Recupero IVA: novità dal decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali

07 Luglio 2014

Il tema del recupero dell'I.V.A. per i crediti maturati verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali e preconcorsuali induce a soffermarsi su un argomento, quello delle perdite su crediti, esaurientemente trattato dal TUIR negli artt. 88 e 101 e dai principi contabili; lo è invece marginalmente dalla normativa I.V.A. .

Il tema del recupero dell'I.V.A. per i crediti maturati verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali e preconcorsuali induce a soffermarsi su un argomento, quello delle perdite su crediti, esaurientemente trattato dal TUIR negli artt. 88 e 101 e dai principi contabili; lo è invece marginalmente dalla normativa I.V.A. .
Il decreto I.V.A. prevede la facoltà per il cedente di beni o il prestatore di servizi (fornitore) di stornare l'imposta riferita alla parte di imponibile non riscosso, emettendo nota di variazione in diminuzione “a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose …” (art. 26, comma 2, legge I.V.A. ); tale opportunità è offerta senza limiti temporali.
L'avere circoscritto la possibilità al ricorrere di “procedure concorsuali” ha limitato l'operatività:
- al fallimento;
- alla liquidazione coatta amministrativa;
- al concordato fallimentare;
- alla amministrazione controllata (procedura abrogata);
evidenziando la scarsa attenzione del legislatore I.V.A., contrariamente a quello delle imposte dirette, alle importanti modifiche che la legge fallimentare ha introdotto nella gestione delle crisi di impresa rispetto a istituti che, pur considerati nella legge fallimentare, non sono tecnicamente procedure concorsuali: ci si riferisce al piano attestato ex art. 67, comma 2, lett. d), l. fall. e agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall.
Entrambi gli istituti possono comportare per il cedente dei beni o per il prestatore di servizi un non integrale rientro del proprio credito, con la conseguenza che, per il recupero dell'I.V.A., detti soggetti devono applicare il comma 3 dell'art. 26 I.V.A.; questa norma, si ricorda, consente di recuperare l'imposta sul valore aggiunto solo nel caso in cui la nota di variazione sia emessa entro un anno dall'effettuazione dell'operazione così come previsto dall'art. 6 legge I.V.A.
Decorso tale termine l'I.V.A., riferita alla parte di credito non riscosso, diviene irrecuperabile, convertendosi in credito non riscuotibile.
Lo schema di decreto legislativo in tema di semplificazioni fiscali interviene in tale ambito all'art. 31, che, dalla bozza attualmente in circolazione, così recita:
“All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole “procedure esecutive rimaste infruttuose”, sono inserite le seguenti “o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, lett. d), del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, pubblicato nel registro delle imprese”.
Ne conseguirà, quando e se sarà reso definitivo l'attuale schema di decreto legislativo, che i creditori di soggetti che per gestire le proprie crisi sono ricorsi o all'accordo di ristrutturazione o al piano attestato, avranno la possibilità di emettere la nota di variazione per la parte di credito non riscossa - rispettivamente - dal giorno successivo a quello in cui il tribunale procede alla omologazione degli accordi e dal giorno successivo a quello di pubblicazione del piano nel registro delle imprese.
Il Legislatore I.V.A., con tale intervento, ha considerato meritevoli di attenzione i nuovo istituti di gestione preconcorsuale delle crisi di impresa adottando una soluzione simile a quella prevista dall'art. 33, co. 4, D.L. 83/2012 per le sopravvenienze attive da bonus da esdebitazone ex art. 88 TUIR.

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