Il pagamento della TASI: il caso del conduttore dichiarato fallito

Barbara Rovati
23 Giugno 2014

La Legge di stabilità del 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata, in pari data, sulla Gazzetta Ufficiale, ha introdotto nuove disposizioni in materia di tributi.

La Legge di stabilità del 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata, in pari data, sulla Gazzetta Ufficiale, ha introdotto nuove disposizioni in materia di tributi.
Tra le innovazioni più significative vi è il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Il presupposto impositivo della TASI, come stabilito dall'art. 1, comma 669, della Legge di stabilità, successivamente modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati (compresa anche l'abitazione principale) e di aree edificabili, così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli.
In particolare, il Legislatore ha stabilito, al comma 681 di tale Legge, che, qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, parte dell'imposta TASI debba essere corrisposta dall'occupante nella misura stabilita in apposito regolamento adottato, ai sensi del comma 679, dal Comune del luogo in cui si trova l'immobile.
Invero, la disposizione in esame ha anche previsto che la parte d'imposta a carico dell'occupante dovrà essere compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta TASI calcolata applicando le aliquote previste dai commi 676 e 677 della citata Legge, precisando che il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
Fatta questa doverosa premessa, nel caso specifico del fallimento del conduttore si sono posti alcuni dubbi interpretativi circa l'applicabilità della disposizione in esame.
Invero, ci si è chiesti se il Fallimento, qualora disponga delle risorse liquide sufficienti per far fronte ai crediti prededucibili ed abbia occupato l'immobile nel corso dell'anno 2014, debba procedere, alle scadenze previste, al versamento pro quota della TASI. Appare chiaro che in tale ipotesi il Fallimento, qualora l'immobile occupato sia ubicato in un Comune che abbia già deliberato le aliquote TASI, sia sicuramente tenuto al pagamento del 50% di tale imposta, alle scadenze previste dalla Legge dal momento che l'imposta si riferisce alle occupazioni effettuate a partire dal primo gennaio 2014.
Una siffatta interpretazione si rende necessaria per una duplice ragione.
In primo luogo, il Legislatore non ha previsto alcuna disposizione specifica in caso di Fallimento né fornito direttive postume derogatorie della normativa generale, contrariamente a quanto è avvenuto in materia di IMU.
In secondo luogo, essa appare più conforme alla ratio della disposizione che ripartisce l'onere tributario tra locatore e conduttore.
Alla luce di ciò, in caso di fallimento del conduttore non si ritiene accettabile un rinvio tout court alla disciplina in materia diIMUche prevede il pagamento dell'imposta a carico del Fallimento al momento del realizzo del bene in quanto, in questo specifico caso, il legislatore ha predisposto un'apposita norma procedurale.
Volendo, a questo punto, esemplificare quanto appena illustrato nel caso di un Fallimento che abbia occupato, in qualità di conduttore, per un periodo che va dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014, un immobile sito in un Comune in cui sono state approvate, entro il 23 maggio 2014, le aliquote TASI, il curatore, qualora disponga di liquidità sufficienti a far fronte ai crediti prededucibili, dovrà corrispondere il 50% della quota annuale di spettanza alle scadenze previste dalla Legge.
Proprio in riferimento alle suddette scadenze, va segnalato che laddove il curatore non avesse provveduto ad effettuare il pagamento della TASI entro il termine previsto dalla Legge (16 giugno 2014) potrà provvedere anche in ritardo, senza incorrere in particolari sanzioni, dal momento che, da un lato, vista l'incertezza che ha accompagnato l'applicazione del nuovo tributo, non verranno applicate sanzioni a carico dei contribuenti “ritardatari”, dall'altro, il Governo ha già manifestato la propria volontà di predisporre un'apposita normativa che stabilisca i tempi entro i quali il tardivo adempimento del contribuente non sarà suscettibile di sanzioni.
In attesa del suddetto provvedimento, appare, quindi, opportuno provvedere all'immediato pagamento dell'imposta qualora, lo si ribadisce, il Fallimento disponga delle somme necessarie per fronte ai crediti prededucibili tra i quali rientra, senza dubbio, l'imposta TASI.

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