Trattative sulla ristrutturazione e responsabilità

27 Maggio 2014

Un tema non ancora sufficientemente posto all'attenzione degli operatori è quello della responsabilità a cui si espongono i protagonisti delle trattative avviate per la conclusione di contratti sulla crisi d'impresa.

Un tema non ancora sufficientemente posto all'attenzione degli operatori è quello della responsabilità a cui si espongono i protagonisti delle trattative avviate per la conclusione di contratti sulla crisi d'impresa.
Il tema dovrebbe incontrare la sensibilità soprattutto dei creditori, quali soggetti che più hanno da perdere nell'essere coinvolti e nel prendere parte avventatamente a simili attività negoziali.
Vale allora la pena di segnalare che la trattativa per la ristrutturazione dei debiti espone, per quanto più evidentemente interessa, i creditori e i terzi che partecipano con il debitore a tali attività a concreti rischi di responsabilità precontrattuale o contrattuale nel caso di ingiustificata rottura delle trattative o comunque di violazione del dovere di buona fede oggettiva nella conduzione delle trattative medesime.
I creditori, già tali, che accettano di partecipare a trattative sulla ristrutturazione dei debiti (e quindi dei corrispondenti crediti) accolgono un'offerta di rinegoziazione dell'accordo. Ciò va attentamente considerato. Esclusa infatti l'ipotesi, in effetti piuttosto teorica allo stato, che le fonti dell'obbligazione creditoria contengano clausole che obblighino alla rinegoziazione in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore o di sopravvenuta insolvenza dello stesso, e dovendosi escludere - secondo la dottrina dominante - la predicabilità nel nostro ordinamento di un generale obbligo di rinegoziazione discendente dalla concretizzazione dei dettami della buona fede contrattuale, convincersi a rinegoziare la fonte contrattuale dell'obbligazione significa aderire ad una proposta di rinegoziazione che si sarebbe potuta rifiutare.
Una volta tuttavia convenuta, anche per fatti concludenti, la rinegoziazione del contratto, le attività conseguenti - estrinsecantesi in trattative sui nuovi assetti contrattuali - dovranno essere condotte nel rispetto del generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (ossia del patto di rinegoziazione), secondo la norma dell'art. 1375 c.c.
Detto altrimenti: rinegoziare un precedente impegno sulla scorta di un nuovo accordo (avente per oggetto la rinegoziazione medesima) significa condurre trattative al fine di addivenire alla stipulazione di un contratto, ma in esecuzione di un accordo precedente (il patto di rinegoziazione, avente ad oggetto il contratto da rinegoziare). La rottura ingiustificata delle trattative, o comunque la conduzione in malafede delle stesse, espone i protagonisti a responsabilità contrattuale.
Con riguardo, invece, alle trattative intraprese per la conclusione di nuovi contratti - con soggetti già creditori, ma ad altro titolo, o con soggetti terzi - opera la clausola dell'art. 1337 c.c. sull'obbligo di condurre le trattative secondo buona fede. La rottura ingiustificata delle trattative, o le condotte di malafede tenute in tale frangente, espongono i protagonisti della contrattazione alla responsabilità precontrattuale.
Conclusione: decidere di partecipare alle complesse attività economiche e contrattuali della ristrutturazione del debito d'impresa nella posizione o di creditori che rinegoziano le proprie posizioni pendenti o di soggetti (eventualmente quegli stessi creditori) che negoziano diversi e possibili futuri contratti, comporta di accettare il rischio di essere convenuti in responsabilità per inadempimento contrattuale (nel caso della rinegoziazione) o per scorretta condotta precontrattuale (nel caso della realizzazione di trattative in assenza di obblighi di rinegoziazione).
Qualora le trattative fallissero, le pretese azionabili a tali titoli dal debitore potrebbero integrare importanti asset della proposta concordataria, che potrebbe così arricchirsi di pretese risarcitorie nei confronti di alcuni creditori concorsuali.

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