Sì alla falcidia dell’IVA, ma la proposta deve rispettare il canone di completezza
05 Maggio 2016
In tema di concordato preventivo, nonostante la Corte di Giustizia UE abbia ammesso la falcidiabilità dell'IVA, non può ritenersi ammissibile una proposta che estrometta totalmente la pretesa tributaria, omettendo il classamento del relativo credito ed escludendo così lo Stato dal novero dei creditori e dalla possibilità di partecipare alla votazione sulla proposta stessa. È quanto ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto. Il caso. Una s.r.l. in liquidazione impugna innanzi alla Corte di legittimità il decreto con cui il giudice dichiarava l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo con cessione dei beni, nonostante le modifiche apportate dal debitore, comprensive della transazione fiscale proposta all'Agenzia delle Entrate. In particolare, la società proponeva una dilazione di pagamento integrale del debito tributario relativo all'IVA che però il Tribunale riteneva disattendere i parametri di ammissibilità della proposta per violazione delle cause legittime di prelazione, nonché per l'esclusione ingiustificata del classamento del debito tributario. L'estensione del controllo di legittimità. La società ricorrente rivendica la portata esorbitante del decreto impugnato che, pronunciandosi sul contenuto della transazione fiscale, avrebbe esteso il controllo di legittimità del giudice sul merito della proposta, in violazione degli artt. 160, 162 e 182-ter l. fall. La completezza della proposta. La S.C. precisa infatti che l'omissione in cui è incorsa la società ricorrente non può rimanere esclusa dal controllo del Tribunale in quanto, prima ancora di minare la natura privilegiata del credito, ha inciso sulla completezza della proposta concordataria e sulla corretta rappresentazione del credito, negando allo Stato (quale creditore) la possibilità di partecipare alla votazione sulla proposta stessa. Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. |