Codice di Procedura Penale art. 25 - Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza.

Aldo Aceto

Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza.

1. La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

Inquadramento

La norma disciplina le conseguenze della sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.

I presupposti della cognizione di legittimità sulla giurisdizione o la competenza

La Corte di cassazione può essere investita della questione sulla giurisdizione o sulla competenza in due modi: a) in sede di risoluzione dei conflitti positivi e negativi di giurisdizione e di competenza (art. 28 ss.); b) con ricorso proposto ai sensi degli artt. 311, 325 e 606 avverso l'ordinanza o la sentenza che abbiano esplicitamente o implicitamente ritenuto la giurisdizione o la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (per la rilevabilità in sede di legittimità della incompetenza si veda il commento all'art. 21).

Nel primo caso la Corte indica il giudice competente dinanzi al quale il processo deve proseguire (art. 32).

Nel secondo caso, quando riconosce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza o il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente (art. 620, lett. b, 621); se riconosce l'incompetenza, per qualsiasi causa, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato disponendo, in caso di annullamento di sentenza, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto incompetente.

Le conseguenze della sentenza

La pronuncia risolutiva del conflitto di giurisdizione (e di competenza) ha natura incidentale dotata di effetti preclusivi (quanto alla giurisdizione e alla competenza) circoscritti al "thema decidendum" del conflitto, senza estendersi alla valutazione anche solo prognostica della fondatezza o meno delle imputazioni, il cui apprezzamento è riservato al giudice della cognizione di merito designato, che rimane libero di apprezzare il fatto e di mutarne anche la qualificazione giuridica ipotizzata dalla Corte regolatrice, con il solo limite di non poter qualificare il fatto "rebus sic stantibus" come appartenente alla competenza di altro giudice (Cass. S.U., n. 18621/2017).

In ogni caso, la competenza attribuita dalla Corte di Cassazione all'esito del giudizio di merito o in sede di risoluzione del conflitto di competenza, non può essere nuovamente messa in discussione, salvo che risultino se non da fatti nuovi, da  intendersi solo quali accadimenti storici comportanti una diversa definizione giuridica, da cui derivi la competenza di un giudice superiore (Cass. IV, n. 14709/2018, Cass. V, n. 47086/2013; Cass. I, n. 8555/2013).

Se la decisione della Corte di cassazione interviene nel corso delle indagini preliminari è controverso se vincoli tutte la fasi del successivo giudizio (salvo il caso di sopravvenienza di fatti nuovi che ne impongano un riesame), ovvero se produca effetti limitatamente al provvedimento impugnato (nel primo senso, Cass. I, n. 9413/2013; Cass. I, n. 20992/2011; nel secondo senso, Cass. IV, n. 35207/2003).

Casistica

In tema di giudizio di rinvio, il principio secondo cui non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento — salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore — si applica anche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione (Cass. I, n. 13056/2015).

La competenza a decidere sulla richiesta di archiviazione, anche quando è determinata da ragioni di connessione, deve essere individuata sulla base del criterio della prospettazione, e quindi — non potendo aversi riguardo all'istanza del P.M. che costituisce un atto svincolato da parametri formali di individuazione precisa del fatto o dei nessi tra i vari fatti oggetto di indagine — facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato e prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'unicità della competenza in relazione a più fatti, distanziati nel tempo e riferiti a soggetti diversi, ma indicati nelle denunce come tra loro concatenati e convergenti verso un fine comune) (Cass. I, n. 52541/2014).

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, investito del procedimento a seguito di annullamento con rinvio della sentenza di proscioglimento, pronunciata dalla Corte di cassazione, a fronte della modifica dell'imputazione da parte del P.M. con contestazione di reato procedibile a citazione diretta, disponga la restituzione degli atti allo stesso perché proceda con tale forma avvalendosi del potere previsto dall'art. 33-sexies (Cass. VI, n. 46772/2012).

L'irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio nell'incidente cautelare reale non viene meno qualora, dopo che si sia ritualmente incardinato il giudizio di rinvio, venga istituito un nuovo capoluogo di provincia e diventi operativo nello stesso un nuovo Tribunale cui apparterebbe la cognizione della materia specifica (Cass. VI, n. 27458/2011).

La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma — nella specie, l'art. 593 — astrattamente incidente sulla competenza non è fatto idoneo a determinare la modifica della decisione assunta, in sede di annullamento con rinvio, dalla Corte di cassazione circa la competenza (Cass. I, n. 42893/2009).

Bibliografia

Campilongo, sub art. 25, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, t. I, 316 ss.; Silvestri, Verso la semplificazione dei rapporti tra procedimento principale e procedimenti incidentali?, in Foro it. 2011, 605.

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