Codice di Procedura Penale art. 31 - Comunicazione al giudice in conflitto.

Aldo Aceto

Comunicazione al giudice in conflitto.

1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.

2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

Inquadramento

La norma indica gli adempimenti procedurali imposti all'altro giudice in conflitto.

Gli adempimenti del giudice in conflitto. Rinvio

La comunicazione al giudice in conflitto dell'ordinanza o della denunzia previste dall'art. 30, obbliga quest'ultimo a trasmettere alla Corte di cassazione la copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto stesso.

Il giudice in conflitto non può impugnare la decisione dell'altro giudice, né sindacarla ma ha solo la facoltà di esprimere eventuali osservazioni (Cass. I, n. 3218/1991, citata anche in commento all'art. 30).

Per ulteriori aspetti si rinvia al commento dell'art. 30.

Casistica

Il provvedimento con il quale viene elevato un conflitto di competenza non è impugnabile, avendo il giudice di cui all'ultima parte del comma primo dell'art. 31, — obbligato alla immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione — solo la facoltà di esprimere eventuali osservazioni (Cass. I, n. 3218/1991).

Bibliografia

Campilongo, Sub art. 31, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, t. I, 369 ss.

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