Codice di Procedura Penale art. 54 quater - Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (1).Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (1). 1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente [21 s., 371 3] enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente. 2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente [4-bis att.]. 3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere [4-bis att.]. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater (2), il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter. 4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi. 5. Gli atti di indagine preliminare [358 s.] compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. (1) Articolo inserito dall'art. 12 l. 16 dicembre 1999, n. 479. (2) L'art. 9 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, ha aggiunto dopo le parole «comma 3-bis» le parole: «e comma 3-quater». InquadramentoLa parte privata non poteva interloquire sulle autonome determinazioni del pubblico ministero in ordine alla propria competenza a trattare il procedimento. La l. n. 479/1999 (che ha inserito la norma in commento) gli ha attribuito la facoltà di interloquire su questo aspetto sollecitando la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero indicato come competente. I presupposti di applicabilità della normaLa trasmissione degli atti ad altro ufficio del pubblico ministero può essere sollecitata anche dalla parte privata (persona sottoposta alle indagini o persona offesa) che abbia formale conoscenza della pendenza del procedimento ai sensi degli artt. 335, comma 3, o 369, e che ritenga che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso. In tal caso la parte deve indicare, a pena di inammissibilità della richiesta, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice competente. La richiesta deve essere necessariamente depositata presso la segreteria del pubblico ministero che procede e non presso quella del pubblico ministero ritenuto competente. Ove però ciò accada, il pubblico ministero erroneamente investito della domanda dovrà trasmetterla all'ufficio procedente e fino a quando quest'ultimo non l'avrà ricevuta non decorrerà il termine entro il quale quest'ultimo deve decidere se accogliere o meno la richiesta di trasmissione degli atti. Ciò non esclude che il pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente, ricevuta la richiesta, possa iscrivere il procedimento nel registro di cui all'art. 335 al fine di assumere egli stesso l'iniziativa di chiedere la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 54-bis, comma 1. In tal caso, però, si dovrebbe ritenere ammissibile il contrasto positivo anche quando la notizia del diverso procedimento si identifichi con l'atto stesso con il quale il pubblico ministero iscrive il procedimento (e dunque con la notizia di reato) e non sopravvenga ad un procedimento già aperto in base ad una precedente. Gli sviluppi proceduraliIl pubblico ministero correttamente investito della richiesta deve decidere entro 10 giorni dal deposito presso la segreteria. Se ritiene di aderirvi, trasmette gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (non necessariamente quello indicato dalla parte istante). Quest'ultimo, a sua volta, ove in disaccordo, può investire del contrasto negativo il procuratore generale (presso la corte di appello o presso la corte di cassazione, a seconda dei casi). Altrimenti, se ritiene la propria competenza, continuerà a svolgere le proprie indagini senza doverne per questo informare il richiedente. La scadenza del termine dei dieci giorni, infatti, costituisce una sorta di “silenzio-rigetto” contro il quale la parte può reagire investendo della richiesta direttamente il procuratore generale competente a decidere, presso la cui segreteria la richiesta deve essere depositata unitamente alla copia di quella già presentata al pubblico ministero (art. 4-bis disp. att.). Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, acquisite, se necessario, le copie del procedimento (art. 4-bis, comma 2, disp. att.), sentito (ove ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 54-ter) il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, provvede entro venti giorni (ma il termine non è perentorio) con decreto motivato inoppugnabile che vincola gli uffici del pubblico ministero interessati, ma non spiega alcun effetto sulla posizione processuale di altri soggetti anche se indagati nel medesimo procedimento (Cass. VI, n. 23853/2013). Se la decisione è assunta dal procuratore generale presso la corte di appello, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo deve essere (solo) informato del provvedimento, se si procede per uno dei reati di cui agli artt. 51, commi 3-bis e 3-ter. L'accoglimento della richiesta non produce alcuna conseguenza sull'efficacia della misura cautelare eventualmente pendente, non operando in questo caso il meccanismo previsto dall'art. 27 per i soli casi in cui l'incompetenza sia dichiarata con provvedimento giurisdizionale (si rimanda, sul punto, al commento della norma e alla giurisprudenza ivi citata). Gli atti trasmessi al procuratore generale ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, disp. att., non sono ostensibili alla parte istante, essendo comunque coperti da segreto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 329. La richiesta respinta, reiterata in assenza di fatti nuovi e diversi (si noti la congiunzione), è inammissibile. BibliografiaVergine, Sub art. 54-quater, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 686 ss. |