Codice di Procedura Penale art. 90 quater - Condizione di particolare vulnerabilità 1 .Condizione di particolare vulnerabilità1. 1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.
[1] Articolo inserito dall'art. 1 d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212. V. anche artt. 11-13 l. 7 luglio 2016, n. 122, riguardo l’indennizzo a carico dello Stato in favore delle vittime di un reato doloso commesso con violenza alla persona. InquadramentoLa presente disposizione persegue, a completamento di un rafforzamento della tutela della vittima del reato, la protezione delle persone offese vittime di reato non solo “dall'autore del reato” ma anche “dal processo”, ossia dalle ripercussioni che ne possono derivare dalla necessità di rispettare le norme procedurali, con riferimento ai fenomeni di c.d. vittimizzazione secondaria. Trattasi di una forma di tutela apprestata nell'esclusivo interesse di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità. La vittima vulnerabileIl legislatore non ha fornito una definizione di vittima vulnerabile, ancorché non sia una nozione conosciuta dal codice. La stessa, invero, è stata elaborata alla stregua della normativa internazionale, da sempre attenta alla vittima del reato. La vulnerabilità dal punto di vista oggettivo è connessa al tipo di crimine, ossia alle modalità di azione criminosa ed all'appartenenza dell'autore ad un gruppo criminale organizzato, ovvero è al delitto nella sua caratteristica di lesione ad un bene particolarmente “sensibile”, quale la libertà sessuale, a prescindere comunque dalle qualità soggettive della vittima, ovvero è connessa al fatto di reato, ma posta in collegamento con le relazioni interpersonali tra vittima e colpevole (rapporti familiari in senso lato). Dal punto di vista soggettivo si considera la è vulnerabile in quanto tale, a prescindere dal tipo di fatto delittuoso che abbia leso i suoi diritti. Rilevano, in questa visione, le condizioni soggettive della persona, tra cui può essere inclusa la condizione di cittadini stranieri, con particolare riferimento a quelle extracomunitarie, le quali si trovino in una condizione di discriminazione di fatto per la non conoscenza della lingua, per lo status di migranti irregolari, di rifugiati o di richiedenti asilo. Il legislatore, a ben vedere, ha optato per un concetto di vulnerabilità della persona offesa aspecifico, cioè “sganciato”, dalla tipologia dei reati per cui si procede o dalle caratteristiche personali della vittima. Ed invero si è limitato ad indicare una serie di parametri alla cui stregua va desunta una condizione di particolare vulnerabilità. Si tratta, quindi, di vittime le quali, per la loro condizione specifica, sono maggiormente a rischio di quella che viene definita come vittimizzazione secondaria, ossia il traumi determinati tanto dalle possibili minacce ed intimidazioni provenienti dagli accusati, quanto dagli incontri diretti con l'imputato e quanto, infine, dalla necessità processuale di evocare fatti di violenza subiti. Portata innovativa della normaSconosciuta al codice, se non per la particolare disciplina prevista in tema di escussione di minori o incapaci, la condizione della vittima del reato aveva avuto solo in singole leggi speciali avuto una specifica tutela. La generalità del riconoscimento della valenza della vittima vulnerabile costituisce, a ben vedere, la portata principale dell'innovazione in quanto segna il superamento di una visione particolaristica per approdare ad una concezione generalizzata e svincolata dal collegamento con specifiche fattispecie delittuose. Accertamento della particolare vulnerabilitàIl legislatore non ha ritenuto di adottare criteri presuntivi per l'accertamento della particolare vulnerabilità ma solo ha richiamato parametri valutativi che si si identificano: nell'età e nello stato di infermità o di deficienza psichica, nel tipo di reato, nelle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione di tale condizione, inoltre, si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato. La loro sussistenza ma, soprattutto, la loro idoneità ad influire in maniera determinante sulla condizione psicologica della vittima, è rimessa agli operatori giudiziari che vengono a contatto con la parte offesa. La possibilità della sua estensione ad una generalità di delitti non ha potuto che indurre il legislatore ad escludere ogni presunzione, in che, di converso, si traduce nella necessità, per l'autorità giudiziaria procedente, di verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni previste dalla norma. Sarà un dovere che non può essere disatteso in conseguenza anche degli esiti del processo. Non può trascurarsi, invero, che la predisposizione dei mezzi previsti a tutela della persona offesa, siano funzionali anche a garantire una maggior genuinità della testimonianza e, quindi, a rendere la stessa vittima soggetto maggiormente attendibile. La tutela della genuinità della testimonianza, peraltro, ha uno specifico rilievo soprattutto ai fini dell'accertamento di responsabilità in ipotesi delittuose quali la violenza ai danni di minori in cui la testimonianza della vittima costituisce la più importante, se non l'unica, prova a carico dell'imputato. Conseguenze dell'accertamento dello stato di particolare vulnerabilitàL'accertamento dello stato di particolare vulnerabilità ha importanti ricadute sul piano processuale, in quanto consente il ricorso ad una serie di forme di tutela in primo luogo nelle modalità di escussione delle vittime che, limitando in principio del contraddittorio, non possono che richiedere l'esistenza di particolari condizioni del dichiarante. La persona offesa “vulnerabile” ha diritto all'assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria qualora debba fornire sommarie informazioni alla P.G. la quale, dal canto suo, dovrà assicurarsi che non vi siano contatti tra la vittima e l'imputato. Nel suo interesse è sancita l'irripetibilità delle dichiarazioni nel caso in cui sia stata sentita in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate: il riesame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi o se il giudice o una parte lo ritengono necessario in base a specifiche esigenze. Ancora la riproduzione audiovisiva delle sue dichiarazioni potrà essere disposta anche al di fuori dei casi di assoluta indispensabilità previsti dall'art. 134. Tale modalità di assunzione delle dichiarazioni riprendendo le argomentazioni della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, è «una misura coerente anche con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di legittimità che assegna un valore inquinante alle domande suggestive (che possono essere poste anche all'inizio della progressione dichiarativa, ovvero durante le audizioni investigative, senza che la correttezza dell'esame sia controllabile). La misura si manifesta opportuna anche in relazione al fatto che le difese spesso (legittimamente) basano le loro strategie difensive proprio sul dubbio circa l'eteroinduzione dei contenuti accusatori in fase investigativa. Fase a volte «oscura», che la videoregistrazione renderebbe finalmente fruibile a garanzia dell'accusato e della parte lesa». BibliografiaGuerra, Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015, Relazione III/02/2016 dell' Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale della Corte Cassazione, 2 febbraio 2016. V. sub art. 90 bis |