Codice di Procedura Penale art. 101 - Difensore della persona offesa.Difensore della persona offesa. 1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti [90], può nominare un difensore [24 att.] nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2. Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà1. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. [27, 33, 65 att.]. 2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100.
[1] Periodo aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 21 lett. 0a) d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119. InquadramentoLa norma in parola disciplina la partecipazione della persona offesa al procedimento. La stessa non è collegata alla nomina di un difensore in quanto la persona offesa, non costituita parte civile,può esercitare in via autonoma i poteri che la legge gli conferisce. Tuttavia alcuni atti possono essere compiuti solo attraverso un professionista incaricato della difesa tecnica. Come per le altre parti private diverse dall'imputato anche per la persona offesa non è possibile nominare più di un difensore. Per gli enti e le associazioni esponenziali, invece, viene operato un esplicito richiamo all'art. 100 che implica la previsione della rappresentanza necessaria, in quanto tali soggetti possono esercitare i loro diritti e facoltà nel procedimento penale solo attraverso un difensore. Nomina (facoltativa) di un difensoreDiversamente da quanto previsto per le altre parti private, la persona offesa può partecipare al procedimento anche senza l'assistenza di un difensore. La nomina risulta necessaria, però, per compiere tutte quelle attività per le quali la legge prevede la presenza di un difensore, quali, per esempio, la presentazione di osservazioni e riserve durante lo svolgimento degli accertamenti tecnici irripetibili, la possibilità di rivolgere domande alle persone escusse in un'incidente probatorio, la presentazione di richieste scritte all'Autorità Giudiziaria, l'estrazione di copie degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Di conseguenza la nomina di un difensore per la persona offesa rientra nelle ipotesi di difesa facoltativa, essendo semplicemente una condizione necessaria solo per poter compiere quegli atti per i quali è necessaria la presenza di un difensore. La nomina verrà conferita nelle stesse forme previste per quella del difensore dell’imputato di cui all'art. 96. Non necessita, quindi, di alcuna procura speciale, né di particolari formule. Rappresentanza necessaria degli enti esponenziali Pur rivestendo una posizione analoga, gli enti e le associazioni portatori di interessi diffusi possono partecipare al procedimento solo attraverso la nomina di un difensore munito di procura speciale, che agirà “in nome” e “per conto” di tali soggetti. Per tale motivo, in questi casi, si applica la disciplina di cui all'art. 100, anche con riferimento alla elezione di domicilio ex lege presso il difensore. I poteriAl difensore spettano in primo luogo tutti i poteri relativi allo svolgimento della propria attività processuale nell'interesse del proprio assistito. Tra questi vi è il potere di autentica. Deve, pertanto, ritenersi valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che la ha depositata all'Autorità Giudiziaria. E ciò in quanto, alla luce dell'art. 337, comma 1, la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente (Cass. VI, n. 13813/2015). In linea ancor più generale va ritenuto che, nonostante l’assenza di una norma specifica, al difensore siano riconosciuti tutti i poteri di cui la persona offesa è titolare. La negazione di tale principio comporterebbe un’ingiustificata limitazione delle competenze del difensore ai soli profili processuali svilendone la figura. A conferma di quanto qui affermato va rimarcato il riconoscimento al difensore della persona offesa del potere di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero. In tal modo, il difensore potrà legittimamente partecipare all'udienza camerale conseguente all'opposizione. Tuttavia, il difensore non può esercitare i poteri che la legge conferisce personalmente alla persona offesa tra i quali la presentazione, la revoca e la remissione della querela. In ordine al potere di impugnare il provvedimento di archiviazione emesso ai sensi dell'art. 409 va rilevato che la persona offesa, non essendo parte processuale, non può sottoscrivere autonomamente l'atto di ricorso per cassazione, come, invece, prevede l'art. 613 per l'imputato (Cass. VI, n. 2330/2014). Di conseguenza sarà necessario conferire procura speciale ad un difensore affinché proponga reclamo ai sensi dell’art. 410-bis (prima della cd. “Riforma Orlando”, era previsto il ricorso per Cassazione). Devono ritenersi preclusi solo gli atti che costituiscono un diritto personale della persona offesa. CasisticaNel caso in cui l'avviso della richiesta di archiviazione sia notificato solo alla persona offesa, la quale l'ha ricevuto a mani proprie, l'omessa notifica dell'atto al difensore di fiducia della stessa non dà luogo ad alcuna nullità, sebbene il difensore sia domiciliatario ex lege (Cass. III, n. 24062/2010); il difensore della persona offesa, ai sensi dell'art. 419, non è destinatario dell'avviso della fissazione dell'udienza preliminare, che deve essere effettuato personalmente alla persona offesa, per cui l'omessa notifica non determina alcun tipo di nullità (Cass. VI, n. 41104/2013); all'opposto il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non può essere proposto personalmente dalla persona offesa ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore competente munito di apposito mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale (Cass. VI, n. 2330/2014). BibliografiaNannini, Formalità della querela e nomina del difensore, in Cass. pen. 1998, 2678; Scarcella, Non necessaria la procura speciale per impugnare il provvedimento di archiviazione, in Dir. pen. e proc. 2008, 979. |