Codice di Procedura Penale art. 110 - Forma degli atti . 1

Angelo Salerno

Forma degli atti.1

1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.

4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

[1] Articolo interamente sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per le disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico v. art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150, cit. che prevede:  «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».Il testo dell'articolo era il seguente: «Sottoscrizione degli atti. 1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. 2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura. 3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.». 

Inquadramento

L'art. 110 è stato riscritto in forza dell'art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. Riforma Cartabia, che ha introdotto la regola della digitalizzazione degli atti processuali.

La disposizione in commento prevede infatti, al comma 1, che in tutti i casi in cui sia prevista la redazione di un atto del procedimento penale in forma scritta, debba procedersi a redazione e conservazione dello stesso in forma di documento informatico.

La disposizione non specifica le modalità di redazione o il formato del documento informatico in cui deve essere redatto l'atto processuale, limitandosi a prescrivere che la forma prescelta ai « tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza » .

Il comma 2 della disposizione rinvia infatti alla normativa speciale, anche regolamentare, chiamata a disciplinare nel dettaglio la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, limitandosi dunque a stabilire gli standard di riferimento.

L’ambito operativo della disposizione

La disposizione in commento prevede che la forma digitale costituisca la modalità normale di redazione degli atti processuali, destinati dunque a “nascere” in forma digitale (cc.dd. atti nativo-digitali).

Il comma 3 dell'articolo prende tuttavia in considerazione le ipotesi in cui non sia possibile, per la natura dell'atto o per specifiche esigenze processuali, procedere alla redazione dello stesso in forma di documento informatico, escludendo in tal caso la regola dei cui al comma 1.

Si tratta, dunque, di tutti i casi in cui il documento non possa che essere redatto in forma analogica, per sua natura (come nel caso di un verbale di rimessione processuale di querela, che le parti sono chiamate a sottoscriverlo personalmente), ovvero per specifiche esigenze processuali (come nel caso in cui sia acquisito un saggio grafico ai fini di una perizia, o si chieda ad un teste di apporre dei segni o indicazioni grafiche su un documento analogico; ovvero nel caso in cui sia necessario procedere alla redazione dell'atto processuale fuori dell'aula di udienza e in mancanza di strumenti tecnici necessari per la redazione in forma informatica del documento, come in caso di interrogatorio di garanzia di un indagato ricoverato in un reparto ospedaliero).

Il comma 4 dell'articolo, in relazione a siffatte ipotesi, impone in ogni caso di convertire, senza ritardo, gli atti redatti in forma di documento analogico in forma digitale, realizzandone una copia informatica.

Tale attività di conversione è onere dell'ufficio che abbia formato o ricevuto l'atto, che è chiamato ad operare nel rispetto della normativa speciale concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

Occorre precisare che la nozione di atti del procedimento (su cui v. art. 109) non include gli atti già formati in una sede diversa e che nel procedimento penale confluiscano in un secondo momento (Cass. S.U., n. 38343/2014), come ad esempio documenti, atti amministrativi o scritture private.

In ogni caso sarà necessario procedere a realizzare e conservare una copia informatica di tali documenti.

 

 

L’attuazione della digitalizzazione

La disciplina dell'art. 110 ha assunto, in un primo momento, carattere programmatico, stante la disposizione di cui all'art. 87, d.lgs. n. 150/2022, che affidava alla normativa secondaria – da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 – la specificazione delle regole tecniche relative a depositi, comunicazioni e notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, nel rispetto dei principi di idoneità del mezzo e di certezza del compimento dell'atto. Ulteriori specificazioni tecniche erano state affidate ai provvedimenti dirigenziali del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA) presso il Ministero della giustizia.

Lo stesso art. 87 prevede inoltre la individuazione, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui fosse possibile adottare anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

Tale normativa di attuazione è stata adottata con decreto del Ministero della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 ( « Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44 » ), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2023 ed entrato in vigore il 14 gennaio 2024.

L'art. 1 del regolamento prevede espressamente che il decreto stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

Viene dunque richiamata l'impostazione accolta con la c.d. Riforma Cartabia, i cui principi hanno trovato attuazione nelle norme regolamentari, che, unitamente ai successivi interventi e alle modifiche progressivamente apportate, hanno condotto ad un – pur drastico – passaggio al Processo penale telematico (PPT) a partire dal 1° gennaio 2025.

Si rinvia al commento dell'art. 111-bis per l'esame delle norme regolamentari.

Bibliografia

V. sub art. 109.

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