Codice di Procedura Penale art. 117 - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero 1 .

Angelo Salerno

Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero1.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo 2.

 

[1] Sullo scambio di informazioni e l’obbligo di consultazioni dirette, al fine di risolvere conflitti di giurisdizione nell’UE, v. artt. 4-8 d.lg. 15 febbraio 2016, n. 29.

[2] Comma così sostituito, in sede di conversione, dall’art. 93 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43. Il testo del comma, come inserito dall’art. 4 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 e poi modificato dall’art. 21 l. 15 luglio 2009, n. 94, era il seguente: « 2-bis.  Il procuratore nazionale antimafia, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato, ai registri di cui all’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci ».

Inquadramento

L'art. 117 detta una disciplina speciale con riferimento alla parte pubblica del procedimento penale, il pubblico ministero, riconoscendogli la possibilità di ottenere dall'autorità giudiziaria competente (sia essa giudicante o requirente), copie di atti relativi ad altri procedimenti penali ovvero informazioni scritte sul contenuto degli stessi, anche in deroga al segreto investigativo ex art. 329.

Una disciplina speciale è inoltre dettata, al comma 2-bis, come introdotto con d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43, e successivamente modificato, per il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

La richiesta di copie o informazioni da parte del Pubblico Ministero

La disciplina dettata dall’art. 117 è volta a garantire la circolazione delle informazioni investigative tra gli uffici giudiziari, in favore delle Procure della Repubblica, garantendo la possibilità per i sostituti procuratori di chiedere copia di atti formati in un procedimento diverso, ovvero le relative informazioni.

Perché possano essere chieste all’autorità giudiziaria competente copie di atti del procedimento o informazioni in merito agli stessi, occorre che il pubblico ministero richiedente sia titolare di un diverso procedimento in relazione al quale tali atti acquistino rilevanza, quand’anche non collegato, ai sensi dell’art. 371 (c.d. collegamento probatorio) a quello in cui l’atto di cui si chiede copia sia stato formato.

L’acquisizione delle copie o delle informazioni non avviene tuttavia de plano, occorrendo una richiesta all’autorità giudiziaria procedente, su cui provvede quest’ultima, senza ritardo, con un decreto motivato, assumendo una decisione insindacabile, in assenza di mezzi di impugnazione avverso l’eventuale diniego.

Per espressa previsione del comma 1 dell’art. 117, all’ufficio del pubblico ministero non può essere opposto il segreto investigativo ex art. 329, stante la funzione dallo stesso svolta.

Anche in assenza di una richiesta di copie o informazioni, l’art. 117 facoltizza l’autorità giudiziaria a trasmettere di propria iniziativa atti o informazioni al pubblico ministero, qualora li ritenga utili per le indagini.

L’accesso del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

Il comma 2-bis dell'art. 117 è dedicato al potere di accesso accordato al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo cui, nell'ambito delle proprie prerogative, come disciplinate dall'art. 371-bis, è garantito l'accesso immediato e diretto, senza alcun provvedimento autorizzativo necessario, al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'art. 81 d.lgs. n. 159/2011, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, oltre che alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Le funzioni di raccordo e coordinamento delle Direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo e l'esigenza di circolazione e condivisione delle informazioni investigative giustificano tale potere in capo al Procuratore nazionale, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza delle indagini nei delicati settori di competenza dello stesso.

Bibliografia

V. sub art. 109.

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