Codice di Procedura Penale art. 128 - Deposito dei provvedimenti del giudice.Deposito dei provvedimenti del giudice. 1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare [424] e nel dibattimento [544], gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili [111 Cost.; 568], l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione. InquadramentoLa disciplina dettata dall’art. 128 è destinata ad assumere un ruolo sempre più residuale, stante l’evoluzione e l’espansione della tecnica digitale di redazione e deposito degli atti, che segue le regole dettate dall’art. 111-bis. Vi sono tuttavia una serie di provvedimenti che ad oggi non rientrano tra quelli obbligatoriamente digitali e rispetto ai quali trovano dunque applicazione le norme dettate dall’articolo in commento per il deposito e le comunicazioni. Il deposito in cancelleriaL'art. 128 distingue a seconda che si tratti di provvedimenti emessi nel corso dell'udienza preliminare o del dibattimento ovvero fuori udienza. Nel primo caso, infatti, la lettura in udienza ha effetto di pubblicazione dell'atto, nonché di comunicazione al Pubblico Ministero e di notifica alle parti presenti o comunque rappresentate dai propri difensori (ai sensi dell'art. 148, comma 2). Nel secondo caso e fuori dei canali del processo penale telematico, è invece previsto che il giudice provveda al deposito dell'atto, in originale, entro cinque giorni dalla deliberazione (termine ordinatorio) presso la cancelleria. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, al riguardo, che, per stabilire la data di pubblicazione e di efficacia del provvedimento, occorre fare riferimento alla data di deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice ovvero la segreteria del pubblico ministero e non già, quando diverse, alla data di sottoscrizione dell'atto, dal momento che è solo con tale deposito l'atto esce dalla sfera privata del giudice ed assume rilevanza esterna (Cass. III, n. 5621/2016). Difatti, attraverso il deposito, l'ausiliario proposto imprime il sigillo dell'autenticità agli atti del giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell'ufficio che li ha emessi, e conferendo ad essi rilevanza esterna intersoggettiva; così che solo con l'intervento dell'ausiliario l'atto giudiziario perfeziona la sua capacità di produrre effetti sulle situazioni giuridiche soggettive degli interessati (Cass. IV, n. 3366/2004;Cass. III, n. 2939/2000). Il deposito dei provvedimenti analogici avviene mediante consegna materiale dell'atto, in formato cartaceo, eventualmente datato ma necessariamente sottoscritto dal magistrato, con apposizione sul medesimo del timbro di cancelleria e attestazione della data e, ove necessario, dell'ora del deposito (v. sub art. 111), sottoscritta dall'ausiliario (sebbene non determini nullità, salvo nei casi in cui sia espressamente previsto, la mancanza di sottoscrizione da parte dell'ausiliario: Cass. IV, n. 21893/2022). La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che il deposito degli atti e dei documenti processuali in cancelleria costituisce una semplice attività materiale e i relativi adempimenti non sono soggetti ad alcuna formalità. È invece il cancelliere che, nel ricevere l'atto, si assume la responsabilità della sua esistenza, della sua autenticità e della provenienza dal giudice che ne risulta autore (Cass. IV, n. 3616/1998). Le comunicazioni e le notifiche ai fini dell’impugnazioneAi sensi del secondo periodo del comma 1 dell'art. 128, qualora l'atto depositato costituisca un provvedimento impugnabile, l'ausiliario che lo riceve è tenuto a provvedere alle comunicazioni e alle notifiche, rispettivamente nei confronti del Pubblico Ministero e delle parti legittimate all'impugnazione, dell'avviso di deposito. La norma è dunque volta a consentire alle parti legittimate di avere conoscenza dell'avvenuto deposito del provvedimento impugnabile, onde provvedere all'impugnazione nei termini di legge, previsti a pena di decadenza. Va tuttavia rilevato che l'art. 128, a differenza di quanto previsto per il magistrato, che deve depositare l'atto entro cinque giorni dalla deliberazione, non individua alcun termine per la comunicazione o notifica dell'avviso di deposito, in quanto è da tale momento che i termini di decadenza per l'impugnazione decorrono, ai sensi dell'art. 585, comma 2, dalla notifica dell'avviso di deposito. La giurisprudenza ha, al riguardo, precisato che, in caso di impugnazione proposta prima della notifica dell'avviso di deposito, quest'ultima diviene superflua e, stante il raggiungimento dello scopo della norma ex art. 128, essendosi il difensore avvalso della facoltà cui l'atto è preordinato, si verifica una forma anticipata di sanatoria (Cass. I, n. 37346/2007). È sufficiente che l'avviso di deposito contenga la sola parte dispositiva dell'atto e non già l'intero contenuto, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. I, n. 34863/2022), non essendo l'atto oggetto di notifica bensì l'avviso dell'avvenuto deposito dello stesso. BibliografiaVedi sub art. 125. |