Codice di Procedura Penale art. 131 - Poteri coercitivi del giudice.InquadramentoAi sensi dell'art. 109 Cost., l'autorità giudiziaria dispone direttamente della Polizia giudiziaria. L'art. 131 costituisce specificazione e attuazione della disposizione costituzionale, prevedendo la possibilità per il giudice di avvalersi della Polizia giudiziaria o della forza pubblica, chiedendone l'intervento. Più in generale, l'art. 14 r.d. n. 12/1941, prevede che ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede. La disposizione dell'Ordinamento giudiziarioè completata dal disposto specifico dell'art. 15, ai sensi del quale I magistrati del Pubblico Ministero hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza armata. I poteri coercitivi del giudiceL'esercizio delle funzioni giurisdizionali, specie in materia penale, può comportare la necessità di mantenere l'ordine durante lo svolgimento dell'attività processuale, a fronte di comportamenti non collaborativi o aggressivi delle parti o di terze persone. Con particolare riferimento all'udienzadibattimentale, l'art. 470 assegna al Giudice (nella persona del presidente in caso di organo collegiale) o, in sua assenza, al Pubblico Ministero, il controllo sul regolare e disciplinato svolgimento dell'udienza, prevedendo espressamente, anche in questo caso, la possibilità di avvalersi della forza pubblica. Più in generale, l'art. 131 conferisce all'autorità giudiziaria (l'art. 378 estende infatti espressamente al Pubblico Ministero le disposizioni dell'art. 131) il potere di chiedere l'intervento, in primis, della Polizia giudiziaria, di cui dispone ai sensi dell'art. 109 Cost., nonché, ove necessario, anche della forzapubblica, ossia delle forze dell'ordine che non svolgano funzioni di polizia giudiziaria. Perché il magistrato possa avvalersene, è necessario che l'intervento di Polizia giudiziaria o forza pubblica sia richiesto nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, siano esse ricollegabili al regolare svolgimento dell'udienza (caso in cui troverà applicazione la disposizione speciale ex art. 470) ovvero allo svolgimento di singoli atti processuali o di indagine, per il cui « sicuro e ordinato compimento » , può essere prescritto dal magistrato tutto quanto ritenuto necessario. L'art. 131 non prevede alcuna forma particolare per la richiesta di intervento e le prescrizioni alle forze dell'ordine da parte del magistrato, alla cui valutazione è rimessa la necessità dell'intervento richiesto. In mancanza di rimedi previsti per legge, deve ritenersi che la decisione in ordine alla richiesta di intervento – così come quella di segno negativo – sia insindacabile in sede processuale, non essendo tantomeno richiesta alcuna formalità o motivazione (Cass. I, n. 48311/2012), ma può determinare una responsabilità civile, disciplinare o erariale del magistrato che abusi di tale potere o che ometta di avvalersene in maniera imprudente o negligente (si pensi al caso in cui i disordini in aula, non correttamente gestiti dal magistrato di udienza, sfocino in lesioni o danni a cose o persone). Pur non essendo previsto espressamente, non può escludersi la facoltà per le parti, prima fra tutte il Pubblico Ministero, di sollecitare l'adozione di provvedimenti in ordine all'intervento della Polizia giudiziaria o delle forze dell'ordine. BibliografiaVedi sub art. 125. |