Codice di Procedura Penale art. 138 - Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia.

Angelo Salerno

Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483, comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia [134] sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.

2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione dello Stato [51 att.].

Inquadramento

La necessità di mettere a disposizione dell’Autorità giudiziaria e delle parti del procedimento la documentazione dell’attività svolta ha imposto l’individuazione di termini per il deposito delle trascrizioni dei nastri impressi con i caratteri della stenotipia, invero oggi in disuso per via dell’utilizzo della fonoregistrazione, per la quale si rinvia al commento all’art. 139, e delle registrazioni audio/video.

I termini per il deposito delle trascrizioni

Ai sensi del comma 1 dell'art. 138, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia devono essere trascritti in caratteri comuni entro il giorno successivo a quello in cui siano stati formati, per poi essere uniti agli atti del processo, al pari delle trascrizioni.

Viene tuttavia fatto salvo il disposto dell'art. 483, comma 2, che, con riferimento alla fase del dibattimento, prevede il maggior termine di tre giorni dalla registrazione per il deposito delle trascrizioni.

Si tratta in entrambi i casi di termini meramente ordinatori e che, salvo dichiarazione espressa di urgenza della trascrizione – non sempre sufficiente – non vengono regolarmente rispettati, specie nelle sedi con un maggior numero di magistrati e di procedimenti.

Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il tardivo deposito del verbale stenotipico dell'udienza di primo grado, anche se successivo alla sentenza, possa determinare una nullità processuale dichiarabile nel giudizio di appello, dal momento che, qualora la prova si sia formata in contraddittorio, è irrilevante che, al momento della decisione, non ne sia ancora disponibile la documentazione (Cass. VI, n. 14404/2019).

L’affidamento esterno delle trascrizioni

Ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, in caso di impedimento alla trascrizione di chi abbia effettuato la registrazione dei nastri (oggi la fonoregistrazione), il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea, anche estranea all'amministrazione dello Stato.

La norma codicistica trova il suo completamento nel disposto dell'art. 51 disp. att. c.p.p., ai sensi del quale la scelta del personale idoneo cui affidare l'attività di documentazione è rimessa al Presidente della Corte d'appello, tenuto conto dei contratti stipulati dal Ministero della giustizia con imprese o cooperative private specializzate, salvo che non sia stato a ciò delegato il Presidente della Corte d'appello, previa individuazione ministeriale degli schemi di contratto e con il monitoraggio dei costi da parte del Ministero.

Bibliografia

Vedi sub art. 134.

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