Codice di Procedura Penale art. 147 - Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete.Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete. 1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta. 2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice [53 att.] al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 51 euro a 516 euro. InquadramentoL’attività di traduzione scritta degli atti del procedimento può non avvenire contestualmente, specie a fronte di atti di rilevanti dimensioni o complessità, sicché l’Autorità giudiziaria è chiamata a scandire i tempi della traduzione, secondo le norme di cui all’art. 147. Ai sensi del comma 1 dell’art. 147, la traduzione di scritture che richieda un lavoro di lunga durata comporta da parte dell’Autorità giudiziaria procedente la fissazione di un termine entro cui ultimare l’incarico. Tale termine può essere prorogato non più di una volta e solo per giusta causa. Qualora l’interprete non completi l’incarico entro il termine fissato ed eventualmente prorogato, l’Autorità giudiziaria procedente può procedere alla sua sostituzione. A seguito della sostituzione dell’interprete, questi è convocato dal giudice per esporre le ragioni del mancato rispetto del termine e, all’esito, può essere condannato ad una sanzione pecuniaria da 51 a 516 euro, in favore della Cassa delle ammende. |