Codice di Procedura Penale art. 158 - Prima notificazione all'imputato in servizio militare. 1

Alessandro D'Andrea

Prima notificazione all'imputato in servizio militare.1

[1. La prima notificazione all'imputato [60, 61] militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere [60 att.].]

[1] Articolo abrogato dall'articolo 98, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.  Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

Inquadramento

L'art. 158 regola, con normativa specifica, la modalità di effettuazione della prima notifica all'imputato che abbia lo stato di militare in servizio attivo, risultante dagli atti.

Profili generali

Il legislatore riserva la disposizione dell'art. 158 alla regolamentazione della prima notifica in favore dell'imputato militare in servizio attivo, e cioè che, per come risulti necessariamente dagli atti, svolga in maniera effettiva il servizio militare, senza essere andato in congedo.

Lo scopo di questa originale norma è stato individuato dalla giurisprudenza di legittimità nell'esigenza di sintetizzare le esigenze processuali di conoscenza del destinatario della notifica con le peculiarità del servizio reso, che, per sua natura, comporta frequenti ed improvvisi spostamenti dei militari, anche in condizioni di segretezza (Cass. VI, n. 9897/1994).

La notificazione ordinaria

La norma prevede che, ordinariamente, la prima notifica venga eseguita nel luogo in cui il militare risiede per ragioni di servizio, ovvero nel luogo in cui costui presta il servizio militare secondo le norme regolamentari e organizzative proprie di tale specifico settore.

Quanto alle modalità di consegna, essa, in primo luogo, deve essere effettuata direttamente alla persona interessata, e cioè a mani proprie del destinatario. Tale aspetto personalistico della notifica ha indotto pure a ritenere che la consegna possa essere correttamente eseguita a mani proprie anche in un luogo diverso da quello in cui il militare risiede per ragioni di servizio.

Qualora il militare si trovi in licenza, l'interpretazione prevalente ritiene che la notifica debba essere effettuata secondo i dettami previsti dall'art. 157 per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

La notifica presso l'ufficio del comandante

Nel caso in cui non si possa procedere alla consegna personale all'imputato, la notifica deve essere effettuata mediante consegna dell'atto presso l'ufficio del comandante.

L'atto è validamente notificato, presso l'indicata struttura, anche se consegnato a soggetto diverso dal comandante, come è, ad esempio, il caso del soggetto che lo sostituisca o che coadiuvi nelle sue funzioni amministrative, ovvero che risulti incaricato proprio della ricezione degli atti (Cass. IV, n. 7811/1975).

In ogni caso, il comandante è onerato del compito di informare immediatamente l'interessato con il mezzo più celere e di annotare in un apposito registro, ex art. 60 disp. att., data, ora e modalità dell'informativa, presumibilmente allo scopo di dimostrare l'effettivo avvenuto impiego del mezzo di comunicazione più rapido.

In mancanza di prova dell'immediata comunicazione della notizia all'interessato la notifica è da considerarsi nulla (Cass. I, n. 13577/2001).

Le notifiche successive alla prima

In carenza di previsione normativa chiara, non è dato conoscere quale disciplina regoli le notifiche all’imputato in servizio militare successive alla prima.

Solitamente si ritiene che esse debbano essere eseguite presso il luogo in cui l’imputato ha eletto domicilio, ovvero, in mancanza, presso il luogo in cui è stato notificato il primo atto per disposizione dell’autorità giudiziaria, e cioè nel luogo in cui il militare risiede per ragioni di servizio.

Il militare latitante, detenuto o evaso

Nel caso di imputato militare che sia detenuto, ovvero latitante o evaso, prevalgono, rispetto alle regole dettate dall'art. 158, le modalità di notificazione previste, rispettivamente, dagli artt. 156 e 165.

Abrogazione normativa disposta dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

L'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha abrogato l'art. 158. Per come chiarito nella Relazione illustrativa, si è ritenuto di escludere una disciplina specifica per le notificazioni all'imputato in servizio militare per essere stata soppressa la leva obbligatoria, per cui, allo stato, il servizio militare è un lavoro, con conseguente possibilità di applicazione delle norme dettate per le notifiche presso il luogo di lavoro.

Decorrenza dell'abrogazione

L'art. 158 è abrogato a decorrere dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 251/2022, secondo quanto disposto dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella, nella parte in cui ha abrogato la norma in commento, si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

Bibliografia

Bartolini - Bartolini - Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali, in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992.

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