Codice di Procedura Penale art. 160 - Efficacia del decreto di irreperibilità 1 .Efficacia del decreto di irreperibilità1. 1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero [159] nel corso delle indagini preliminari [326 s.] cessa di avere efficacia con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari [405]2. 2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare [419] nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio [432, 450 2, 456, 464 1, 552] cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado. 3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza [605, 627]. 4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.
[1] [1] Articolo così sostituito dall'art. 4, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. [2] [2] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. n) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha sostituito le parole: «notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo» alle parole: «pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. InquadramentoL'art. 160 regola, con riferimento alle distinti fasi processuali, la validità temporale del decreto di irreperibilità, disponendone, di volta in volta, il necessario rinnovo previa effettuazione di nuove ricerche ai sensi dell'art. 159. Il decreto di irreperibilità presenta una limitata efficacia nel tempo, e la sua durata è stabilita, con riguardo alle varie fasi processuali, dalla norma dell'art. 160. Tale disposizione, per come precisato dalla Corte cost. n. 309/1998, è ispirata a due fondamentali principi, e cioè a quelli per cui: il decreto di irreperibilità perde la sua efficacia con il provvedimento conclusivo della fase in cui è stato emesso; ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, secondo quanto espressamente previsto dallo stesso art. 160 al comma 4. L'efficacia del decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminariL'art. 160 disciplina l'efficacia del decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, individuandone il limite nel provvedimento che definisce l'udienza preliminare, ovvero, ove questa manchi, in quello di chiusura delle indagini preliminari. La giurisprudenza ha anche chiarito che il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non vale ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal p.m., atteso che la chiusura delle indagini ha luogo con l'emissione di tale ultimo decreto e che, ai fini della vocatio in iudicium, è necessario un nuovo decreto di irreperibilità (Cass. IV, n. 29771/2015). L'art. 160, a differenza di quanto previsto nella originaria formulazione normativa, non lascia dubbio in ordine al fatto che l'irreperibilità dichiarata dal p.m. può valere anche per le notificazioni disposte dal giudice, e viceversa. Le Sezioni Unite hanno chiarito, poi, che il decreto di irreperibilità emesso dal p.m. ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è efficace anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che lo stesso pubblico ministero effettui ulteriori indagini dopo la notifica di detto avviso (Cass.S.U., n. 24527/2012). L'efficacia del decreto di irreperibilità nelle successive fasiIl decreto di irreperibilità emesso dal giudice ai fini della notifica degli atti introduttivi dell'udienza preliminare, ovvero quello emesso dal giudice o dal p.m. per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio, cessano la loro efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado, e ciò avviene sempre, risultando perfino irrilevante il sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato per un'altra causa (Cass. III, n. 19029/2007). La notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello all'imputato già dichiarato irreperibile deve essere preceduta a pena di nullità assoluta, dall'emissione di un nuovo decreto di irreperibilità, in applicazione del principio generale per il quale le ricerche devono essere sempre rinnovate ad ogni mutamento di fase (Cass. V, n. 13560/2015). Quanto ai successivi gradi del giudizio, il comma 3 dell'art. 160 dispone che i decreti di irreperibilità emessi dal giudice di secondo grado o da quello di rinvio cessano la loro efficacia con la pronuncia della sentenza. Riguardo al giudizio davanti alla corte di cassazione, in cui pure è possibile l'emissione del decreto di irreperibilità nel caso contemplato dall'art. 613, comma 4, ove l'imputato non sia assistito da difensore di fiducia, si ritiene, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, che il decreto abbia efficacia limitata al relativo grado e che lo stesso debba essere rinnovato nel caso di prosecuzione del giudizio in sede di rinvio. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)L’art. 10, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato il testo normativo allo scopo di adeguarne il dettato alla disposta riforma del processo in absentia, sul presupposto che le modalità di notifica previste in caso di dichiarazione di irreperibilità non sono idonee a garantire l’effettiva conoscenza del processo. La novella ha, pertanto, modificato l’art. 160, nel senso che il decreto di irreperibilità cessa di avere efficacia non più con l’emanazione del provvedimento che definisce l’udienza preliminare, ma con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Per come adeguatamente esplicato nella Relazione illustrativa del d.lgs. n. 150/2022, la modifica è stata introdotta «in quanto si reputa che il meccanismo di notificazione previsto in caso di dichiarazione di irreperibilità non sia idoneo ad assicurare all’imputato la conoscenza dell’accusa e della pendenza del processo a suo carico, unici presupposti che consentono la celebrazione del processo di primo grado in sua assenza. Pertanto, una volta cessata la fase delle indagini preliminari, la notificazione all’imputato dell’atto introduttivo del giudizio, cui è parificato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, dovrà essere effettuata secondo le regole ordinarie e, in caso di mancato rintraccio dello stesso e di assenza di alcun indice di conoscenza della vocatio in ius e della pendenza del processo, secondo la disciplina dettata dall’art. 420-bis, il giudice dovrà disporre ulteriori ricerche per la notifica a mani e, alla fine, pronunciare la sentenza di non doversi procedere prevista dall’art. 420-quater. Diversamente, quanto ai successivi gradi di giudizio, rispetto ai quali attualmente operano sia la cessazione del corso della prescrizione che la disciplina dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione, si è reputato di mantenere l’attuale disciplina prevista dai commi 2, 3 e 4, in quanto, anche in presenza della notificazione dell’atto introduttivo eseguita ai sensi dell’art. 159, il giudice dell’impugnazione potrà, comunque, valutare, alla luce di tutti gli elementi agli atti, se, nonostante l’irreperibilità dell’imputato, sussistano o meno i presupposti per celebrare il processo in sua assenza». Entrata in vigore della riforma La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum. BibliografiaBartolini-Bartolini-Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1;Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Macchia, Commento all'art. 4 d.lgs. 14 gennaio 1991 n. 12, in Leg. pen., 1991, 26; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992. |