Codice di Procedura Penale art. 161 - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni 1 .Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni1.
01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento2. 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio3 . 1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale4.
2. [Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia [369] o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato [60, 61] è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato [171 1e ].] 5
3. L'imputato [60, 61] detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione6 .
4. [Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.] Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159 7 .
4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso8 .
[1] Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. [2] Comma inserito dall'articolo 10, comma 1, lett. o), num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022 , vedi art. 99-bis , come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 , conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 . [3] Comma sostituito dall' dall'articolo 10, comma 1, lett. o), num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022 , vedi art. 99-bis , come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 , conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 . Il testo precedente alla sostituzione era il seguente: <<1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini [61] o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore [. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale [ .>> In tema di elezione di domicilio, v. il comma 12 dell'art. 13 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82, come sostituito dall'art. 6 1 l. 13 febbraio 2001, n. 45, riguardante soggetti da proteggere in quanto collaboratori della giustizia. La disposizione si applica ai soli procedimenti relativi ai delitti previsti dall'art. 380 c.p.p.; essa si estende, peraltro, anche ai prossimi congiunti, ai conviventi e a coloro che sono esposti a grave ed attuale pericolo a causa delle relazioni che intrattengono con i soggetti «collaboranti» (v. art. 9 d.l. n. 8, cit.). [4] Comma inserito dall' dall'articolo 10, comma 1, lett. o), num. 3) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022 , vedi art. 99-bis , come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 , conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 . [5] Comma abrogato dall'articolo 98, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022 , vedi art. 99-bis , come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 , conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 . [6] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. o), num. 4) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che, al primo periodo, ha sostituito le parole: «dell'istituto, che procede a norma del comma 1.» alle parole: «dell'istituto.» e ha sostituito il secondo periodo: «La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.», al periodo: <<Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione>>. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022 , vedi art. 99-bis , come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 , conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 . [7] Comma modificato dall' dall'articolo 10, comma 1, lett. o), num. 5) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha soppresso il primo periodo ed ha sostituito il secondo periodo con il seguente: «Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.», il secondo periodo precedente alla sostituzione era il seguente: <<Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee.>>. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022 , vedi art. 99-bis , come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 , conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 . L'art. 2 2 d.l. 21 febbraio 2005, n. 17 prevedeva l'aggiunta del comma 4-bis, soppresso in sede di conversione dalla l. 22 aprile 2005, n. 60. Il testo del comma era il seguente: «4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori». [8] Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lett. o), num. 6) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. InquadramentoL'art. 161 introduce, con disciplina dettagliata, il sistema della dichiarazione, elezione o determinazione del domicilio nell'ordinamento processuale, quali strumenti ordinari cui riferirsi per l'effettuazione delle notifiche alla persona dell'indagato o dell'imputato, con l'evidente finalità di favorire la riduzione dei tempi e delle incertezze connesse alla ricerca del soggetto destinatario delle notificazioni. La disciplina ed il fondamento della normaPer come indicato in rubrica, l'art. 161 disciplina la dichiarazione, l'elezione o la determinazione del domicilio ai fini dell'effettuazione delle notifiche all'imputato. La norma prevede che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con la necessaria presenza dell'indagato o dell'imputato, purché non detenuto né internato — tale considerandosi anche l'imputato sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione, postulando essa una condizione di libertà (Cass. II, n. 45047/2011) —, è invitato a dichiarare uno dei luoghi indicati dall'art. 157, comma 1, ovvero ad eleggere il domicilio per le notificazioni, al contempo venendo informato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, altrimenti dovendosi eseguire le notificazioni mediante consegna al difensore nei casi di mancanza di tale comunicazione, ovvero di rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio. È stabilito, poi, che, al di fuori dei casi di realizzazione di un contatto diretto tra l'autorità giudiziaria e la persona dell'indagato, quest'ultimo è invitato, attraverso l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato su disposizione dell'autorità giudiziaria, a dichiarare o eleggere domicilio, dovendo, del pari, essere informato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, altrimenti prevedendosi l'effettuazione delle successive notifiche nel luogo di notificazione del primo atto. È previsto, ancora, che l'imputato detenuto che deve essere rimesso in libertà per causa diversa dal definitivo proscioglimento, al pari di chi deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di una misura di sicurezza, è tenuto a dichiarare o a eleggere il domicilio all'atto della scarcerazione o della dimissione. La scelta del domicilio, dichiarato o eletto, rappresenta, pertanto, l'espressione della piena volontà dell'indagato o dell'imputato, a cui la legge affida l'onere di indicare il luogo in cui gli siano inviate le comunicazioni, ovvero il luogo e la persona presso cui egli desidera che gli siano consegnati gli atti. Tale regola generale viene violata nelle ipotesi di: rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio; insufficienza, inidoneità o inefficacia della dichiarazione o elezione di domicilio; mancata comunicazione del mutamento di domicilio; impossibilità della notifica. In tutti questi casi il rimedio processuale previsto é costituito dall'effettuazione della notifica mediante consegna al difensore. Nel caso in cui l'imputato non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto per caso fortuito o forza maggiore è prevista l'applicazione delle norme degli artt. 157 e 159. L'onere di provare che la mancata comunicazione sia stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore ricade integralmente sull'imputato (Cass. V, n. 3052/1999). Il fondamento della norma deve essere individuato nella necessità di evitare eccessive lungaggini derivanti dalla materiale impossibilità di eseguire la notificazione degli atti, al contempo impedendo ogni possibile tattica ostruzionistica da parte dei suoi destinatari, anzi invitando questi ultimi ad assumere una condotta cooperativa nell'espletamento della procedura di notificazione. In tal maniera, del resto, si assicura che la ricezione degli atti avvenga con modalità certe e tempestive, garantendo meglio l'esercizio dei diritti difensivi dell'imputato. La distinzione tra dichiarazione ed elezione di domicilioLa giurisprudenza ha sempre considerato con particolare attenzione la tematica relativa all'individuazione degli elementi di diversificazione tra le figure della dichiarazione e della elezione di domicilio. L'interpretazione nel tempo maggiormente consolidatasi ha indicato, quale elemento tipizzante della sola elezione di domicilio, quello della presenza di un rapporto fiduciario intercorrente tra l'imputato ed il domiciliatario. È stato osservato, infatti, che il domicilio eletto si distingue da quello dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto, fondato su un rapporto fiduciario tra domiciliatario ed imputato, deve essere indicata anche la persona presso la quale la notificazione deve essere eseguita, con la conseguenza che, a prescindere dalla parola usata, l'elezione di domicilio è tale solo ove sia indicato il nome della persona presso cui la notificazione va effettuata (Cass. IV, n. 9793/2001). L'elezione di domicilio, pertanto, si connota per un'evidente natura negoziale, in quanto atto attraverso cui l'imputato provvede a scegliere in modo libero la persona cui delegare la ricezione delle notificazioni per proprio conto, in luogo diverso rispetto a quelli di sua ordinaria pertinenza. Dichiarazione ed elezione di domicilio, in particolare, si differenziano in ragione della loro peculiare natura e funzione, poiché: la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ed ha carattere di dichiarazione; la seconda, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso cui intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio (Cass. III, n. 22844/2003). La diversità tra i due istituti ha indotto la giurisprudenza a desumere alcune importanti conseguenze interpretative. Soprattutto dibattuta è stata la questione relativa all'individuazione dell'eventuale prevalenza dell'un istituto sull'altro, nonché in ordine alla possibilità da parte di una successiva dichiarazione di domicilio di revocare una precedente elezione. A soluzione di uno specifico conflitto interpretativo, le Sezioni Unite hanno chiarito che la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur se non espressamente revocata (Cass. S.U., n. 41280/2006). L'indicata soluzione non considera il rapporto tra dichiarazione ed elezione di domicilio in termini di prevalenza gerarchica dell'una rispetto all'altra, giustificata dalla loro differente natura, bensì solo con riferimento alla modalità con cui opera la volontà dell'imputato. Eleggere o dichiarare un domicilio, infatti, è una facoltà pienamente rimessa a costui, che può optare tra due istituti che, nel silenzio della legge, operano con identità di effetti, e ciò anche nel caso in cui venga indicato un nuovo domicilio che, sia che lo si dichiari sia che lo si elegga, rappresenta il luogo in cui l'imputato vuole che vengano effettuate le notificazioni, in sostituzione del domicilio precedentemente dichiarato o eletto. Il domicilio dichiaratoLa nozione di domicilio rilevante a fini penalistici è diversa da quella fissata nel diritto civile dall'art. 43 c.c. (luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi), atteso che, con la dichiarazione di domicilio, l'imputato indica il luogo in cui si trova ovvero quello in cui esercita abitualmente la propria attività lavorativa. La dichiarazione, per come affermato dalla dottrina (Caputo, 224), è un atto meramente ricognitivo del domicilio reale, e cioè un'attestazione di verità riguardante l'esistenza di un rapporto effettivo tra il soggetto che la compie ed il luogo indicato, effettuata al solo scopo di radicare il rapporto processuale tra l'imputato e l'autorità giudiziaria procedente. Per la giurisprudenza, invece, l'indicazione in dibattimento del luogo di residenza dell'imputato, regolarmente raccolta a verbale, costituisce dichiarazione di domicilio cui, eventualmente, può essere attribuito il valore di revoca implicita di una precedente dichiarazione (Cass. IV, n. 9793/2001). La dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche in maniera implicita, come avviene nel caso in cui l'imputato riconosca, pur attraverso un comportamento concludente, la correttezza della notificazione eseguita presso la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 161, comma 2, risultando essa sufficiente a far sorgere l'obbligo di comunicazione di ogni successivo mutamento e, ove ciò non avvenga, la legittimità delle successive notificazioni eseguite mediante consegna al difensore (Cass. V, n. 23757/2006). Nel caso in cui l'imputato abbia omesso di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato — circostanza cui lo stesso non è tenuto nel caso di mera variazione della toponomastica stradale decisa dalla P.A. (Cass. III, n. 12687/2019) — deve ritenersi comunque valida la notificazione effettuata non ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161, bensì al domicilio effettivo dell'interessato, che meglio tutela il suo diritto di difesa (Cass. IV, n. 44518/2003). Il domicilio elettoCome in precedenza osservato, nell'elezione di domicilio l'imputato si limita ad indicare due specifici elementi: il luogo di effettuazione delle notificazioni e la persona del domiciliatario cui le stesse devono essere destinate. Già si è avuto modo di osservare come l'elezione di domicilio si connoti per essere un atto negoziale, mediante il quale l'imputato liberamente sceglie il soggetto cui delegare la ricezione delle notificazioni in un luogo diverso da quelli di sua ordinaria pertinenza. Utilizzando terminologie diversificate, è stato reiteratamente espresso l'indicato principio, qualificando, di volta in volta, l'elezione di domicilio come: atto negoziale, manifestazione di volontà, atto a carattere costitutivo recettizio. In giurisprudenza, l'elezione di domicilio è stata definita come un atto personale a forma vincolata, di stretta spettanza dell'imputato, non surrogabile da una dichiarazione fatta dal difensore, nemmeno se effettuata in presenza dell'imputato (Cass. II, n. 7834/2020). L'elezione di domicilio costituisce, pertanto, una dichiarazione ricettizia di volontà, implicante un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto, a differenza della dichiarazione di domicilio, che ha carattere ricognitivo di un rapporto reale tra persona ed abitazione (Cass. V, n. 1935/2000). L'elezione di domicilio pone, a carico di chi la effettua, l'onere di verificare che il soggetto indicato come domiciliatario sia effettivamente reperibile nel luogo indicato e di comunicare non solo ogni variazione del domicilio, ma anche la sua invalidità sopravvenuta (Cass. II, n. 9776/2013). Per sua natura, l'elezione di domicilio non può essere limitata solo ad alcuni atti, ma deve riguardare tutte le notificazioni del procedimento. La S.C. ha affermato, in proposito, che, nel caso in cui l'imputato elegga domicilio presso il suo difensore, non ha efficacia l'annotazione posta a margine dallo stesso difensore con cui si specifichi che l'elezione è da intendersi limitata ad una singola procedura incidentale (Cass. IV, n. 9066/2006). Conformemente, l'elezione di domicilio effettuata con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale in relazione al quale il beneficio è richiesto (Cass. III, n. 14416/2013), a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161, non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento (Cass. IV, n. 12243/2018). E' stato precisato, poi, che la modifica del tempus o del locus commissi delicti non assume rilievo ai fini della validità dell'elezione di domicilio (Cass. V, n. 38732/2019). E’ stata ritenuta, inoltre, la possibilità di estendere l’elezione di domicilio anche a procedimenti diversi da quello in cui la stessa è stata effettuata, affermandosi che l’elezione di domicilio fatta nell’originario procedimento conserva validità, se non revocata, per l’intera durata di esso ed estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito (Cass. VI, n. 24083/2001). Parte della dottrina (Cerqua, 98), tuttavia, ha criticato tale interpretazione, ritenendola non corretta rispetto a determinate e specifiche situazioni processuali. In conformità all'esegesi dottrinaria si sono espresse alcune, minoritarie, pronunce della S.C., nelle quali è stato affermato che l'elezione di domicilio è valida ed efficace unicamente nell'ambito del procedimento in cui é stata effettuata, mentre non spiega alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario. Ne consegue che l'elezione di domicilio fatta dal detenuto al momento della sua scarcerazione, ex art. 161, comma 3, è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato (Cass. VI, n. 49498/2009; e, in termini conformi, Cass. II, n. 37479/2019). Il domiciliatarioL'imprescindibile elemento, tipizzante l'elezione di domicilio, della scelta della persona presso cui devono essere effettuate le notificazioni presuppone, come detto, l'esistenza di un rapporto fiduciario tra le due parti, in base al quale il domiciliatario si impegna, per conto dell'imputato o dell'indagato, a ricevere gli atti ed a custodirli presso di sé. L'art. 62 disp. att. indica come adempimento necessario, ai fini dell'elezione di domicilio, proprio la specificazione delle generalità del domiciliatario da parte dell'imputato, accompagnata dall'indicazione del suo indirizzo, quale luogo delle notificazioni (Cass. IV, n. 28617/2005). Tale regola generale soffre, tuttavia, di una specifica eccezione, essendo prevista la possibilità di individuare il domiciliatario anche mediante la semplice indicazione della denominazione del suo ufficio, in tal caso risultando sufficiente la mera indicazione del nome, sempre che nello stesso ufficio, nella stessa abitazione o nello stesso luogo non risiedano più persone aventi tutti lo stesso nome (Cass. III, n. 11815/1999). Il rapporto fiduciario non deve essere inteso come un atto di imperio attraverso cui l'imputato investe il domiciliatario, determinando in costui l'obbligo di ricevere gli atti, per cui, ove questi comunichi formalmente di non accettare l'incarico, tale comunicazione, dimostrando l'insussistenza del rapporto fiduciario, determina l'inidoneità della elezione di domicilio a conseguire gli effetti previsti dalla legge (Cass. II, n. 7850/1992). È stata riconosciuta, inoltre, la possibilità di scegliere una persona giuridica come domiciliatario, ad esempio affermandosi la validità di una elezione di domicilio effettuata presso la direzione di un giornale (Cass. V, n. 3389/2005). Il difensore domiciliatarioTra le figure di domiciliatario, quella maggiormente ricorrente riguarda la persona del difensore, che, in tal caso, assume un ruolo ben specifico, che lo distingue dall'ordinario difensore, con importanti refluenze di natura pratica. Il difensore dell'indagato o dell'imputato che sia stato scelto anche come domiciliatario, infatti, unisce alle sue proprie funzioni difensive anche il compito di accettare e custodire presso di sé le notifiche indirizzate al suo assistito. Conseguentemente, è affetta da irregolarità la notifica eseguita mediante consegna dell'atto al difensore priva dell'indicazione della sua qualità di domiciliatario, a condizione, però, che essa risulti certamente idonea a raggiungere lo scopo di porre l'imputato a conoscenza dell'atto (Cass. VI, n. 1646/2003). L'omesso avvertimento all'imputato dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio precedentemente eletto è causa di nullità della notifica esclusivamente nel caso in cui la stessa sia avvenuta con consegna al difensore in conseguenza dell'impossibilità di esecuzione presso tale domicilio, e non quando l'atto sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario dell'imputato (Cass. I, n. 32880/2014). La S.C. ha chiarito, poi, che è valida la notificazione eseguita al difensore di fiducia presso uno studio diverso da quello indicato nell'atto di elezione, proprio perché a rilevare é l'individuazione della persona del domiciliatario e non la sede presso cui questi svolge la propria attività professionale (Cass. VI, n. 49498/2009). Più in generale, la notifica all'imputato eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario è valida anche se materialmente effettuata presso un luogo diverso da quello indicato nell'atto di elezione (Cass. V, n. 47561/2016). La diversa natura caratterizzante l'indicazione del difensore quale domiciliatario si coglie, in particolare, al momento della revoca o della rinuncia al mandato difensivo. La nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche, infatti, corrispondono a scopi diversi e la revoca dell'una non comporta anche la revoca dell'altra, poiché si tratta di due istituti diversi tra loro, aventi oggetto e finalità distinte. Per la loro autonomia, il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio non fa cessare gli effetti dell'elezione (o viceversa) senza un'espressa dichiarazione dell'interessato fatta nella medesima forma con cui la stessa è avvenuta, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla presunzione legale, non suscettibile di dimostrazione contraria, che l'interessato abbia comunque avuto o potuto avere notizia dell'atto (Cass. II, n. 25652/2003). Allo stesso modo, la rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio, ove l'imputato non provveda formalmente a revocarla (Cass. II, n. 31969/2015). Ed infatti, poiché l'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non comporta la revoca dell'elezione stessa, per cui la notificazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia sostituito al precedente, in mancanza di una revoca dell'originaria elezione di domicilio, determina una nullità a regime intermedio, posto che il rapporto fiduciario intercorrente tra imputato e legale cui l'atto è stato notificato è idoneo a indurne nel primo la conoscenza effettiva (Cass. VI, n. 41720/2006). Per le stesse ragioni, essendo l'elezione un atto distinto e diversificato, quanto ai fini, da quello di nomina del difensore, gli effetti della elezione di domicilio presso il difensore permangono anche nel caso in cui questi sia stato successivamente cancellato dall'albo professionale, (Cass. VI, n. 26287/2013). Nel caso in cui il difensore rifiuti il ruolo di domiciliatario si determina, per come ritenuto dalla Corte cost. n. 138/1994 un'ipotesi di inidoneità della elezione di domicilio, con conseguente necessità di effettuazione della notificazione, ai sensi dell'art. 161, comma 4, presso lo studio dello stesso difensore, non più, però, in qualità di domiciliatario, ma di semplice consegnatario. In tali casi la giurisprudenza ha precisato che la notificazione effettuata per conto dell'imputato non sostituisce quella autonomamente spettante al difensore, per cui, ai fini della validità della notificazione al difensore anche nella sua veste istituzionale, è necessario che gli siano recapitate due copie dell'atto o, quanto meno, che risulti dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata effettuata in sostituzione di quella al domicilio dell'imputato (Cass. V, n. 22829/2004). Conformemente, è valida la notifica avvenuta mediante consegna al difensore dell'indagato irreperibile di un'unica copia dell'atto da comunicare, con l'espressa indicazione che la notifica è inviata al difensore in proprio ed in rappresentanza del sottoposto alle indagini (Cass. VI, n. 39176/2015). Il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un'ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione, sicché, qualora non risulti dagli atti, né sia altrimenti desumibile, che l'imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell'art. 161, comma 4, bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 (richiamate nell'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'art. 161), non potendosi ritenere che l'imputato sia stato nella effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto (Cass. II, n. 14947/2020). Con recente decisione del 13/07/2023, le Sezioni Unite, chiamate a stabilire “se, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. n. 150 del 2022, qualora l'imputato avesse eletto domicilio presso il difensore di ufficio, e quest'ultimo non avesse accettato la notificazione, potesse ugualmente effettuarsi la notificazione dell'atto di citazione a giudizio al medesimo difensore, a norma dell'art. 161, comma 4, ovvero la stessa, se in ipotesi effettuata, fosse nulla, dovendo piuttosto procedersi alla predetta notificazione con le modalità di cui agli artt. 157, ed eventualmente 159”, hanno stabilito che “la notificazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157, ed eventualmente 159”. La revoca e la modifica del domicilio dichiarato o elettoL'imputato può in ogni istante revocare o modificare l'elezione o la dichiarazione di domicilio, ripristinando l'applicazione della disciplina ordinariamente regolante l'ipotesi della mancanza di tale tipo di dichiarazione, tuttavia producendo effetti diversificati a seconda che si tratti di dichiarazione o di elezione di domicilio. Nel caso di domicilio dichiarato, la revoca è rappresentata da un mutamento di fatto del proprio domicilio che può essere comunicata dall'imputato anche implicitamente, ad esempio con dichiarazione del luogo di residenza raccolta a verbale dal cancelliere durante la celebrazione del dibattimento (Cass. IV, n. 9793/2001). Anche una dichiarazione incompatibile con la precedente comporta la revoca di quest'ultima. Nel caso di domicilio eletto, invece, la revoca deve avvenire attraverso un'espressa manifestazione di volontà, con cui si dispone l'annullamento di uno specifico atto di volontà negoziale. La revoca, pertanto, deve avvenire nel rispetto delle stesse forme con cui è stata effettuata l'elezione di domicilio. La notificazione eseguita presso un domicilio precedentemente eletto dall'imputato e poi da costui espressamente revocato è viziata da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), deducibile per la prima volta in cassazione (Cass. V, n. 16495/2006). Con riguardo, invece, alla modifica del domicilio dichiarato o eletto, la giurisprudenza ha precisato, conferendo decisivo rilievo all'elemento volontaristico dell'imputato, che la mera indicazione del domicilio all'interno di un atto processuale non è da sola sufficiente a modificare una dichiarazione o elezione di domicilio precedentemente effettuata, occorrendo, a tal fine, che dalla nuova dichiarazione emerga, anche solo implicitamente, la volontà dell'imputato di ricevere le successive notificazioni nel luogo indicato (Cass. IV, n. 13934/2008). È stato affermato, inoltre, che la facoltà dell'indagato o dell'imputato di eleggere il proprio domicilio, regolata dagli artt. 161 e 162, comprende anche la possibilità di modificare la precedente elezione, senza che rilevino i motivi per i quali tale facoltà venga esercitata (Cass. III, n. 38683/2014). Il necessario rispetto delle forme indicate fa ritenere generalmente esclusa la possibilità della revoca implicita dell'elezione di domicilio, a differenza di quanto previsto per la dichiarazione di domicilio, in cui, come detto, è ammessa tale possibilità. La revoca dell'elezione di domicilio, pertanto, può essere validamente effettuata solo in maniera espressa, indicando ex novo il luogo in cui si vuole che le successive notifiche siano eseguite, altrimenti rimanendo fissato il luogo precedentemente eletto (Cass. VI, n. 8818/1996). Le notificazioni all'imputato detenuto che deve essere rimesso in libertàL'art. 161,comma 3, indica la specifica disciplina dettata per le notificazioni all'imputato detenuto che deve essere scarcerato per una causa diversa dal proscioglimento definitivo o che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di una misura di sicurezza, prevedendo, in entrambi i casi, l'obbligo per l'imputato di dichiarare o eleggere il domicilio all'atto della scarcerazione o della dimissione mediante atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto che, prima di trasmettere l'atto all'autorità competente, è tenuto a procedere ai sensi del comma 1, invitando il detenuto ad eleggere domicilio ed a comunicare ogni eventuale successivo mutamento. Tale avviso deve essere dato e verbalizzato solo nei casi di domicilio esistente, correttamente dichiarato o eletto, oppure di rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio, sicché l'omessa verbalizzazione in caso di elezione fraudolenta di domicilio inesistente non rende nulla la notificazione avvenuta con la modalità in questione (Cass. IV, n. 1480/1998). Non si applica la disciplina indicata ove il detenuto dichiari, al momento della liberazione, di non avere fissa dimora (Cass. III, n. 1867/1993). E' stato precisato come, con riferimento alla specifica ipotesi disciplinata dal comma 3, l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il luogo di detenzione, in quanto inidonea a raggiungere il suo scopo, costituisca atto al quale l'ordinamento non riconosce alcun effetto, neppure di revoca della precedente elezione Cass. IV, n. 5135/2002). Risolvendo un conflitto interpretativo in precedenza insorto, le Sezioni unite hanno affermato il principio per cui le notifiche all'imputato detenuto, anche qualora abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all'art. 156, comma 1, mediante consegna di copia alla persona. La notifica al detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 (Cass. S.U. , n. 12778/2020). Con specifico riferimento all'imputato detenuto per altra causa, era stato, invece osservato che è valida la notificazione presso il domicilio eletto quando il destinatario sia detenuto per altra causa, presupponendo l'elezione, a differenza della mera dichiarazione, l'indicazione di una persona legata da un rapporto fiduciario tale da impegnarla a ricevere gli atti riguardanti l'imputato e a consegnarli al medesimo (Cass. VI, n. 4836/2015). Con riferimento all'imputato detenuto per altra causa, l'interpretazione giurisprudenziale prevalente ritiene sussistente l'onere per l'imputato di rendere noto il proprio stato di detenzione all'autorità procedente, dopo aver già dichiarato o eletto domicilio. È stata ritenuta legittima, infatti, la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 161 (al domicilio dichiarato o eletto nelle ipotesi previste nel quarto comma) allorché lo stato detentivo dell'imputato non sia portato o non sia comunque venuto a conoscenza del giudice, sussistendo anzi in proposito uno specifico onere a carico dell'imputato medesimo di comunicare la propria condizione ai fini delle notifiche (Cass. IV, n. 11395/2006). È considerata conseguentemente nulla la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato detenuto, il cui sopravvenuto stato di detenzione sia noto al giudice procedente (Cass. VI, n. 18628/2015). E' stato chiarito che la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto (Cass. S.U. , n. 18775/2010). La notificazione impossibileAi sensi del comma 4 quando la notificazione diviene impossibile per mancanza dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, ovvero in caso di sua insufficienza o inidoneità, le notifiche sono eseguite mediante consegna al difensore. La differenza tra le indicate ipotesi è genericamente individuata in dottrina (Grilli, 235) per il fatto che nei casi di insufficienza la dichiarazione o l'elezione di domicilio manca di uno degli elementi formalmente previsti dalla legge, mentre nelle ipotesi di inidoneità si ravvisa la ricorrenza di elementi sopravvenuti che rendono oggettivamente impossibile la notificazione dell'atto. Identica distinzione, invece, non è dato ravvisare in giurisprudenza, che solitamente considera i due concetti di insufficienza e di inidoneità, per l'identità degli effetti processuali che ne derivano, nell'unica categoria dell'inefficacia della notificazione (così, a titolo esemplificativo, Cass. V, n. 31962/2001). Le Sezioni Unite hanno qualificato in termini di inidoneità dell'elezione di domicilio una situazione in cui la notificazione dell'atto non sia stata possibile per il mancato reperimento del domiciliatario, non risultato risiedere né abitare in quel determinato Comune (Cass. S.U., n. 28451/2011). La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio, invece, ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (Cass. VI, n. 12238/2019). La giurisprudenza ha considerato anche l'ipotesi del trasferimento dell'indagato o dell'imputato. In proposito, sono state offerte diverse soluzioni riguardo agli effetti processuali che ne derivano, diversificandosi tra un'interpretazione per cui l'indicato trasferimento deve obbligatoriamente e formalmente essere comunicato dall'interessato all'autorità giudiziaria, pena l'inefficacia della dichiarazione di domicilio e la conseguente consegna dell'atto al difensore, in applicazione dell'art. 161, comma 4 (Cass. IV, n. 4875/2004); ed un'esegesi per la quale, in tali casi, la notifica deve essere effettuata presso il nuovo domicilio dell'imputato, ancorché non comunicato formalmente (Cass. II, n. 45565/2009). In caso di impossibilità della notificazione per trasferimento all'estero dell'imputato, la notifica deve pure essere eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4 (Cass. II, n. 14248/2012). La dichiarazione di elezione di domicilio, invece, mantiene i suoi effetti anche successivamente all'espulsione dell'imputato, non costituendo quest'ultima circostanza di caso fortuito o di forza maggiore che, ai sensi dell'art. 161, comma 4, impedisce all'imputato di comunicare l'eventuale mutamento del luogo dichiarato o eletto (Cass. VI, n. 6104/2018). Altra ipotesi di impossibilità della notificazione si ha quando la dichiarazione risulti inesatta o completamente fasulla, così imponendo l'esecuzione della notifica mediante consegna dell'atto al difensore. In giurisprudenza, poi, rileva un contrasto interpretativo circa la soluzione da adottarsi nell'ipotesi in cui l'impossibilità della notifica dell'atto sia determinata dall'irritualità del mutamento o della revoca della dichiarazione domiciliare, benché dagli atti risulti la nuova residenza indicata dall'imputato. A fronte, infatti, di un indirizzo interpretativo che afferma che l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la nuova residenza indicata dall'imputato ( Cass. VII, n. 24515/2018 ), se ne contrappone un altro, per il quale la disposizione dell'art. 161, comma 4, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto (Cass. IV, n. 41998/2016). Nel concetto di impossibilità sono state considerate anche specifiche situazioni di natura soggettiva, come è, ad esempio, il caso della notifica effettuata presso un difensore non abilitato alla difesa in una determinata fase processuale, equivalendo essa ad un'omessa notifica, in quanto assolutamente inidonea a instaurare un valido rapporto processuale, con conseguente nullità assoluta ex art. 179, comma 1, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. VI, n. 8302/1996). Altra questione è, poi, quella riguardante l'individuazione dei limiti entro cui devono essere effettuate le ricerche dall'ufficiale giudiziario prima di poter far ricorso alla regola sussidiaria prevista dal comma 4. Al riguardo sussistono due diversi orientamenti in giurisprudenza. Secondo il primo, in caso di impossibilità di esecuzione della notifica nel domicilio indicato, l'ufficiale giudiziario non ha né il potere né il dovere di procedere ad alcun ulteriore accertamento e la notifica va effettuata presso il difensore, poiché il disposto del quarto comma dell'art. 161 non rende applicabile il rinvio che l'art. 163 effettua alla norma dell'art. 157 (Cass. V, n. 10964/1996). Tale impossibilità può essere determinata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto, considerati gli oneri imposti dalla legge all'imputato, tra cui, in particolare, quello di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio (Cass. III, n. 21626/2015). Per il secondo indirizzo, invece, l'assenza dell'imputato nel luogo dichiarato non equivale alla impossibilità della notifica, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di residenza o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo; di conseguenza, salvo il suddetto accertamento, la notificazione non può essere effettuata mediante consegna di copia al difensore, ma in una delle forme alternative previste dall'art. 157 (Cass. I, n. 2655/1997). Per ritenere l'impossibilità della notificazione di un atto presso il domicilio dichiarato od eletto, e procedere con la notificazione dello stesso presso il difensore, non è sufficiente la semplice attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere reperito l'imputato, ma occorre un quid pluris, come ad esempio il fatto che, all'esito di un accertamento eseguito in loco, risulti provato che l'imputato si sia trasferito altrove (Cass. II, n. 48349/2011). La Corte costituzionale ha considerato l'indicata questione nella sentenza Corte cost. n. 37/1999, nella quale ha osservato, con riferimento all'ipotesi in cui sia comunque nota la dimora dell'indagato o dell'imputato, come anche la corte europea dei diritti dell'uomo abbia ritenuto eccessivamente sproporzionato censurare l'omessa comunicazione della variazione di domicilio con la perdita del diritto a ricevere le notifiche nel domicilio effettivo, suggerendo, quindi, il ricorso alla regola generale prevista dall'art. 157, che tutela maggiormente l'effettiva conoscenza dell'atto. Deve darsi conto, poi, della sentenza con cui la S.C. ha risolto la controversa questione relativa al rapporto tra l'art. 157, comma 8-bis e l'art. 161, comma 4, e delle incertezze relative alla delimitazione dei rispettivi ambiti di operatività, affermando che è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Si tratta di una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che la stessa non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 (Cass. S.U., n. 19602/2008). Da ultimo, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 14573/2022 hanno affermato il principio di diritto per cui nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2, 3, il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'articolo 170 e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'articolo 161, comma 4, prima parte. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli articoli 157 e 159. CasisticaAlcune pronunce hanno affrontato specifiche questioni interpretative riguardanti l'individuazione dell'ambito di operatività del comma 4. Così, è stato ritenuto che l'impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato non comporta che anche le successive notifiche debbano avvenire mediante consegna al difensore, qualora la loro esecuzione presso il domicilio sia nel frattempo ritornata ad essere praticabile (Cass. VI, n. 34341/2010). In caso di impossibilità della notificazione al domicilio eletto, non può procedersi alla notifica mediante consegna di copia al difensore se, contestualmente all'elezione, l'imputato ha dichiarato anche la propria residenza (Cass. VI, n. 36416/2015). È stato affermato, poi, che la nullità conseguente alla notifica all'imputato di un atto presso lo studio del difensore di fiducia, anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedio, in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lega costui al difensore (Cass. IV, n. 40066/2015). È stata ritenuta illegittima la notificazione eseguita con il rito degli irreperibili nei confronti di persona della quale, pur divenuta inefficace l'elezione di domicilio per fatto sopravvenuto e non ascrivibile a sua colpa, risulti dagli atti la dimora (Cass. I, n. 11238/2001). Ancora, è valida la notificazione effettuata mediante consegna dell'atto ad un familiare convivente dell'imputato presso un domicilio diverso da quello in precedenza determinato, in quanto tale notifica assicura una possibilità di effettiva conoscenza dell'atto certamente più elevata di quella offerta dall'art. 161, comma 4, mediante consegna al difensore (Cass. VI, n. 7892/2006). Costituisce dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente quella che rechi l'indicazione della strada, ma non del numero civico dell'abitazione, con la conseguenza che, anche in tal caso, la notificazione va effettuata mediante consegna al difensore (Cass. I, n. 45274/2013). Parimenti insufficiente è la dichiarazione o elezione di domicilio che rechi l’indicazione della strada, ma non del quartiere, quando nella stessa città vi siano due strade omonime situate in due diverse zone della città (Cass. V, n. 50166/2019). È, invece, valida, in quanto ritenuta sufficiente, la dichiarazione di domicilio che non contenga l'indicazione del piano e dell'interno dell'abitazione (Cass. III, n. 34919/2011). Non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità, la notificazione all'imputato mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, che ometta di menzionare nella relata di notifica l'impossibilità di effettuare la consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e le ricerche svolte per raggiungere l'effettivo destinatario dell'atto, nel caso in cui l'imputato stesso si sia trasferito dal luogo del domicilio eletto o dichiarato senza revocare l'originaria elezione o dichiarazione (Cass. VI, n. 3714/2013). L'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, la cui identità sia sconosciuta all'indagato, non osta, poi, all'applicazione dell'art. 161, comma 4, ben potendo l'interessato, con l'ordinaria diligenza, assumere informazioni dall'autorità giudiziaria (Cass. III, n. 29505/2012). Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)Varie e incidenti modifiche sono state introdotte al testo dell'art. 161 dall'art. 10, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, altresì prevedendosi, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. a), l'abrogazione del secondo comma. In primo luogo, è stato introdotto il nuovo comma 01, in ragione del quale, al compimento del primo atto in presenza dell'indagato o dell'imputato, la polizia giudiziaria, a condizione che sia in grado «di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente», avverte quest'ultimo che tutte le successive notificazioni, ad eccezione di quelle relative agli atti introduttivi del giudizio (avviso di fissazione dell'udienza preliminare, citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601) e al decreto penale di condanna, saranno «effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio», e che, pertanto, l'indagato o l'imputato ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato nella sua disponibilità, presso cui il difensore potrà riversargli le comunicazioni ricevute, altresì disponendosi l'onere per l'indagato o l'imputato di informare il difensore di ogni eventuale successiva modifica di tale recapito o indirizzo. Alla stregua del novellato comma 1, il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato o dell'imputato non detenuto – così come il direttore dell'istituto penitenziario, all'atto della scarcerazione dell'imputato (comma 3) - devono invitare l'indagato o l'imputato a dichiarare o ad eleggere domicilio ai fini della notifica degli atti di vocatio in iudicium e del decreto penale di condanna , avvisandolo, inoltre, che, qualora si rifiuti di dichiarare o eleggere domicilio, ovvero qualora «il domicilio sia o divenga inidoneo», le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio. In conformità al modificato sistema notificatorio generale, l'indagato o l'imputato – in alternativa all'indicazione di uno dei luoghi di cui all'art. 157, comma 1, ovvero all'elezione di domicilio – può indicare «un indirizzo di posta elettronica certificata». A norma del nuovo comma 1-bis, è fatta menzione nel verbale della dichiarazione o elezione di domicilio, o del rifiuto di compierla, così come degli avvertimenti indicati nei precedenti commi. Il nuovo comma 4-bis prevede, poi, che nel caso in cui l'indagato o l'imputato, aderendo all'invito formulatogli ai sensi dei commi 1 e 3, abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, deve esserne data immediata comunicazione al difensore da parte di chi abbia ricevuto la relativa dichiarazione. La disposizione del comma 4, infine, dispone che, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la notifica mediante consegna al difensore debba conseguire alla mancanza ovvero alla insufficienza o inidoneità della dichiara zione o elezione di domicilio, fatta salva l'ipotesi in cui l'imputato non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto – nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 157 e 159 –. Entrata in vigore della riforma La modifica normativa dell'art. 161 ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum. BibliografiaBartolini-Bartolini-Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Batà-Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2010; Caputo, voce Elezione o dichiarazione di domicilio, in Dig. D. pen., IV, Torino, 1990, 224; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Cusato, La notificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari, Padova, 2008; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali, in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992; Potetti, Questioni in tema di notificazioni penali, in Arch. n. proc. pen., 2005, 533; Scarcella, Domicilio dichiarato o eletto e nullità della notifica presso il difensore di fiducia, in Dir. pen. e proc., 2009, 743. |