Codice di Procedura Penale art. 174 - Prolungamento dei termini di comparizione.Prolungamento dei termini di comparizione. 1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 è fuori del comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire [127, 398 3, 419 4, 450 2, 456 3, 465 2, 552 3, 601 3, 666 3] è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero [169] il prolungamento del termine è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili. 2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito. InquadramentoL'art. 174 regola la modalità attraverso cui favorire, con prolungamento dei termini, la comparizione dell'imputato o di altre persone nelle ipotesi in cui questi versino in situazione di obiettiva difficoltà a partecipare al giudizio, in ragione della distanza geografica della loro sede di provenienza da quella dell'autorità giudiziaria. Attraverso il prolungamento dei termini di comparizione, pertanto, il legislatore prevede degli accorgimenti specifici finalizzati a consentire all'imputato, e agli altri soggetti per cui l'autorità procedente emette ordine o invito, di poter prender parte al giudizio. La natura del prolungamento dei termini di comparizioneIn dottrina (Giarda, 257) è stato chiarito che il prolungamento dei termini, di cui all'art. 174, ha natura completamente diversa da quella della proroga, poiché quest'ultima incide sempre su un termine che sta decorrendo nel momento in cui si verifica l'evento o la situazione che giustifica lo slittamento del dies ad quem, mentre il prolungamento produce i suoi effetti già nel momento genetico del termine. I destinatari della normaIl prolungamento dei termini ex art. 174 può essere disposto in favore dell'imputato (comma 1), ovvero di ogni altra persona per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito (comma 2). La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, chiarito che il prolungamento dei termini previsto dall'art. 174, in caso di diversità del luogo di residenza da quello in cui ha sede l'autorità procedente, non trova applicazione con riferimento all'avviso al difensore, che non rientra nel novero delle persone, diverse dall'imputato, per le quali l'autorità giudiziaria procedente emette “ordine o invito” (Cass. IV, n. 2202/1999). I soggetti nei cui confronti la norma può essere applicata, dunque, sono: la persona offesa, il querelante, il perito, il consulente tecnico, il testimone, l'interprete, il custode di cose sequestrate, il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Le modalità del prolungamentoLa previsione dell'art. 174 disciplina con indicazione dettagliata le modalità attraverso cui viene disposto il prolungamento dei termini di comparizione per l'imputato — nonché per le altre persone, in ragione del rinvio genericamente effettuato dalla disposizione del secondo comma —. Nel caso di imputato residente o domiciliato all'interno del territorio nazionale, ma al di fuori di quello del comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il prolungamento dei termini di comparizione, necessario a consentire l'effettuazione del viaggio, è fissato in maniera automatica dalla norma, nel senso di: un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, ovvero di un giorno ogni cento chilometri nei restanti casi. Lo stesso prolungamento è previsto per gli imputati detenuti o internati al di fuori del comune ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni. Il riferimento contenuto nella disposizione, accanto alla residenza dell'imputato, al domicilio dichiarato o eletto ex art. 161 ha determinato diverse critiche in dottrina (Fois, 616), in quanto ritenuto inadeguato, perché potenzialmente idoneo a determinare situazioni di incertezza, dando rilievo ad un profilo per lo più artificioso, spesso coincidente con un luogo diverso da quello in cui l'imputato si trova fisicamente. In ogni modo, in caso di difformità tra domicilio dichiarato o eletto e dimora effettiva, a dover prevalere è senz'altro quest'ultima, in quanto ritenuta maggiormente certa e, dunque, confacente alla ratio ispiratrice della norma, finalizzata a favorire l'effettiva partecipazione personale dell'imputato al giudizio. Nel caso, invece, di imputato residente all'estero non sono previsti gli stessi automatismi normativi, né vige l'indicazione del termine massimo di tre giorni. In questa ipotesi, infatti, il prolungamento del termine viene stabilito, caso per caso, dall'autorità giudiziaria, che prende la decisione in base alla distanza effettiva, nonché alla tipologia ed alla frequenza dei mezzi di comunicazione disponibili. Le conseguenze dell'inosservanza della normaGli effetti dell'inosservanza del previsto obbligo di prolungamento dei termini di comparizione sono differenti a seconda del soggetto che ne viene interessato, per cui: ove si tratti dell'imputato o delle altre parti private, si determina una nullità di carattere generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), eventualmente sanabile ai sensi dell'art. 184, comma 1; mentre nel caso degli altri soggetti, si verifica una mera irregolarità, tuttavia sufficiente a consentire loro di evitare l'assoggettamento alle misure previste dall'art. 133. BibliografiaFois, voce Termini processuali penali, in Dig. D. pen., I, Agg., Torino, 2000, 600; Giarda, voce Termine (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XIIV, Milano, 1992, 252; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993. |