Codice di Procedura Penale art. 176 - Effetti della restituzione nel termine.Effetti della restituzione nel termine. 1. Il giudice che ha disposto la restituzione [175 4] provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere. 2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito. InquadramentoL'art. 176, come evincibile dalla sua rubrica, regola gli effetti derivanti dall'emissione di un'ordinanza di restituzione nel termine, stabilendo che essa determina un nuovo decorso di tale termine, al fine di consentire, ove possibile, la rinnovazione degli atti cui la parte aveva diritto di assistere. La soluzione normativa adottata non prevede una regressione del processo al momento originario in cui la facoltà della parte si sarebbe dovuta esercitare, ma solo, quando ciò sia concretamente realizzabile, la rinnovazione dell'atto interessato. Tale opzione è conforme all'indicazione resa nella legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (art. 2, n. 1, l. n. 81/1987) di eliminare il compimento di ogni atto o attività non essenziale; e dunque di evitare, per quanto possibile, di travolgere indiscriminatamente tutta l'attività processuale svoltasi successivamente al momento di consumazione del termine. L'impulso di parte ed il giudice procedentePer espressa previsione normativa, il giudice deve procedere su impulso di parte, costituendo onere della parte, che ha chiesto e ottenuto la restituzione del termine, quello di provvedere alla formulazione dell'istanza di rinnovazione degli atti. Il giudice titolare del potere è quello che ha già provveduto, disponendo la restituzione del termine. Il giudice tenuto alla rinnovazione, pertanto, è quello dinnanzi al quale si è verificata la decadenza. Non è esclusa la possibilità di una richiesta di rinnovazione di atti già compiuti in un grado precedente, come, previsto dallo stesso art. 176 al comma 2, per il quale in caso di restituzione nel termine concessa dalla corte di cassazione, la rinnovazione degli atti svolti in altre fasi processuali deve essere compiuta dal giudice competente per il merito. L'oggetto della rinnovazioneOggetto della rinnovazione sono gli atti cui la parte aveva diritto di assistere, e non, quindi, di partecipare. La dottrina (Garuti, 171) ritiene che il riferimento al diritto di assistere, indicato espressamente per la parte, debba essere opportunatamente esteso anche al suo difensore. Il criterio previsto dal legislatore non è quello della necessità della rinnovazione, bensì quello della sua possibilità, che deve essere calibrata sull'attualità dello svolgimento dell'atto, in base alla fase in cui la restituzione interviene. Si ritiene, pertanto, che l'indicato vaglio debba essere contestualizzato anche in ragione dell'utilità che l'atto potrà assumere in relazione alla decisione. La giurisprudenza ha ritenuto, con riferimento agli effetti della restituzione nel termine, che il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la rinnovazione della istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall'art. 603, in ragione del necessario coordinamento, in linea con l'art. 6 Cedu, tra le disposizioni previste dagli artt. 175, comma 2, e 603, comma 4 (Cass. fer., n. 35984/2015). È stato, altresì, chiarito che il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assunte, ma determina il diritto dell'imputato di ottenere l'assunzione di prove nuove o la riassunzione di prove già acquisite, purché, per ciascuna prova richiesta, sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l'ammissione (Cass. II, n. 32633/2014). BibliografiaFois, voce Termini processuali penali, in Dig. D. pen., I, Agg., Torino, 2000, 600; Garuti, La restituzione nel termine, Padova, 2000; Lavarini, Il giudizio abbreviato, Napoli, 1996. |