Codice di Procedura Penale art. 199 - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti.Facoltà di astensione dei prossimi congiunti. 1. I prossimi congiunti [307 4 c.p.] dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia [333], querela [336] o istanza [341] ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. 2. Il giudice, a pena di nullità [181], avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale o derivante da un'unione civile tra persone dello stesso sesso 1: a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso; b) al coniuge separato dell'imputato; c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l'imputato 2. [1] Periodo modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6 , che ha inserito dopo le parole: «convivenza coniugale» le seguenti:«o derivante da un'unione civile tra persone dello stesso sesso». [2] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, che ha sostituito le parole: «cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato» con le seguenti: «cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l'imputato». InquadramentoL’art. 199 risolve il tema del nemo tenetur se detegere applicato nel contesto solidaristico, dei rapporti con “prossimi congiunti”. La norma individua casi in cui i rapporti affettivi normalmente connessi a determinate relazioni interpersonali tra imputato e chiamato alla testimonianza possano condizionare quest’ultimo, avendo l’alternativa tra testimoniare anche se a danno del congiunto o rendere falsa o reticente testimonianza per tutelarlo. Per risolvere tale conflitto tra obbligo giuridico e relazioni familiari, la disposizione, senza giungere a una più radicale scelta di incompatibilità a testimoniare, deroga all’art. 198 c.p.p. escludendo che i prossimi “congiunti” dell’imputato siano obbligati a testimoniare. Il comma 1, difatti, afferma espressamente che “non sono obbligati a deporre” e, al secondo comma, che il giudice, a pena di nullità dell’esame, chieda se intendano avvalersi della “facoltà di astenersi”. Con tale formulazione, quindi, è chiaro che il dichiarante deve essere messo in condizioni di scegliere se avvalersi o meno della facoltà di astensione. Laddove accetti di deporre, la testimonianza è sottoposta alle regole comuni non essendo esclusi gli altri obblighi dell’art. 198, quindi rispondere alle domande senza reticenze e dire la verità. Si veda dopo, comunque, in tema di reversibilità della scelta di non astenersi. La ratio della soluzione normativa è sicuramente la tutela delle relazioni interpersonali che vengono in questione, come implicitamente, ad es., afferma Cass. I, n. 12081/2000. È una precisazione necessaria perché talune remote decisioni hanno affermato, invece, che ratio dell’istituto è evitare la commissione del reato di falsa testimonianza (Cass. VI, n. 1645/1997; alla stessa aderisce Cass. n. 27060/2008). Lo specifico avvertimento rappresenta un punto essenziale dell’istituto; la sua evidente ratio è che normalmente il cittadino comune non è a conoscenza della sua specifica facoltà di astensione – si consideri, invece, come nella comparabile situazione del segreto professionale (art. 200 c.p.p.) un simile avviso non è previsto perché la conoscenza del proprio diritto al segreto è parte delle ordinarie conoscenze del “professionista”. La disposizione dell’art. 199 c.p.p. è testualmente applicabile alle sommarie informazioni raccolte dal PM o dalla polizia giudiziaria (artt. 362 e 351 c.p.p.) ed è ritenuta applicabile anche alle sommarie informazioni rese al difensore ex art. 391- bis c.p.p. (Cass. III, sent. 41484/2013). L’importanza dell’avviso risulta espressamente anche dalla disposizione del secondo comma dell’art. 384 c.p. che esclude la punibilità dei reati di falsa testimonianza/ false informazioni (artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373 c.p.) se commessi da coloro che non siano stati avvertiti della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza. Una tale esenzione da pena non può operare quando, con riferimento alla falsa testimonianza, la parte sia stata messa in condizioni di evitare di rendere dichiarazioni, venendo avvisata della facoltà di astenersi, ma non se ne sia avvalsa (si veda Cass S.U., n. 7208/2008). La facoltà di astensione è chiaramente una eccezione al principio generale dell’art. 198 c.p.p. e, quindi, la norma è di stretta interpretazione (“non è suscettibile di interpretazione estensiva, avendo il legislatore provveduto ad individuare, sulla base di criteri improntati a ragionevolezza e quindi conformi ai principi costituzionali, quelle posizioni che ... sono state ritenute meritevoli di considerazione in relazione alle finalità della norma.” Cass. II, n. 6726/1995) Sarebbe del resto difficile ipotizzare che una tale facoltà possa essere stabilita di volta in volta in via di interpretazione analogica/estensiva, da chi conduce l’esame, soprattutto quando, nei casi di informazioni alla Pg o al Pm (casi in cui è richiesto l’avvertimento), non si tratti neanche di autorità giurisdizionale. La facoltà di astensione è testualmente esclusa quando il dichiarante sia anche denunciante querelante o, comunque, persona offesa o tale sia altro congiunto. Chiara la ragione della scelta normativa (su vicende più articolate, si vedano Cass. I, n. 27129/2020 e Cass. V, n. 811/2017). La facoltà di astensione è riferita al processo nel quale il congiunto sia imputato, il che esclude che possa permanere tale facoltà nel processo a carico di altro soggetto, anche laddove si tratti di procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12, lett. a), se sia è intervenuta sentenza irrevocabile a carico del congiunto. Escluso, difatti, ogni interesse nell’ambito penale, la norma non consente ambiti di eccezione all’obbligo testimoniale. (Cass. I, 12081/2000). SoggettiLa facoltà di astensione è riconosciuta innanzitutto ai “ prossimi congiunti dell'imputato” che non sono definiti nell'ambito del codice di procedura bensì nel codice penale, art. 307, quarto comma: “Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”. A tali soggetti sono equiparati genitori e figli adottivi. L'articolo aggiunge, ma solo “limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza”, il coniuge o la parte della unione civile in caso di separazione, divorzio o annullamento nonché il convivente o ex convivente . La ragione è il presumibile affievolimento della relazione affettiva che fa venire meno l'inesigibilità di una deposizione “dannosa” e riespandere il diritto alla prova. Proprio per questo, si precisa, il termine finale non è l'eventuale provvedimento formale del giudice, bensì il momento di fatto nel quale è cessata la convivenza (Cass. I, n. 9693/2003). In tutti i casi previsti dalla disposizione, si è in presenza di relazioni formali di facile prova con la esclusione della ipotesi della convivenza che, invece, richiede un accertamento in fatto ma, ancor prima, una chiara definizione. La giurisprudenza, che ancora la definisce spesso “more uxorio”, la riconosce ai fini della disposizione in esame nel caso di una “coabitazione caratterizzata da un legame affettivo e da una stabile organizzazione comune, protratta per un periodo di tempo apprezzabile”, (Cass. I, n. 36608/2016), valorizzando in termini negativi la saltuarietà della convivenza ed escludendo invece, che abbiano particolare significato indici quali la partecipazione alle spese comuni (Cass. I, n. 25593/2023). Ai fini del reato di cui all'art. 572 c.p., Cass. VI, n. 10621/2024 afferma che “integra il requisito della convivenza soltanto la coabitazione tra individui legati da una relazione qualificata da comunanza materiale e spirituale di vita e da aspettative di reciproca solidarietà, non già la contingente condivisione di spazi abitativi, priva di connotati affettivi e solidali, dovuta a mera amicizia” Si tratta, ovviamente, di valutare il caso concreto. Il carattere eccezionale della disposizione, come detto, impedisce di far riferimento a situazioni analoghe. Qualche questione ha posto il tema dell'audizione di un testimone che sia congiunto di un coimputato per l'intreccio delle varie situazioni prospettabili. La Corte costituzionale investita della questione relativa al riconoscimento della facoltà di cui all'art. 199 c.p.p. al prossimo congiunto di un imputato in procedimento connesso o collegato, con sentenza interpretativa di rigetto (Corte cost n. 19/2003) ha affermato, alla luce della ratio della disposizione e sulla scorta di alcuni orientamenti giurisprudenziali, che quando l'esame del testimone concerne fatti che riguardano la responsabilità del congiunto, la facoltà di astensione dal deporre deve essere riconosciuta anche a tale categoria di soggetti. In questo caso, la deposizione sarebbe, di fatto, utilizzabile direttamente contro il congiunto e, del resto, l'eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall'art. 384 c.p. La facoltà di astenersi non riguarda, invece, direttamente la posizione dei coimputati (Cass. I, n. 42337/2019), quindi sono comunque utilizzabili le dichiarazioni del testimone rese nei confronti di costoro (Cass. I, n. 2963/2006). La facoltà di astenersi sussiste sin quando il congiunto imputato sia tale e, quindi, viene meno quando la sua posizione dell'imputato sia stata definita con sentenza irrevocabile; perciò, i prossimi congiunti escussi nel separato processo in corso di celebrazione nei confronti dei concorrenti nel reato ascritto al loro familiare non hanno più la facoltà di astenersi non residuando alcuna possibilità di danno in sede penale (Cass. I, n. 29421/2006). Per quanto riguarda la individuazione della condizione di imputato, non vi sono ovviamente dubbi per la qualità formale, diversamente, invece, per la qualità di indagato applicandosi la disposizione anche in fase di indagini. Se, quindi, si è escluso il rilievo del mancato avviso della facoltà di astenersi nei prossimi congiunti di un soggetto che non era ancora indagato, (Cass. I, n. 41142/2018) si è comunque precisato che rileva la posizione sostanziale, quindi la presenza di elementi indicativi della presenza di indizi a carico del soggetto ancorché non formalmente iscritto (Cass. I, n. 6617/2008). Modificabilità della sceltaLa giurisprudenza, pur scarsa sul punto, non ritiene che la scelta di astenersi o meno possa avere carattere di definitività. Escluso che l'essersi avvalso della eccezionale facoltà di astensione precluda per il futuro la scelta di accettare di rendere testimonianza, la questione riguarda la situazione opposta, ovvero se, dopo avere rinunciato all'esercizio della facoltà di astensione, la parte possa ripensarci ed esercitarla successivamente. Intervenendo nel caso di dichiarazioni rese nel giudizio di revisione da soggetto che si era in precedenza avvalso della facoltà in questione, la giurisprudenza ha affermato che non vi è ragione testuale per configurare una sorta di rinuncia irrevocabile alla facoltà di astensione (Cass. I, n. 12081/2020), cosa del resto dimostrata dalla necessità di reiterare l'avviso anche in caso di successive audizioni. Quindi vi è totale autonomia delle singole scelte di volta in volta operate dal teste (Cass. VI, n. 4641/1994). Tale lettura sembra deporre nel senso che anche nel corso dell'interrogatorio il soggetto che non si sia inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere possa decidersi di astenersi da un dato momento in poi. Del resto, si consideri che il testimone non conosce le domande che devono essergli rivolte e plausibile che sono nel corso dell'esame ravvisi l'opportunità di astenersi. Cass. VI, n. 32522/2005 afferma che certamente vi è facoltà di astensione in occasione di domande su fatti non indicati in lista testi ove, ex art. 468 c.p.p., devono essere indicate le “circostanze su cui deve vertere l'esame”. Effetti del mancato avvisoLa disposizione in esame, come quella del successivo art. 200 c.p.p. che tutela il segreto professionale “privato”, non è una regola probatoria bensì tutela determinati soggetti rispetto a conseguenze negative derivanti dall'obbligo di testimoniare e per tale ragione offre loro la facoltà di astenersi. Considerata anche l'assenza di un divieto esplicito (come richiesto ex art. 191 c.p.p.) non ricorre una ipotesi di inutilizzabilità. Il vizio della prova assunta senza che il testimone sia stato avvisato della facoltà di astenersi, è quindi la nullità la cui natura, considerata la finalità della disposizione, è certamente relativa. Le conseguenze sono che deve essere tempestivamente eccepita, dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, a pena di decadenza. (Cass. I, n. 23719/2024; Cass. III, n. 21374/2018). ulteriore effetto è che quando tale violazione sia avvenuta in fase di indagini preliminari (quindi non in caso di testimonianza ma di audizione di persone informate dei fatti) la prova sarà utilizzabile nel giudizio abbreviato (Cass. I, n. 4501/2002). BibliografiaAbbati, Segreto familiare e giusto processo, in AA.VV., Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto, a cura di Cerquetti - Fiorio, Padova, 2002, 205; Andreazza, Considerazioni a margine della sentenza Sez. Un. Genovese: la causa di non punibilità dell’art. 384 c.p. e la rinuncia alla facoltà di astenersi, in Cass. Pen. 2008, 2339; Baccari, Il testimone prossimo congiunto dell’imputato connesso o collegato, in Dir. pen. e proc. 2003, fasc. 4; Baccari, Unioni civili e prova testimoniale nel processo penale, in Dir. pen. e proc. 2017, 997; Cesari, Tutela del “segreto familiare” e astensione tardiva dei prossimi congiunti, in Giur. it. 2000, 134; Gatta, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici. Note a margine del D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, in Dir. pen. cont. 31 gennaio 2017; Jacoangeli, Il prossimo congiunto dell’imputato, fra delitto di falsa testimonianza e dovere di solidarietà familiare, in Cass. pen. 2014, 1250; Scarcella, Punibile il falso teste “avvisato” di astenersi nel processo a carico del prossimo congiunto, in Dir. pen. e proc. 2009, 163; Sebastianutti, I confini del diritto al silenzio dei prossimi congiunti dell’imputato, in Cass. pen. 2017, 4126. |