Codice di Procedura Penale art. 205 - Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato.Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato. 1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato. 2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti. 3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione [213] o di confronto [211] o per altra necessità. InquadramentoLa disposizione prevede regole per le modalità di assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e dei “grandi Ufficiali dello Stato” individuati nei Presidenti delle Camere, del Consiglio dei Ministri e della Corte costituzionale. Per il Presidente della Repubblica la norma risolve implicitamente il tema della sua capacità di testimoniare, logico presupposto della disciplina delle modalità di assunzione della prova. Per il Capo dello Stato l'assunzione avviene inderogabilmente presso la sede di esercizio della funzione. Per gli altri soggetti, grandi Ufficiali, invece, è previsto che “possono chiedere” che l'esame sia svolto nella sede in cui esercitano il loro ufficio. La disposizione evidentemente attribuisce loro una facoltà insindacabile; difatti, pur se il testo della norma può anche essere letto nel senso che tale facoltà sia condizionata dal perseguimento del “fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione”, la stessa ragione della disposizione esclude che il giudice possa sindacarla. Per i soli grandi ufficiali è previsto che il giudice disponga la comparizione se “indispensabile” per ricognizione confronti o altra “necessità”. In tale caso, invero, potrebbe essere applicata anche la recente disposizione di cui all'art. 496, comma 2-bis, c.p.p. che consente, con il consenso delle parti, l'esame dei testimoni a distanza. In assenza di giurisprudenza al riguardo, tale applicazione non è pacifica, potendo valere l'inciso “salvo che una particolare disposizione legge preveda diversamente” ad escludere l'uso della videoconferenza per non essere prevista dall'art. 205 c.p.p. G Nell'unico caso noto, riferito all'audizione del Presidente della Repubblica, si è posto il problema della modalità di conduzione della raccolta della testimonianza, in particolare quanto al doversi svolgere presso la sede istituzionale una udienza dibattimentale con la comune presenza delle parti. Invero, si è ritenuto che l'atto possa essere svolto “attraverso la leale collaborazione tra poteri dello Stato”, e che non è ragione di nullità il non consentire la partecipazione dell'imputato (“La Corte costituzionale ha, infatti, espressamente sancito, ... (Corte cost., n. 1/2013), l'inviolabilità della sede del Presidente della Repubblica rispetto all'esercizio di poteri coercitivi dell'autorità giudiziaria o di polizia, quale diretta applicazione delle norme costituzionali che garantiscono l'indipendenza di tale organo costituzionale” Cass. VI, n. 45506/2023; nel caso di specie, tra gli imputati, vi erano anche esponenti di vertice di bande mafiose). In ogni caso, risulta applicabile la disposizione di cui all'art. 502 c.p.p., che disciplina l'esame a domicilio del testimone, e che esclude la presenza del pubblico.
BibliografiaFrosali, Sistema penale italiano, IV, Torino, 1958; Gragnaniello, L’assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica nel processo penale, in Cass. pen. 2015, 1602; Mangiaracina, Quale statuto per l’audizione del Presidente della Repubblica?, in Dir. pen. cont., 13 novembre 2014; Negri, La presenza personale dell’imputato alla testimonianza del Presidente della repubblica: un diritto fondamentale non confiscabile, in Dir. pen. cont., 21 ottobre 2014; Patané, Presidente della Repubblica: testimonianza penale e responsabilità, in Giust. pen. 1991, III, 369; Romeo, Giudici e testimoni eccellenti tra Costituzione e prassi, in Cass. pen. 1991, 462; Ruggieri, La particolare disciplina dell’assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica, dei grandi ufficiali dello Stato e degli agenti diplomatici, in Galantini - Ruggieri, Scritti inediti di procedura penale, Trento, 1998, 49; Scomparin, Testimonianza, in AA.VV., Le prove, a cura di Marzaduri, Torino, 1999; Triggiani, Ricognizioni mezzo di prova nel nuovo processo penale, Milano, 1998. |