Codice di Procedura Penale art. 205 - Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato.

Piercamillo Davigo
Giuseppe Riccardi

Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato.

1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.

2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.

3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione [213] o di confronto [211] o per altra necessità.

Inquadramento

Per le alte cariche dello Stato è prevista una regolamentazione particolare che individua il luogo in cui devono rendere testimonianza nella sede in cui esercitano le loro funzioni.

Le modalità di assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica sono disciplinate dal comma 1, che stabilisce che debba inderogabilmente avere luogo nella sede in cui esercita le proprie funzioni; la disposizione, che implica la (pur discussa) capacità a testimoniare del Presidente della Repubblica, è rivolta ad assicurare la continuità e regolarità dello svolgimento dei compiti istituzionali della più alta carica dello Stato, e non è rinunciabile da parte dell'interessato.

In dottrina si è ritenuta applicabile, in via analogica, la norma di cui all'art. 502, riguardante l'esame a domicilio dei testimoni, per le modalità di formazione della prova; pertanto, l'esame presso la sede istituzionale dovrebbe svolgersi senza la presenza del pubblico, ma con la necessaria partecipazione del P.M. e dei difensori delle parti private.

Questioni di legittimità costituzionale

È stata ritenuta infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione, proposta con ordinanza 27 dicembre 1965 del pretore di Fermo, sulla legittimità costituzionale dell'art. 356, primo comma, del c.p.p. previgente (recante norme relative all'assunzione di determinati testimoni nella fase istruttoria simile a quella attuale), in quanto, nel processo penale la posizione dei «grandi ufficiali dello Stato» non è diversa da quella di ogni altro cittadino quanto all'obbligo di testimoniare, che, uguale, per tutti, per i primi non è subordinato, come in altri Paesi, a speciali autorizzazioni o riserve (a parte eventuali diritti d'astensione comuni ad alcune categorie di cittadini). La differenza sta solo in ciò che nella fase istruttoria, mentre di regola il testimone deve portarsi dal giudice, a norma dell'art. 356 previgente c.p.p. è il giudice che deve recarsi dal testimone: così, piuttosto che godere d'un privilegio rispetto agli altri cittadini, il «grande ufficiale dello Stato» beneficia d'un particolare trattamento nei riguardi dell'autorità giudiziaria (Corte cost. n. 76/1968).

Pur non avendo ad oggetto specificamente l'art. 205 c.p.p., appare di rilievo che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., l'art. 1 l. n. 124/2008, che prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l'assunzione della carica. Le prerogative di organi costituzionali, in quanto derogatorie al principio di eguaglianza, devono essere stabilite con norma costituzionale, mentre il legislatore ordinario può solo intervenire per attuare, sul piano procedimentale, il dettato costituzionale, essendogli preclusa ogni integrazione o estensione dello stesso. La norma denunciata, la cui ratio, al pari di quella della norma oggetto della sentenza Corte cost. n. 24/2004, è quella di proteggere la funzione pubblica, assicurando ai titolari di alcune alte cariche il sereno svolgimento delle loro funzioni attraverso l'attribuzione di uno specifico status protettivo, costituisce una prerogativa, in quanto introduce un'ipotesi di sospensione del processo penale che si risolve in una deroga al principio di eguaglianza. Infatti, la sospensione dei processi è derogatoria rispetto al regime processuale comune e, applicandosi solo ai titolari di quattro cariche dello Stato, introduce un'evidente disparità di trattamento tra essi e gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose. Inoltre, la violazione del principio di eguaglianza rileva anche con riferimento alle alte cariche prese in considerazione, sotto il profilo sia della disparità fra i Presidenti e i componenti degli organi costituzionali, sia della parità di trattamento tra cariche tra loro disomogenee (Corte cost. n. 262/2009).

I principi affermati dovrebbero valere come parametro di riferimento anche per le deroghe previste per la testimonianza, legittime se limitate al luogo di assunzione, ma illegittime se derogatorie di altri obblighi del testimone.

La testimonianza del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica deve essere sentito nella sede in cui esercita le funzioni di capo dello Stato.

La norma non prevede deroghe.

Per il resto sul Presidente della Repubblica incombono gli stessi doveri previsti per gli altri testimoni e – secondo parte della dottrina – in relazione alla testimonianza non opererebbe la deroga di responsabilità limitata ai delitti di alto tradimento e di attentato alla Costituzione. Al riguardo, una parte della dottrina sostiene che un rifiuto di testimoniare da parte del Presidente non sembrerebbe poter comportare, a fronte dell'art. 90 Cost., una responsabilità di carattere penale (Chiavario, 247 ss.; Frosali, 369); altra dottrina sostiene, invece, che il Presidente della Repubblica appare giuridicamente responsabile in relazione agli eventuali illeciti commessi rendendo testimonianza; l'immunità parziale prevista dall'art. 90 Cost. riguarderebbe, infatti, i soli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni presidenziali, dai quali resterebbe sempre esclusa, tranne che in circostanze eccezionali, la collaborazione con la giustizia nella qualità di testimone (Patané, 376; Romeo, 500; Scomparin, 67).

La testimonianza degli altri grandi ufficiali dello Stato

Mentre per il Presidente della Repubblica la previsione che sia sentito nel luogo in cui esercita le funzioni di capo dello Stato non prevede deroghe, per gli altri grandi ufficiali dello Stato (Presidenti delle Camere, del Consiglio dei Ministri e della Corte costituzionale) sono costoro a poter chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano le loro funzioni, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione a cui sono preposti. L'apprezzamento di tale finalità non può che essere rimessa al richiedente e non è sindacabile dal giudice.

Per gli altri grandi ufficiali dello Stato (ma non per il Presidente della Repubblica) il giudice può però disporre la comparizione quando la ritenga indispensabile per il compimento di ricognizioni, confronti o “altra necessità”, non meglio specificata, che dovrebbe richiedere specifica motivazione.

Le modalità dell'assunzione della testimonianza

Sulle modalità di assunzione della testimonianza la giurisprudenza di merito ha ritenuto applicabile in via analogica l'art. 502 per garantire la formazione della prova nel contraddittorio delle parti, ma senza accesso del pubblico, ed ha quindi disposto l'esclusione della presenza, oltre che del pubblico, anche degli imputati e delle altre parti private, tutti rappresentati dai rispettivi difensori, negando altresì il ricorso alla “videoconferenza” (Ass. Palermo, 25 settembre 2014 e 9 ottobre 2014, Bagarella).

In dottrina si è criticata la decisione di non ammettere la presenza delle parti private allo svolgimento dell'atto processuale (Mangiaracina, 5 ss.; Negri, 2 ss.).  

Bibliografia

Frosali, Sistema penale italiano, IV, Torino, 1958; Gragnaniello, L’assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica nel processo penale, in Cass. pen. 2015, 1602; Mangiaracina, Quale statuto per l’audizione del Presidente della Repubblica?, in Dir. pen. cont., 13 novembre 2014; Negri, La presenza personale dell’imputato alla testimonianza del Presidente della repubblica: un diritto fondamentale non confiscabile, in Dir. pen. cont., 21 ottobre 2014; Patané, Presidente della Repubblica: testimonianza penale e responsabilità, in Giust. pen. 1991, III, 369; Romeo, Giudici e testimoni eccellenti tra Costituzione e prassi, in Cass. pen. 1991, 462; Ruggieri, La particolare disciplina dell’assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica, dei grandi ufficiali dello Stato e degli agenti diplomatici, in Galantini - Ruggieri, Scritti inediti di procedura penale, Trento, 1998, 49; Scomparin, Testimonianza, in AA.VV., Le prove, a cura di Marzaduri, Torino, 1999; Triggiani, Ricognizioni mezzo di prova nel nuovo processo penale, Milano, 1998.

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