Codice di Procedura Penale art. 212 - Modalità del confronto.Modalità del confronto. 1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni. 2. Nel verbale [136] è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto. InquadramentoLa disposizione prevede la modalità di conduzione dell'esame congiunto: innanzitutto, la disposizione prevede che il confronto sia svolto dal giudice e non dalle parti, PM e difensori, i quali, ovviamente, potranno invitare il giudice a proporre domande né la norma sembra escludere che nel dibattimento possa essere lo stesso giudice ad autorizzare le parti a rivolgere direttamente domande. È anche descritto il metodo, ovvero la richiesta di chiarimenti ai dichiaranti sulle circostanze riferite in modo difforme e l'invito, se del caso, “alle reciproche contestazioni” che, in casi quale quello del confronto fra “esperti”, ben potrà essere un dialogo tecnico. La norma non appare prevedere divieti probatori e, perciò, non ricorre l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte con il confronto anche nel caso in cui sia condotto con modalità diverse.
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