Codice di Procedura Penale art. 213 - Ricognizione di persone. Atti preliminari. [ 147 ter att.]Ricognizione di persone. Atti preliminari. [147 ter att.] 1. Quando occorre procedere a ricognizione personale [392], il giudice [361] invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento. 2. Nel verbale [136] è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese. 3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità [181] della ricognizione. InquadramentoLa ricognizione di persone, per la collocazione sistematica della relativa disciplina, è formalmente qualificata come un autonomo mezzo di prova. In realtà, è un particolare contenuto di una prova dichiarativa perché l'attività di riconoscimento si sostanzia nella dichiarazione del soggetto (testimone o parte) che sia chiamato a individuare una persona (o una cosa, vedi sub artt. 215 c.p.p.) alla quale fa riferimento. Ne deriva che la ricognizione è soggetta alle stesse regole di valutazione e di attendibilità proprie della testimonianza o dell'esame dell'imputato/coimputato. La lettura delle disposizioni in tema di ricognizioni fa comprendere immediatamente come il loro oggetto sia un “metodo” per far emergere la verità. La premessa fattuale è la notoria fallacia umana nell'individuare con certezza persone o cose, per i limiti della memoria visiva soprattutto nel caso di persone incontrate in condizioni particolari. Si pensi, ad es., alla difficoltà di riconoscere con certezza un rapinatore intravisto per un breve lasso di tempo e in situazione di forte turbamento personale. A fronte, quindi, del rischio di errore (involontario) del riconoscimento, le disposizioni in esame indicano un metodo, in gergo ormai datato definito “all'americana”: la presentazione al dichiarante di più persone/cose tra cui quella da riconoscere, con carattere di somiglianza. Il risultato, positivo o negativo, della ricognizione sarà sicuramente di maggior affidabilità. Comunque, anche a voler definire la ricognizione una vera e propria prova diversa dalla testimonianza/esame – e i “riconoscimenti informali” quali prove atipiche – non vi sono differenze di disciplina. Infatti, la giurisprudenza ha tendenzialmente escluso ogni profilo di obbligatorietà del ricorso alla ricognizione formale ex art. 213 e ss. c.p.p. laddove sia necessario procedere a un riconoscimento e, quindi, non ricorre alcuna ipotesi di nullità/inutilizzabilità del medesimo risultato di prova ottenuto con altre modalità. Anche per altra ragione non è possibile affermare che la ricognizione rappresenti l'unica modalità ammissibile per raggiungere la data finalità in quanto non prevede una soglia minima di conoscenza pregressa della persona/cosa che imponga la forma del confronto di più persone di simile apparenza (la persona può essere stata vista spesso, ma essere nota solo di persona e non anche di nome, o trattarsi di uno sconosciuto visto per pochi attimi). Considerando la varietà di situazioni che possono presentarsi nella prassi, la decisione del giudice di disporre una ricognizione formale sarà una scelta non necessitata ma di opportunità. La adozione di una forma diversa di riconoscimento della persona (ad es. il riconoscimento diretto dell'imputato da parte del testimone nel corso della sua audizione) potrà incidere sulla affidabilità del risultato della prova ma non inciderà sulla sua utilizzabilità formale. La giurisprudenza, quindi, afferma che la ricognizione è, in sostanza, una dichiarazione su quella che è stata la propria percezione visiva e sulla valutazione conseguente per cui “la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa”; ovvero, il suo valore è quello della testimonianza o dell'esame della parte (Cass. V, n. 23090/2020; Cass. IV, n. 1867/2014) sottoposta al normale vaglio secondo il principio di libera valutazione della prova. Questo significa che il giudice terrà conto della affidabilità nel caso concreto del risultato della prova senza preconcetta valorizzazione della ricognizione che, anche in caso di esito positivo, potrà ben ritenere non affidabile. Peraltro, proprio per le peculiarità della capacità di memorizzazione delle fattezze fisiche e sul collocarsi il riconoscimento della persona in tempi prossimi al reato, la casistica nota è in larga parte incentrata su attività di riconoscimento della persona nella fase delle indagini e del successivo recupero in fase dibattimentale ove, con il meccanismo delle contestazioni, viene valorizzato quanto affermato nella immediatezza degli eventi che hanno giustificato il riconoscimento (si veda, ad esempio, Cass. II, n. 50954/2013 “Fattispecie nella quale, nel corso dell'esame dibattimentale, al testimone, che si esprimeva sull'identificazione dell'imputato in termini dubitativi, venivano contestate le certezze sul punto manifestate nel corso delle indagini preliminari”). La conclusione, si ribadisce, è che non si è in presenza di un mezzo o metodo di prova tassativo, che non è preclusa alcuna ipotesi di riconoscimento diretto, riconoscimento informale etc., e che è in questione la affidabilità del risultato di prova, condizionato dal modo di raccoglierla. Soprattutto, la giurisprudenza, nelle disposizioni sulla esecuzione della ricognizione, non ha mai individuato nelle disposizioni di cui all'art. 213 e ss. c.p.p. alcun profilo di divieto probatorio la cui violazione possa giustificare l'inutilizzabilità. Riconoscimento durante il dibattimento - riconoscimento direttoIpotesi frequente nella casistica nota è la contestazione da parte della difesa della utilizzabilità/affidabilità dell'individuazione diretta dell'imputato da parte del testimone nel corso del suo esame in dibattimento e, in questo caso, si afferma comunemente che è un “atto di identificazione diretta, effettuato con dichiarazioni orali, valido e processualmente utilizzabile anche senza l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione personale” (Cass. II, n. 23790/2022). Sul piano formale la giurisprudenza tende a definirla una comune dichiarazione testimoniale (oltre a quelle già citate, Cass. V, n. 37497/2014; Cass. II, n. 3635/2006). Altre decisioni distinguono tra la ricognizione formale ex art. 213 c.p.p., ritenuta prova tipica, e i riconoscimenti informali, in corso di testimonianza, definiti quale prova atipica ex art. 189 c.p.p. (Cass. V, n. 18057/2010). Netta, ad es., la posizione di Cass. II, n. 16773/2015 che ritiene tali forme di ricognizione un diverso tipo di prove. Le diverse conclusioni, però, incidono sul piano definitorio ma non hanno alcuna conseguenza pratica. Valutazione del risultato della ricognizione formale o informaleConseguenza di quanto detto, è che deve escludersi la necessità di procedere nelle forme dell'articolo 213 e ss. c.p.p. poichè il riconoscimento di una persona può essere validamente fatto in qualsiasi forma idonea, anche non di persona ma utilizzando fotografie o riprese video. In applicazione del comune principio di libera valutazione della prova, non vi è alcuna necessaria prevalenza dell'una o dell'altra pur se è indubbio che la ricognizione formale ha maggiore affidabilità per le peculiari modalità esecutive e garanzie (Cass. II, n. 11964/2021). Ma non si tratta di una regola: Cass. II, n. 25122/2023 considera come l'esito di una individuazione fotografica in fase di indagine in termini di certezza possa essere utilizzata in dibattimento con prevalenza sulla ricognizione personale che non la confermi considerando, a fronte del fisiologico affievolirsi del ricorso, i dati obiettivi che possano valere a confermare l'affidabilità dell'attività di indagine rispetto a quella rispettosa delle regole degli artt. 213 e ss. c.p.p. Comunque, poiché l'esito della ricognizione personale, è, sul piano logico di maggior affidabilità, la scelta di dare prevalenza ad una diversa forma di riconoscimento deve trovare adeguata motivazione (Cass. II, n. 55420/2018; Cass. II, n. 40405/2004). Si consideri peraltro che, di norma, anche la “individuazione di persone e di cose” effettuata nel corso delle indagini dagli inquirenti, ex art. 361 c.p.p., va effettuata con analoghe metodiche di garanzia della genuinità.
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