Codice di Procedura Penale art. 213 - Ricognizione di persone. Atti preliminari. [ 147 ter att.]Ricognizione di persone. Atti preliminari. [147 ter att.] 1. Quando occorre procedere a ricognizione personale [392], il giudice [361] invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento. 2. Nel verbale [136] è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese. 3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità [181] della ricognizione. InquadramentoLa ricognizione è l'atto con il quale un soggetto procede al riconoscimento di persone o cose attraverso uno o più sensi (vista, udito, odorato, tatto, gusto). La ricognizione di persona è usualmente riferita ad un riconoscimento visivo effettuato, previa descrizione della persona da riconoscere, attraverso dichiarazioni di identità o meno della persona su cui si effettua la ricognizione con quella precedentemente vista e descritta dal soggetto che effettua la ricognizione, sia egli persona informata sui fatti, testimone, anche assistito, imputato o indagato in procedimento connesso. La ricognizione di cui agli artt. 213 e 214 è pertanto preceduta dalla descrizione della persona ed è effettuata collocando la persona sottoposta a ricognizione con altre aventi somiglianza. Tale ricognizione deve essere tenuta distinta tanto dall'individuazione fotografica o personale quanto dal riconoscimento operato in dibattimento. Nella ricognizione formale il giudice, a pena di nullità relativa, deve chiedere al soggetto attivo se abbia già visto personalmente o in foto la persona da riconoscere o se gli sia sta indicata e quanto altro possa influire sulla ricognizione. Dell'atto deve essere redatto verbale. La ricognizione può avvenire anche con incidente probatorio quando ricorrono ragioni di urgenza. BibliografiaAndolina, Individuazione di persone “con immagine” e successivo riconoscimento informale, in Indice pen. 2012, 561; Bernasconi, La ricognizione di persone nel processo penale. Struttura e procedimento probatorio, Torino, 2003; Biral, L’identificazione della voce nel processo penale: modelli, forme di accertamento, tutela dei diritti individuali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1842; Bosco, Incidente probatorio per una ricognizione a rischio, in Giur. it. 1993, II, 672; Capitta, Ricognizioni e individuazioni di persone nel diritto delle prove penali, Milano, 2001; Cecanese, La ricognizione nella dinamica e nella statica processuale, in Arch. pen. on line, 2019, 1; Ceresa Gastaldo, La ricognizione personale ‘‘attiva” all’esame della Corte Costituzionale: facoltà di astensione o incompatibilità del coimputato?, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1995, 263; Chiavario, Diritto processuale penale, Torino, 2019; Cordero, Procedura penale, Milano, 2012; Melchionda, Ricognizione (dir. proc. pen.), in Enc. dir., 1988; Moscarini, Ricognizione (proc. pen.), in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991; Naimoli, Individuazione personale fotografica, problemi e prospettive, in Il Processo, 2019, 645; Nappi, Nuova guida al Codice di procedura penale, Lanciano, 2022; Panseri, La ricognizione di persona: aspetti psicologici e giuridici, in Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale, a cura di G. Gulotta, Milano, 1987, 553; Paola, Ricognizioni, in Dig. d. pen., Torino, 1997, 218; Priori, La ricognizione di persone: dal modello teorico alla prassi applicativa, in Dir. pen. e proc. 2006, 365; Priori, La memoria di riconoscimento nell’atto di ricognizione, in Dir. pen. e proc. 2009, 775; Scarabello, Sul diritto al silenzio del coimputato-ricognitore, in Cass. pen. 1996, 609; Triggiani, La ricognizione personale: struttura ed efficacia, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1996, 728; Toninelli, Dubbi ragionevoli sui riconoscimenti personali, in Dir. pen. e proc. 2016, 904; Triggiani, Ricognizioni mezzo di prova nel nuovo processo penale, Milano, 1998. |