Codice di Procedura Penale art. 217 - Pluralità di ricognizioni.Pluralità di ricognizioni. 1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla. 2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi. 3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti. InquadramentoLa disposizione completa le regole di esecuzione delle ricognizioni, prevedendo modalità finalizzate ad impedire condizioni (il contatto tra i dichiaranti/soggetti chiamati alla ricognizione, con il conseguente rischio di suggestione/so-spetto di suggestione reciproca) che potrebbero inquinare la prova. Vale quanto detto in ordine alle altre disposizioni in tema di ricognizioni, si tratta di regole il cui mancato rispetto non comporta nullità od inutilizzabilità ma va considerato ai fini della affidabilità della prova raccolta. BibliografiaFerrari, nota a Trib. Piacenza 19.9.1994, in Ann. dir. proc. pen. 1995, 285; Triggiani, La ricognizione personale: struttura ed efficacia, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1996; Triggiani, Ricognizioni mezzo di prova nel nuovo processo penale, Milano, 1998. |