Codice di Procedura Penale art. 217 - Pluralità di ricognizioni.Pluralità di ricognizioni. 1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla. 2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi. 3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti. InquadramentoLa norma regola l'ipotesi in cui più soggetti sono chiamati a riconoscere la medesima persona o la medesima cosa (pluralità dal lato attivo), ovvero, quando uno stesso soggetto è chiamato a riconoscere più persone o cose (pluralità dal lato passivo). In tal caso il giudice procede con atti separati. Non è prevista alcuna nullità in caso di violazione della disposizione se non quella relativa alla verbalizzazione, per effetto del richiamo alle disposizioni precedenti. In dottrina si evidenzia che, salvo il richiamo del terzo comma agli articoli precedenti, le disposizioni degli altri due commi dell'art. 217, sono disposizioni analoghe a quella dettata per l'esame testimoniale dall'art. 149 disp. att., la cui inosservanza, secondo la giurisprudenza, non comporta inutilizzabilità né nullità (Cass. V, n. 8367/2014; Cass. V, n. 21886/2010), ma incide solo sull'attendibilità della prova (Nappi, Cap. XI, par. 45.4). CasisticaLa violazione della disposizione di cui all'art. 217 elide il valore di piena prova della ricognizione ma non quello di gravità indiziaria (Trib. Piacenza 19 settembre 1994, con nota di Ferrari). Il convergere di più riconoscimenti determina un maggior grado di attendibilità, purché non si tratti di riconoscimenti incerti, inidonei a determinare un risultato di maggiore probabilità (Trib. S. Maria Capua Vetere, 7 gennaio 1992 , Amore). Nel caso di riconoscimento fotografico, attesa la ridotta efficacia rappresentativa del mezzo, dal punto di vista storico (l'immagine deve essere la più recente possibile) e spaziale (mancano di solito riferimenti volumetrici), è opportuna l'adozione di cautele analoghe a quelle previste dagli artt. 213 ss. in tema di ricognizione di persona. Spetta poi al giudice verificare la correttezza dei criteri adottati da chi ha assunto l'atto nonché l'attendibilità del dichiarante e, in caso di dichiarazioni ricognitive plurime , la concordia esterna delle stesse e la compiutezza di ciascuna (Cass. V, n. 1858/1998. Fattispecie nella quale tre dichiaranti su cinque non avevano riconosciuto l'imputato in fotografia e tutti avevano fornito una descrizione della persona da riconoscere diversa per altezza da quella dell'imputato). Anche sotto il previgente codice era stato affermato che la ricognizione di persona avvenuta su fotografia, in sede di polizia giudiziaria, senza essere seguita dalle relative formalità non è causa di nullità dell'atto documentale quale il verbale collettivo sottoscritto dalle persone che operano il riconoscimento. Infatti, nonostante la Forma unitaria, il suddetto verbale contiene e consacra la pluralità degli Atti sostanziali del riconoscimento stesso che ben può essere assunto quale fonte di prova per il libero convincimento del giudice quando trova riscontro in altri elementi probatori (Cass. II, n. 10670/1985). BibliografiaFerrari, nota a Trib. Piacenza 19.9.1994, in Ann. dir. proc. pen. 1995, 285; Triggiani, La ricognizione personale: struttura ed efficacia, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1996; Triggiani, Ricognizioni mezzo di prova nel nuovo processo penale, Milano, 1998. |