Codice di Procedura Penale art. 222 - Incapacità e incompatibilità del perito.Incapacità e incompatibilità del perito. 1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto [414 c.c.; 32 c.p.], l'inabilitato [415 c.c.] e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [28, 29, 31 c.p.] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte [30, 31, 35 c.p.]; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [215 c.p.] o a misure di prevenzione (1); d) chi non può essere assunto come testimone [197, 197-bis] o ha facoltà di astenersi dal testimoniare [199] o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone [120, 194 s.] o di interprete [143]; e) chi è stato nominato consulente tecnico [225, 233, 359] nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12]. (1) Per il riferimento alle misure di prevenzione, v. sub art. 120. InquadramentoIl perito deve essere “capace” e “compatibile” con l’ufficio che la legge gli assegna: “far conoscere la verità” (art. 226). Le cause di incapacità e di incompatibilitàNon possono assumere l'ufficio di perito: a ) le persone che non hanno la capacità di agire per ragione di età (minorenni) o che ne sono state private o limitate perché inferme di mente (interdetti e inabilitati) o che, pur avendo la capacità di agire, sono comunque affette da infermità mentale (e sono dunque affette da incapacità naturale); la lettera a) non contempla l'ipotesi delle persone che, per effetto di infermità (non mentale) ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, e che dunque versano nella condizione di essere assistite (o che sono effettivamente assistite) da un amministratore di sostegno (artt. 404 e segg. c.c.); b ) chi è privato, anche solo temporaneamente, della capacità giuridica di essere titolare di uffici pubblici o non può, anche solo temporaneamente, esercitare un'arte o una professione (persone che versano nella condizione di non poter essere iscritte nell'albo dei periti: art. 69, c. 3, lett. b, disp. att.); c ) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione (e che dunque non può ottenere l'iscrizione all'albo; art. 69, c. 3, lett. b, disp. att.); d ) i coimputati del medesimo reato, le persone imputate in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o collegato ai sensi dell'art. 371, c. 2, lett. b, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, colori che, nel medesimo procedimento, svolgono o hanno svolto le funzioni di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario, il difensore e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 391-ter, coloro che hanno un rapporto qualificato con l'imputato (prossimi congiunti e altre persone indicate dall'art. 199), chi, nello stesso procedimento è chiamato a rendere testimonianza o a prestare l'ufficio di interprete (per ausiliario deve intendersi, ai sensi dell'art. 126, esclusivamente colui che assiste il giudice – ma anche il PM – in tutti gli atti ai quali procede; si tratta, dunque, del personale di cancelleria/segreteria, indicato dall'art. 1 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale approvato con d.m. 30 settembre 1989, n. 334; Cass. V, n. 17951/2020 ; Cass. V, n. 32045/2014; Cass. III, n. 26470/2014; Cass. III, n. 42721/2008); chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso (o che abbia svolto le funzioni di ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348, u.c.; Cass. III, n. 30906/2018; Cass. III, n. 46769/2011. Non è però causa di incompatibilità la nomina di persona che svolga o abbia svolto attività di consulente di parte in procedimenti collegati, art. 67, u.c., disp. att.; si veda il commento dell'art. 221. Né è incompatibile con l'ufficio di perito colui che, nell'ambito dello stesso procedimento, sia stato nominato consulente tecnico, qualora non abbia effettivamente esercitato l'incarico: Cass. I, n. 4332/2021; Cass. I, n. 38627/2010). Il divieto di attribuire l'incarico di perito a chi sia stato già nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in altro connesso, non osta a che assuma la veste di perito chi, essendo già stato nominato tale nel medesimo procedimento, si veda nuovamente conferire l'incarico da parte di un giudice diverso (Cass. VI, n. 43797/2012 in un caso in cui, a seguito di modifica nella composizione del collegio giudicante, e in omaggio al principio dell'immutabilità del giudice, si era reso necessario procedere al rinnovo della perizia già disposta ed espletata; nello stesso senso, Cass. IV, n. 38704/2011). Le conseguenze della nomina dell’incapace o dell’incompatibileI fatti di cui alle lettere a), b) e c) sono causa di incapacità a prestare l'ufficio di perito; quelli di cui alle lettere d) ed e), sono causa di incompatibilità. In tutti i casi la sanzione è la stessa: la nullità della nomina. Si tratta di nullità relativa che può essere dichiarata su eccezione di parte ed è deducibile nei termini previsti dall'art. 182, c. 2 (Cass. V n. 2029/2020 che ha precisato che la violazione delle norme dettate in tema di nomina del perito non determina l'inutilizzabilità della perizia, né può essere valorizzata, in sé, come vizio della motivazione della sentenza; nello stesso senso Cass. VI, n. 39235/2013; nel senso che relative questioni non possono essere avanzate oltre i termini fissati dall'art. 182, comma secondo, secondo cui, quando la parte vi assiste, l'eccezione va proposta prima del compimento dell'atto al quale si riferisce la nullità ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, cfr. Cass. I, n. 1101/2010; Cass. III, n. 44454/2009; Cass. VI, n. 24077/2001). Se la perizia è dichiarata nulla per ragioni diverse dall'incapacità o incompatibilità del perito, non è motivo di nullità il rinnovo dell'incarico al precedente perito (art. 221, c. 1; Cass. III, n. 25313/2019). Le cause di incapacità e incompatibilità previste dalla norma in commento, infatti, riguardano esclusivamente la figura del perito il quale non concorre nella formazione del provvedimento giurisdizionale; ad esse non possono aggiungersi, per analogia, quelle specificamente previste per il giudice (così Cass. III, n. 25313/2019, secondo cui, in forza della tassatività delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge, non è ammissibile l'estensione analogica alla figura del perito delle cause di incompatibilità previste per il giudice con riferimento alle specifiche funzioni giurisdizionali espletate nel processo. Nel caso esaminato dalla Corte si trattava del conferimento al medesimo perito dell'indagine tecnica su alcune piante di marijuana, dopo che era stata dichiarata nulla, per mancato avviso al difensore dell'imputato, la precedente perizia. La Corte ha precisato che le cause di incompatibilità del perito non riguardano, a differenza di quelle stabilite ex art. 34 per il giudice, ipotesi di attività compiute nel procedimento penale, ad eccezione del caso di cui all'art. 222, comma 1, lett. e). Le cause di incapacità e incompatibilità del perito previste dall'art. 222 devono essere tenute distinte, anche sul piano delle conseguenze processuali, dalle cause di astensione e ricusazione previste dall'art. 223. CasisticaÈ incompatibile con l'incarico di consulente colui che ha assunto la veste di testimone , essendo a tal fine irrilevante la presenza o meno di un formale atto di nomina dell'ausiliario (Cass. III, n. 37166/2016 che ha ritenuto corretta la decisione della corte d'appello di non acquisire, in ragione della indicata incompatibilità, un elaborato redatto, in assenza di una nomina formale di consulente, da un esperto in neuropsichiatria, escusso come testimone nel giudizio di primo grado); è affetta da nullità a regime intermedio la nomina, da parte del perito officiato della trascrizione delle intercettazioni, di un esperto, quale suo ausiliario, che proceda alla traduzione delle conversazioni, trattandosi di attività non meramente meccanica, che richiede di scegliere, tra più significati equipollenti di una parola, quella nella sostanza più fedele al contenuto del dialogo. (Cass. II, n. 6296/2016, che, in un caso in cui la richiesta di avvalersi dell'ausilio di un consulente era stata formalizzata ed autorizzata in contraddittorio, ha ritenuto tardiva la deduzione del vizio, avvenuta dopo l'esame dibattimentale del perito, in quanto successiva al momento in cui quest'ultimo aveva richiesto l'autorizzazione ad avvalersi dell'ausiliario ed anche al momento in cui era stato a ciò autorizzato dal Tribunale); il divieto di assumere l'incarico di perito previsto dall'art. 222 cod. proc. pen. per chi è stato nominato consulente tecnico non è applicabile all'ausiliario designato dal perito (nella specie, per la formulazione dell'anamnesi sulla persona offesa vittima di abusi sessuali) (Cass. III, n. 11096/2014); non rientra tra le facoltà del perito officiato della trascrizione delle intercettazioni nominare, quale suo ausiliario, un esperto che proceda alla traduzione dei colloqui (Cass. III, n. 26617/2013, che ha precisato che se l'interprete è stato nominato direttamente dal perito si verifica una nullità a regime intermedio della perizia, che va rilevata nell'udienza fissata per il deposito della trascrizione; nello stesso senso, Cass. II, n. 6296/2016 che ha spiegato che traduzione delle conversazioni, trattandosi di attività non meramente meccanica, richiede di scegliere, tra più significati equipollenti di una parola, quella nella sostanza più fedele al contenuto del dialogo; negli stessi termini, già Cass. I, n. 37212/2014); l'incarico di esperto per lo svolgimento della funzione di sostegno in favore del minore vittima di abusi sessuali non è incompatibile con quello di esperto per una valutazione sullo stesso minore a fini giudiziari (Cass. IV, n. 44644/2011 che ha precisato che le raccomandazioni contenute nelle Linee Guida Nazionali per l'ascolto del minore del 2010, ed in quelle della cosiddetta Carta di Noto e della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza – SINPIA – sono prive di efficacia precettiva); l'incarico di esperto con funzione di sostegno in favore del minore vittima di abusi sessuali non è incompatibile con quello di consulente nominato dal pubblico ministero , né la sovrapposizione dei due ruoli rende di per sé inutilizzabili le dichiarazioni rese dal minore in audizione protetta all'esperto in ausilio (Cass. III, n. 39512/2017, che ha precisato che nei confronti dei consulenti tecnici del pubblico ministero non trovano applicazione le ipotesi di incapacità ed incompatibilità dei periti, previste dall'art. 225, comma 3, e che non sussiste alcuna inutilizzabilità degli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici che versino in una delle situazioni di incompatibilità ed incapacità indicate dall'art. 222); non è precluso allo psicologo-psicoterapeuta, che abbia avuto in cura la minore persona offesa nel procedimento, essere nominato consulente tecnico della medesima persona offesa , esulando tale ipotesi dalle cause tassative di incompatibilità di cui all'art. 225, comma terzo, cod. proc. pen. e non avendo valore cogente le raccomandazioni prescritte dalla Carta di Noto (Cass. III, n. 21939/2016). BibliografiaR. Adorno, Perizia (dir. proc. pen.), Enc. Dir., Annali, Vol III, Giuffrè, 2010, pagg. 885 e segg.; F. Cordero, Procedura penale, Giuffrè, 2012, pagg. 781 e segg.; Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, Diritto processuale penale, Giuffrè 2013, pag. 289; P. Tonini, Manuale di procedura penale, Giuffrè, 2020, pagg. 332 e segg.; G. Lozzi, Lezioni di procedura penale, Giappichelli, 2002, pag. 246 e seg.; G. Ubertis, Sistema di procedura penale, Giuffrè, 2020, Vol. II, pagg. 268 e segg.; P. Palladino, sub art. 222, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Giuffrè, 2017, pagg. 344 e segg.; G. Conso, V. Grevi, Compendio di procedura penale, Padova, 2008, pag. 345 e seg.; vedi anche sub art. 220. |