Codice di Procedura Penale art. 239 - Accertamento della provenienza dei documenti.Accertamento della provenienza dei documenti. 1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni. InquadramentoL'art. 239 prende in esame la provenienza del documento prodotto e già acquisito nel processo al fine di poterlo, — previa verifica delle parti interessate —, utilizzare nella sua pienezza probatoria. La verifica sulla provenienza dei documentiProfili generali I documenti possono essere oggetto di specifica verifica riguardo la loro provenienza. Non necessariamente un documento attribuito alla paternità di questo o quel soggetto può essere ritenuto avulso da dubbi riguardo la sua effettiva riconducibilità. Valutazione Spetta all'autorità giudiziaria stabilire se un documento già acquisito al processo— ovvero in via d'acquisizione — necessiti o meno di un accertamento riguardo la sua provenienza. Le ragioni poste a fondamento della verifica possono essere di diversa natura e portata ma, in ogni caso, riconducibili ad una effettiva e concreta utilità probatoria. Il riconoscimento delle partiProfili generali Per la verifica riguardante la provenienza del documento l'accertamento può essere svolto a mezzo della sottoposizione alle parti private ovvero ai testimoni. I soggetti interessati, ove appositamente compulsati, si esprimono riguardo alla provenienza del documento loro sottoposto ma la verifica svolta non costituisce elemento impeditivo a raggiungere conclusioni opposte, sia pur a mezzo di altri elementi probatori acquisiti agli atti. Il principio di non tassatività dei mezzi di prova, — deducibile dall'art. 189 —, consente al giudice di discostarsi probatoriamente anche da un riconoscimento positivo della provenienza di un documento da parte di uno dei soggetti interessati. Disconoscimento Pur se disconosciuta dall'imputato la copia fotostatica di un fax oggetto di certificazione assume valore probatorio (documentale) anche se priva di conformità all'originale essendo idonea ad assicurare l'accertamento di un fatto – (Cass., III, n. 8557/2022). CasisticaIl documento acquisito legittimamente in copia è valutabile dal giudice sotto il profilo probatorio pur in assenza della certificazione di conformità all’originale e pur essendo stato disconosciuto dall’imputato (Cass. V, n. 8736/2018). BibliografiaCantone, La prova documentale, Milano, 2004; Zacchè, La prova documentale, Milano, 2012. |