Codice di Procedura Penale art. 244 - Casi e forme delle ispezioni.Casi e forme delle ispezioni. 1. L'ispezione delle persone, dei luoghi [103] e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato [354 2-3, 364]. 2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica [359], anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione1.
[1] L'art. 8 l. 18 marzo 2008, n. 48, ha modificato il presente comma inserendo, in fine, le seguenti parole: «adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. InquadramentoL'art. 244 è la norma generale che introduce, tra i mezzi della ricerca della prova, le ispezioni (delle persone, dei luoghi e delle cose) al fine di svolgere accertamenti in ordine alle tracce ovvero agli effetti materiali del reato dotando l'autorità giudiziaria dei poteri per verificare lo stato coevo allo stesso o per ricostruire quello preesistente. IspezioniProfili generali Vengono introdotte, in via generale, — primo fra i mezzi di ricerca della prova —, le ispezioni avendo modo, dapprima, di specificarne l'oggetto su cui esse vanno a ricadere, — persone, luoghi e cose di cui gli articoli seguenti (artt. 245 e 246) completeranno l'esame —, e poi la loro finalità, — cioè quella di accertare le tracce e tutti gli altri effetti materiali prodotti dalla condotta delittuosa. Inquadramento costituzionale Il comma 2 dell'art. 13 Cost., nell'ambito dell'inviolabilità della libertà personale, ricomprende sia il divieto di ogni forma di “ispezione...personale...se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge” che il preciso ambito della riserva di legge. Modalità e forme Come tutte le attività di ricerca della prova le ispezioni fanno capo, in principale modo, — ma non esclusivo, ben potendo il giudice procedere, su richiesta di parte, all'ispezione nel corso del processo —, all'ufficio del pubblico ministero, e su delega di esso, alla polizia giudiziaria. Mentre, però, nell'urgenza dovuta agli accertamenti gli ufficiali di polizia giudiziaria possono dar luogo a tutti i rilievi necessari sullo stato dei luoghi e delle cose le ispezioni personali sono espressamente escluse dall'art. 354, comma 2. Va da sé che, nello specifico, gli organi inquirenti necessitano, in alcuni casi, dell'ausilio di consulenti tecnici laddove i relativi approfondimenti abbisognino di saperi specialistici. La forma adottata per il provvedimento da assumere è quella del decreto motivato. La motivazione assume fondamentale importanza laddove è destinata a fungere da punto di riferimento per le numerose operazioni ricostruttive, di sovente non meramente descrittive e di poliedrica sfaccettatura. Differenza con le perquisizioni Le ispezioni differiscono dalle perquisizioni in quanto, pur essendo entrambi ascrivili alla categoria dei mezzi di ricerca della prova, si atteggiano, diversamente, sotto il profilo del loro modus operandi. Mentre la perquisizione, per ricercare la prova, sottopone l'oggetto su cui va a ricadere ad una pregnante invasività l'ispezione si “limita”, in astratto, ad una constatazione statica e descrittiva degli elementi obiettivi di cui ciò che viene esaminato si compone. Tracce ed altri effetti materiali del reatoProfili generali Le possibilità che la condotta di reato abbia lasciato tracce o altri effetti materiali è legata non solo alla tipologia della stessa ma anche ad eventi naturalistici non sempre prognosticabili. Alternatività degli accertamenti Il legislatore, nel regolamentare in generale i contenuti delle ispezioni, si preoccupa di prevedere le due diverse alternative naturalistiche: quella che le tracce o gli altri effetti materiali siano esistenti, da cui conseguentemente la necessità di acquisirli a mezzo di specifici provvedimenti di sequestro probatorio, ovvero, quella che essi siano scomparsi, cancellati o dispersi nel qual caso occorrerà tanto descrivere lo stato attuale quanto quello preesistente. Lo stato attuale (al reato)Profili generali La constatazione descrittiva e statica degli elementi obiettivi presenti al momento della ispezione costituiscono la finalità della stessa. Cristallizzazione degli elementi Tutte le volte in cui, all'esito della condotta delittuosa, sono presenti tracce ed effetti materiali del reato compito precipuo della polizia giudiziaria è quello di cristallizzarli a mezzo di una specifica ed accurata descrizione e, laddove necessario, acquisirli. La descrizione, proprio per la sua natura, laddove non ripetibile, costituisce atto da inserire tra quelli che vanno a formare il fascicolo del dibattimento (art. 431). Si pensi, ad esempio, alla descrizione di un incidente stradale in cui la polizia giudiziaria intervenuta sul posto ha modo di riportare dettagliatamente non solo la posizione dei mezzi coinvolti ma anche la dinamica dei fatti e le tracce lasciate sull'asfalto, tutti elementi che una volta constatati e descritti non possono che essere destinati a modificarsi. Ispezione successiva Costituisce senz'altro ipotesi naturalisticamente concreta e possibile quella in cui all'ispezione si proceda, non necessariamente nell'immediatezza della commissione del reato bensì successivamente nel corso del procedimento, e ciò tutte le volte in cui lo stato attuale (al reato) non abbia subito alterazioni. Lo stato preesistente (al reato)Profili generali L'altra ipotesi da prendere in considerazione, ai fini dell'ispezione, è che le tracce e gli altri effetti materiali del reato siano andati dispersi ovvero siano scomparsi (naturalisticamente o meno) o cancellati (dolosamente o meno). Modalità dell'accertamento Nell'eventualità in cui l'autorità giudiziaria sia “costretta” a ricostruire la situazione antecedente al reato la stessa oltre a riprodurre, per quanto possibile, tutto ciò che ad essa è riconducibile è anche fondamentale che indirizzi la stessa avendo riguardo alle cause, — di diversa natura, tempi e modi —, che hanno comportato le modificazioni in quanto esse, proprio per la loro natura di mezzo di ricerca della prova, possono offrire al giudice, successivamente, una possibilità di lettura degli eventi “a ritroso”. Prassi applicativa Nella realtà processuale quasi sempre le situazioni non sono nettamente in un senso o in un altro, fluttuando la loro indeterminatezza tra una descrizione dello scenario contestuale al reato, ed alle tracce di esso, ed una descrizione inevitabilmente deduttiva di quanto lo ha preceduto. RilieviProfili generali In tutte le operazioni di ricostruzione fattuale l'autorità giudiziaria necessita di accedere a specifiche operazioni tecniche affidate all'approfondimento specialistico degli ausiliari, appositamente nominati e delegati. Operazioni Ogni indagine d'approfondimento, attinente il piano tecnico ricostruttivo, passa attraverso l'acquisizione di “rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici”, — svolti a mezzo degli ausiliari —, e, per nulla casualmente, il legislatore ha offerto una forma aperta a tal tipo di accertamenti, — “e ogni altra operazione tecnica” —, rinviando, in tal modo, anche a tutti quelli che gli sviluppi scientifici consentiranno in futuro, così allargando lo spettro della possibile ricostruzione, anche a distanza di anni, degli eventi naturalistici. Dati informatici L'interpolazione, introdotta dalla l. n. 48/2008, si è resa necessaria in quanto l'oggetto ispettivo ben può essere individuato nei sistemi informatici e telematici e, di conseguenza, nei dati in essi inseriti. In relazione a quest'ultimi, fermo restando tutti i poteri di accertamento ispettivo già analizzati, ci si preoccupa, — proprio per la tipicità dei dati in esame —, di assicurarne la peculiare tutela per impedirne ogni alterazione. CasisticaSono riconducibili alle ispezioni i controlli disposti dalla polizia giudiziaria sui mezzi di trasporto laddove si è alla ricerca di elementi relativi ai reati in materia di sostanze stupefacenti (art. 103 d.P.R. n. 309/1990) con la conseguenza che essi non necessitano, a differenza delle perquisizioni, del previo avviso alla parte di potersi fare assistere da un difensore (Cass., n. 41986/2019). La mera attività di osservazione svolta dalla polizia giudiziaria finalizzata alla descrizione dello stato dei luoghi non è assimilabile all'ispezione regolamentata dall'art. 244 c.p.p. atteso che quest'ultima ha ad oggetto l'accertamento delle “tracce” e degli “altri effetti materiali del reato” (Cass., III, n. 31640/2019). L'ispezione locale comporta per l'organo di polizia che lo esegue – anche in caso di delega del pubblico ministero – il rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento (art. 244 c.p.p.) a pena di nullità assoluta in quanto finalizzata ad accertare le tracce e gli effetti materiali del reato (Cass., IV, n. 8298/2025). BibliografiaFelicioni, Le ispezioni e le perquisizioni, Milano, 2012. |