Codice di Procedura Penale art. 248 - Richiesta di consegna.Richiesta di consegna. 1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata [103], l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini. 2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro [253] o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria [57] da questa delegati [370] possono esaminare presso banche [255] atti, documenti e corrispondenza [15 Cost.] nonché dati, informazioni e programmi informatici. In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione1. [1] Comma così modificato dall'art. 8 l. 18 marzo 2008, n. 48. InquadramentoL'art. 248 prevede, e disciplina, uno strumento alternativo alla perquisizione. Tutte le volte in cui la perquisizione ha ad oggetto una cosa determinata il soggetto interessato può evitare la perquisizione, — salvo che l'autorità giudiziaria ritenga comunque utile procedervi —, consegnandola. L'invito alla consegnaProfili generali In ragione dell'estrema invasività della libertà personale e domiciliare, nonché della tutela costituzionale di cui esse godono, il legislatore si preoccupa, fino al momento esecutivo, di evitarla. Attesa la volontà di acquisire una determinata cosa da parte dell'autorità giudiziaria viene regolamentata la possibilità che il soggetto interessato ne offra la consegna onde evitare le conseguenze connesse alla perquisizione. Esecuzione L'istituto della consegna presuppone che con il decreto di perquisizione l'autorità giudiziaria, ovvero la polizia giudiziaria, da essa delegata ricerchi una “cosa determinata” che può tanto essere celata indosso al soggetto interessato quanto in un luogo nella sua disponibilità. Tra le modalità esecutive, sia della perquisizione personale che di quella locale, costituisce formalità propedeutica quella della consegna di copia del decreto autorizzativo al soggetto interessato, decreto in cui deve essere indicata la cosa ricercata. Proprio tale elemento induce a ritenere che chi è fatto oggetto di perquisizione possa, su espressa richiesta dell'organo che la svolge, consegnare quanto ricercato onde evitare un “danno” peggiore. Facoltà Quello in capo al soggetto interessato, — e cioè la consegna della cosa determinata —, non è un diritto né una garanzia in quanto esso costituisce solo la conseguenza di una mera facoltà esercitabile, discrezionalmente, dall'organo che la svolge. Delegabilità La polizia giudiziaria delegata alla perquisizione per la ricerca della cosa determinata può esercitare la facoltà della richiesta di consegna solo laddove essa sia stata prevista nel decreto motivato, e non su autonoma iniziativa. A diversa conclusione occorre giungere in tutti i casi previsti dalla legge in cui l'iniziativa della perquisizione è affidata direttamente alla polizia giudiziaria, la quale potrà esercitare le medesime prerogative riconosciute in via generale dall'art. 248. La consegna della cosa determinataProfili generali Essendo finalizzata a recuperare la cosa determinata la perquisizione, che abbia quest'ultima a specifico oggetto, non ha più luogo. L'organo che la svolge, difatti, dato atto in sede di verbale delle operazioni, che il soggetto interessato, su espressa richiesta, ha consegnato quanto ricercato “non....procede alla perquisizione”. Forme ed inversione La richiesta di consegna, proprio in quanto forma acquisitiva alternativa alla perquisizione, può costituire sin ab origine un'opzione cui l'autorità giudiziaria si determini. In tal caso l'ordine di consegna è formulato con decreto motivato e nello stesso può tanto essere disposta la perquisizione ove il soggetto non dia luogo alla consegna spontanea quanto motivata una mera esibizione della documentazione con copia della stessa e restituzione degli originali. La perquisizione residualeSvolgimento L'eventuale “sequestro consensuale”, — che il soggetto interessato determina consegnando spontaneamente quanto ricercato prim'ancora che questo sia stato rivolto alcun avviso ovvero senza che gli sia stato formulato —, non fa venir meno la possibilità del proseguimento della perquisizione, sia che essa abbia ad oggetto una cosa determinata che non. Finalità Il ricorso alla perquisizione, pure laddove sia stato consegnato quanto ricercato, trova fondamento nella necessità, — inevitabilmente affidata all'organo che la svolge —, di completezza delle indagini. Tutte le volte in cui si ritiene che la perquisizione possa conseguire risultati ulteriori rispetto all'iniziale perimetro investigativo la stessa può trovare motivata estensione. Il consenso (o il dissenso) all'esame informaticoProfili generali Al fine di adeguare l'istituto della richiesta di consegna anche all'ambito informatico, — che, ancor più si presta, ad una materiale consegna di dati inseriti nei sistemi informatici e telematici —, il legislatore ha previsto la possibilità che ad essa si acceda sia per apprenderli materialmente (sequestro probatorio) che per analizzarli. Consenso In forza del fatto che l'introduzione nei sistemi informatici necessita della consegna delle chiavi di sicurezza per accedervi occorre che il soggetto interessato dall'atto di perquisizione informatica presti il proprio consenso. Solo quest'ultimo, e cioè la materiale consegna delle chiavi di sicurezza, permette lo svolgimento dell'atto che può tanto trovare svolgimento con il mero trasferimento dei dati su appositi supporti quanto porli in sequestro, impedendone successivamente l'uso. Rifiuto L'eventuale rifiuto da parte del soggetto interessato che ha in possesso le chiavi di accesso al sistema informatico determina il potere di procedere alla perquisizione, la quale, nel caso di specie, per le peculiari caratteristiche dei sistemi informatici o telematici, comporta il sequestro dei medesimi. CasisticaLa richiesta di consegna di documenti inoltrata dai consulenti tecnici del pubblico ministero ad un soggetto non è atto di per sé impugnabile bensì contestabile coinvolgendo nella decisione, con apposita istanza, l’ufficio del pubblico ministero (Cass. III, n. 37135/2017). BibliografiaFelicioni, Le ispezioni e le perquisizioni, Milano, 2012. |