Codice di Procedura Penale art. 255 - Sequestro presso banche.Sequestro presso banche. 1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche [248] di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato [60, 61] o non siano iscritti al suo nome. InquadramentoL'art. 255 prende in considerazione l'accesso presso le banche al fine di porre in sequestro tutto quanto è riconducibile, direttamente o meno, all'imputato/indagato purché pertinente al reato. Il sequestro di beni presso gli istituti di creditoProfili generali Rientra nel genus del sequestro probatorio anche l’accesso presso gli istituti bancari onde sottoporre a vincolo i beni riconducibili al soggetto interessato relativamente alle ipotesi oggetto delle indagini. Perimetro d'azione L'accesso alle banche, — oggetto del decreto motivato —, può essere diversificato nell'obiettivo investigativo in quanto tanto teso a sottoporre a vincolo i beni riconducibili all'indagato quanto ad acquisire (eventualmente mediante consegna di copia) la documentazione sottesa al possesso degli stessi. Atipicità Non rientra nel provvedimento di sequestro probatorio il cosiddetto “blocco” delle cassette di sicurezza, disposto su invito dell'autorità giudiziaria, in quanto, — fermo restando la riconducibilità delle stesse al soggetto indagato/imputato e la pertinenzialità con il reato —, esso appare finalizzato unicamente alla verifica del loro contenuto, senza finalità ablative - (Cass. IV, n. 20854/2005). La pertinenza dei beni al reatoProfili generali Il vincolo probatorio risponde ai medesimi criteri generali dettati dall'art. 253, e cioè la relazionalità tra i beni da sottoporre a sequestro ed il reato oggetto d'accertamento nonché la riconducibilità, — diretta o meno —, degli stessi in capo al soggetto indagato/imputato. Il decreto motivato dell’autorità giudiziaria può, riguardare la consegna di documentazione bancaria avente ad oggetto libretti al portatore e rapporti ad essi connessi ovvero l’estrazione di copie degli stessi con restituzione degli originali, essendo in questo ultimo modo assicurato il diritto di difesa sia al momento dell’acquisizione che, successivamente, in fase di gravame (Cass. n. 3090/1995). Relazionalità La pertinenza con il reato oggetto dell'accertamento necessita di essere specificato nel decreto motivato di sequestro probatorio onde potere sottoporre a successivo controllo di merito (art. 257) il percorso argomentativo dell'autorità giudiziaria. Si è, difatti, rimarcato, in sede di legittimità, che le provviste di denaro sui conti correnti dell'indagato non possono automaticamente essere ritenute, nel caso di reati fiscali, corpi di reato o cose pertinenti ad esso ben potendo il “quantum” di imposta non versata all'erario costituire cosa diversa da esse - (Cass. I, n. 3272/1998). Riconducibilità In forza del fatto che i rapporti bancari tra l'istituto ed il singolo soggetto sono nella loro massima parte nominativi il concetto di riconducibilità assume connotazioni necessariamente più specifiche. È per tale ragione, difatti, che il legislatore ha avuto modo di sottolineare che sono comunque sottoponibili a vincolo probatorio tutti quei beni che pur non appartenendo all'imputato ovvero “non iscritti a suo nome” presentano aspetti di pertinenzialità con il reato oggetto d'accertamento. CasisticaLa documentazione bancaria non ancora inoltrata al cliente dell'istituto non può essere considerata corrispondenza ragion per cui il sequestro della stessa, laddove il soggetto interessato sia un parlamentare, necessita della previa autorizzazione della Camera di appartenenza - (Cass. VI, n. 33435/2006). Bibliografiav. sub art. 253 |