Codice di Procedura Penale art. 258 - Copie dei documenti sequestrati.Copie dei documenti sequestrati. 1. L'autorità giudiziaria può [329] fare estrarre copia [116, 243] degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente. 2. I pubblici ufficiali [357 c.p.] possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente. 3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro. 4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati. InquadramentoL'art. 258 prende in considerazione tutto quanto avviene allorché vengano posti in sequestro probatorio documenti rispetto al cui vincolo di disponibilità i soggetti interessati hanno diritto a ricevere o la restituzione degli originali ovvero copia, estratti o certificati riproducenti gli stessi. Il rilascio di copieProfili generali L'esigenza di ottenere copia degli atti in sequestro può manifestarsi in qualsiasi momento processuale e la disciplina specifica ha quale ragguaglio quella generale prevista dall'art. 116. Modalità di rilascio Al momento del sequestro l'autorità giudiziaria può tanto disporre l'acquisizione degli originali quanto disporre che la polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione estragga copia conforme dagli stessi e li restituisca agli aventi diritto. Mantenimento del vincolo Nell'eventualità che l'autorità giudiziaria decida di trattenere gli originali dei documenti e degli atti sottoposti a vincolo probatorio, — che ha necessariamente un limite implicito di durata ragguagliato all'utilità probatoria —, ha sempre la facoltà, su espressa richiesta di parte, di rilasciare gratuitamente copia degli stessi qualora fossero legittimamente detenuti. La gratuità costituisce eccezione rispetto alla regola generale dell'art . 116, comma 1, il quale riconosce il diritto a chiunque vi abbia interesse ad ottenere copia degli atti ma “a proprie spese”, cioè previo pagamento dei diritti di cancelleria. Facoltà di rilascio Nel riconoscere all'autorità giudiziaria la facoltà di rilascio delle copie dei documenti e degli atti sottoposti a vincolo probatorio il legislatore, implicitamente, consente che, già nel decreto motivato di sequestro, l'autorità giudiziaria possa consentire tale possibilità senza dovere decidere, volta per volta, su ogni singola istanza. Conformità Tutte le volte in cui l'autorità giudiziaria riconosce ai soggetti legittimati di ottenere la copia dei documenti e degli atti sottoposti a vincolo la cancelleria del giudice, o la segreteria del pubblico ministero, devono attestarne, al momento del rilascio delle copie, la loro conformità all'originale. Le copie rilasciate dalla polizia giudiziariaProfili generali La documentazione sottoposta a vincolo probatorio può essere oggetto di restituzione da parte dell'autorità giudiziaria non direttamente agli aventi diritto ma, in originale ovvero in copia, agli ufficiali di polizia giudiziaria i quali hanno, a quel punto, il potere di rilasciarne copie, estratti o certificazioni purché in essi si dia compiutamente atto del sequestro vigente. Il verbale di sequestro Soprattutto ai fini della continuità funzionale degli uffici, ma anche in relazione ai soggetti privati, — siano essi coinvolti sotto il profilo professionale o meno —, v'è sempre l'obbligo da parte dell'autorità giudiziaria, ovvero di chi agisce per sua espressa delega, a rilasciare copia del verbale di sequestro. Tale obbligo risiede nella necessità di assicurare nei confronti di terzi l'eventuale mancanza dei documenti e degli atti sottoposti a vincolo, mancanza che, in alcune situazioni, può anche aver rilevanza penale (scritture contabili; dichiarazioni redditi; etc.). Il sequestro parzialeProfili generali Non sempre è possibile in sede di esecuzione discernere quanto può essere documentalmente oggetto di vincolo e quanto no atteso che, proprio in relazione ai documenti, spesso essi fanno parte integrante di raccolte ufficiali ovvero di atti non fisicamente estrapolabili. Modalità d'esecuzione Nelle situazioni appena descritte, cioè allorquando la separabilità dell'atto o del documento da sottoporre a vincolo non è possibile, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro del tutto, — ed il contestuale deposito giudiziario —, autorizzando sia il rilascio di copie, estratti o certificazioni delle parti non in sequestro quanto quelle delle parti in sequestro ma con espressa menzione del vincolo vigente sugli stessi. CasisticaLa restituzione dei beni materiali, in seguito all'acquisizione della copia di dati informatici, non fa venire meno il sequestro probatorio e l'interesse all'impugnazione dello stesso (Cass. III, n. 3818/2015).Il tribunale del riesame può, in sede di impugnazione del sequestro probatorio, disporre, anche in assenza di una richiesta del pubblico ministero, la restituzione di strumenti informativi previa estrazione di copia forense (Cass., V, n. 42765/2019). BibliografiaConforti -Montesano Cancellara, Il sequestro nel procedimento penale, Milano, 2014; Scarcella, I sequestri, Milano, 2012. |