Codice di Procedura Penale art. 362 - Assunzione di informazioni.Assunzione di informazioni. 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini [3731d, 2]. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 2031. 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini 2. 1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché3per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,4 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies , 612-bis e 612-ter5 del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica9.
[1] Comma dapprima modificato dall'art. 5 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356, successivamente dall'art. 9 l. 7 dicembre 2000, n. 397, e, da ultimo, dall'art. 13, comma 2, l. 1° marzo 2001, n. 63. [2] Comma inserito dall'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172 e modificato dall'art. 1 d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 che ha inserito le parole: «Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini». [3] Le parole « tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché» sono state sostituite alle parole «tentata, o» dall'art. 3, comma 1, lett. p) n. 1 l. 2 dicembre 2025, n. 181. [4] Le parole «nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, » sono state inserite dopo le parole «articoli 572,» dall'art. 3, comma 1, lett. p) n. 2 l. 2 dicembre 2025, n. 181. [5] Le parole «612-bis e 612-ter» sono state sostituite alle parole «e 612-bis» dall'art. 3, comma 1, lett. p) n. 3 l. 2 dicembre 2025, n. 181. [6] Le parole «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma» sono state sostituite alle parole «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma» dall'art. 3, comma 1, lett. p) n. 4 l. 2 dicembre 2025, n. 181. [7] Le parole «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,» sono state sostituite alle parole «per i delitti» dall'art. 2, comma 11, lett. b), l. 27 settembre 2021, n. 134, in vigore dal 19 ottobre 2021. Precedentemente il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019. [8] Periodi aggiunti dall'art. 3, comma 1, lett. p) n. 5 l. 2 dicembre 2025, n. 181. [9] Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. InquadramentoLa norma contempla il potere del pubblico ministero di assumere informazioni da persone estranee al reato. L’assunzione di informazioniLe persone che il pubblico ministero ritiene a conoscenza dei fatti devono fornire il loro contributo conoscitivo. Chiamate a rendere le dichiarazioni non possono sottrarsi alla convocazione (art. 378) e devono rispondere secondo verità (art. 371-bis c.p.), ma l'arresto del flagrante reticente o del falso dichiarante non è in nessun caso ammesso (Cass. VI, n. 1332/1994). Il pubblico ministero può formulare le domande come meglio crede non operando per lui il divieto di cui all'art. 499 previsto per il solo esame dei testimoni (Cass. II, n. 1868/1993); trovano applicazione già in questa fase, però, le disposizioni degli artt. 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202, 203 (infra § “Casistica”). Alle persone già sentite dal difensore, inoltre, non può essere chiesto di riferire sulle domande formulate e sulle risposte date (analogo divieto è posto al difensore dall'art. 391-bis, comma 4; il pubblico ministero, inoltre, può vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto, imposto con decreto motivato, non può avere una durata superiore a due mesi; art. 391-quinquies). I commi 1-bis e 1-quater replicano il contenuto dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 351 al cui commento, pertanto, si rimanda. Libero di determinarsi come crede, anche nelle strategie investigative, il pubblico ministero è però vincolato al rispetto di tempi ristrettissimi quando si procede per uno dei delitti indicati nel comma 1-ter: entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, deve assumere (personalmente o delegando l'atto alla polizia giudiziaria) informazioni dalla persona offesa e, se diversa, anche da chi ha presentato querela, denunzia o istanza. Il termine può non essere rispettato solo per imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Più in generale, però, il mancato rispetto del termine non comporta alcuna conseguenza sulla validità e utilizzabilità delle dichiarazioni (Cass. V, n. 11430/2021, secondo cui la mancata escussione della persona offesa dal reato nel termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 362, comma 1-ter c.p.p., non impedisce l'applicazione di una misura cautelare personale nelle “more” dell'atto istruttorio, trattandosi di termine la cui inosservanza è priva di sanzione processuale). La violazione del termine, in disparte la sua rilevanza disciplinare, legittima il procuratore della Repubblica a revocare, con decreto motivato, l’assegnazione del fascicolo al magistrato del pubblico ministero che procede. Il procuratore assegna il procedimento a sé stesso o ad altro magistrato dell’ufficio che dovrà provvedere senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all’art. 362, comma 1-ter. Il magistrato “revocato” ha tre giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni (così l’art. 1, comma 1, lett. a, l. n. 122/2023, in vigore dal 30 settembre 2023, che ha modificato l’art. 2, d.lgs. n. 106/2006, aggiungendo il comma 2-bis che così recita: «Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale»). Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'art. 362, c. 1-ter, e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale (art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 106/2006, aggiunto dall’art. 1, l. n. 122/2023). Le dichiarazioni assunte dal pubblico ministero, documentate nei modi previsti dall'art. 373 (il dichiarante ne deve essere reso edotto), possono essere utilizzate ai fini delle contestazioni (art. 500) e, se ne ricorrono i presupposti, ne può essere data lettura ai fini della decisione (art. 500, commi 4 e 5). Ai fini della loro valutazione, le dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti non necessitano di riscontri che ne confermino l'attendibilità (Cass. S.U., n. 41461/2012 che ha escluso l'applicazione delle regole di giudizio dettate dall'art. 192, comma 3, alle dichiarazioni della persona offesa dal reato). Particolari modalità di assunzione delle informazioni da addetti ai servizi di informazione per la sicurezza o al Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) sono stabilite dall'art. 27, legge n. 124/2007. Le modifiche introdotte dalla legge n. 181/2025 (cd. legge sul femminicidio)La legge n. 181/2025 ha modificato il comma 1-ter nei termini che seguono: in caso di tentato omicidio, ha limitato l'ambito applicativo della norma ai soli casi di tentato omicidio aggravato commesso: (i) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; (ii) in occasione della consumazione di uno dei delitti previsti dagli artt. 572, 583- quinquies , 600- bis , 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.; (iii) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa; (iv) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; (v) contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta; ha invece ampliato l'ambito applicativo della norma ai casi di: (a) tentativo di femminicidio (delitto di nuovo conio di cui all'art. 577-bis c.p.); (b) interruzione di gravidanza non consensuale aggravata ai sensi del nuovo sesto comma introdotto dalla legge n. 181/2025; (c) diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti; (d) lesioni volontarie aggravate ai sensi del quarto comma dell'art. 584 c.p. (aggiunto dalla legge n. 181/2025). E' stato inoltre espressamente stabilito che, in tutti i casi previsti dal comma 1-ter, il pubblico ministero ha l'obbligo di procedere personalmente all'audizione della persona offesa che ne abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta; può derogarvi solo con decreto motivato delegando all'uopo la polizia giudiziaria, ma se si procede per il delitto di cui all'art. 612, comma 4, c.p. deve comunque procedere personalmente. A tale scopo, l'art. 90-bis.2 (anch'esso introdotto dalla legge n. 181/2025) stabilisce che la persona offesa dai delitti di violenza contro le donne e domestica (incluso il nuovo delitto di femminicidio in forma tentata), deve essere avvisata della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal PM. Il quarto comma dell'art. 612-bis c.p. è stato anche esso aggiunto dalla legge n. 181/2025 e prevede un consistente aumento di pena (da un terzo a due terzi) quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. E' la stessa circostanza aggravante aggiunta ai delitti di interruzione di gravidanza non consensuale (sesto comma) e di lesioni personali volontarie (quarto comma). L'obbligo di procedere alla audizione diretta della persona offesa presuppone una domanda motivata e tempestiva (non necessaria quando si procede per il delitto di cui all'art. 612-bis, comma 4, c.p.). Si tratta di requisiti volti a rendere non potestativo il diritto all'audizione ma la verifica della loro sussistenza potrebbe creare più problemi di quanti la loro previsione voglia risolvere essendo indefiniti i criteri in base ai quali la domanda può considerarsi motivata e, soprattutto, tempestiva. La norma non prevede conseguenze nel caso in cui all'audizione non proceda direttamente il pubblico ministero , ma si deve ritenere che la violazione dell'obbligo non determini la inutilizzabilità delle dichiarazioni ma esponga il magistrato a possibili rilievi disciplinari. In ogni caso, il Procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'art. 362, comma 1-ter. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica. Il Procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (art. 2, comma 2-bis, l. n. 106/2006, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), l. n. 181/2025). L'art. 6, comma 1-bis, l. n. 106/2006 (come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 181/2025), stabilisce, a sua volta, che il Procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell' articolo 362, c . 1-ter, e invia al Procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. In particolare, devono essere specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero. Profili di diritto intertemporaleIl comma 1-quater è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022 (art. 99-bis, d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. n. 162/2022, conv. con modif., dalla legge n. 199/2022). Trattandosi di norma processuale, se ne deve ritenere l'applicabilità a tutti i procedimenti pendenti alla data del 30 dicembre 2022 e, dunque, a tutti gli atti da compiere successivamente a tale data. CasisticaNon ha facoltà di astenersi dal deporre, e conseguentemente non ha diritto a ricevere l'avviso di cui all'art. 199, comma 2, c.p.p., il prossimo congiunto dell'imputato che sia al contempo altresì prossimo congiunto della persona offesa dal reato (Cass. I, n. 27129/2020). La previsione della possibilità di costringere il dichiarante ad indicare la fonte dell'informazione ex art. 200, comma 3, c.p.p. non trova applicazione nella fase delle indagini preliminari bensì nel solo giudizio (Cass. VI, n. 5782/2020). La nullità prevista dall'art. 199 c.p.p., conseguente all'omissione dell'avvertimento riguardante la facoltà di astensione dal deporre (o rendere sommarie informazioni al P.M., exart. 362 c.p.p., o alla Polizia Giudiziaria, exart. 351, primo comma, u.p. c.p.p.) per i prossimi congiunti dell'imputato e dell'indagato, è una nullità relativa che, quindi ai sensi dell'art. 182 c.p.p. deve essere eccepita dalla parte che assiste (e a maggior ragione, partecipa) all'atto prima del compimento dello stesso (Cass. V, n. 5404/1997). La previsione contenuta nella seconda parte dell'art. 362 c.p.p. mira ad impedire al P.M. di richiedere alle persone già sentite dal difensore informazioni sul contenuto specifico delle domande alle stesse precedentemente rivolte e delle risposte date in sede di indagini difensive, ma non preclude al P.M. la possibilità di rivolgere alle stesse domande pertinenti al medesimo tema di indagine (Cass. VI, n. 10776/2009 che ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese al P.M. da persone informate sui fatti vertenti sull'attendibilità dell'alibi fornito dall'imputato in ordine al quale erano state in precedenza sentite dal difensore ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p.). Non determina la nullità o l'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ministero durante le indagini preliminari la presenza di persone diverse, non direttamente coinvolte nell'attività di assunzione di informazioni, in quanto non prevista dalla legge (Cass. I, n. 19745/2007 in fattispecie in cui alla raccolta delle dichiarazioni aveva presenziato il padre del testimone). Non sussiste ipotesi di nullità o inutilizzabilità con riguardo a verbali di dichiarazioni rese al P.M., redatti e sottoscritti dal solo magistrato e non dall'ausiliario, a causa della sua assenza, poiché la mancata compilazione del verbale da parte dell'ausiliario costituisce mera irregolarità (Cass. III, n. 13470/2016). BibliografiaMari A., sub art. 362, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Vol. V, Milano, 2017. |