Codice di Procedura Penale art. 368 - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro (1).Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro (1). 1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre [253 s.] il sequestro richiesto dall'interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari [328]. (1) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 19 2 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274. InquadramentoLa norma in commento attribuisce alle parti il potere di sollecitare l’adozione di un atto di indagine da parte del pubblico ministero la cui mancata adozione potrebbe comportare la dispersione del corpo del reato o di una cosa ad esso pertinente. Di qui il previsto sindacato sulla decisione negativa del P.M. e la attribuzione al GIP di un potere “sostitutivo”. La richiesta di sequestro probatorioIl pubblico ministero è il titolare dell'azione penale ed è perciò il dominus delle indagini preliminari che svolge nella prospettiva del suo fruttuoso esercizio. L'ordinamento processuale penale gli attribuisce penetranti ed esclusivi poteri istruttori non esercitabili nemmeno dal difensore della persona sottoposta alle indagini. I difensori hanno solo un potere di sollecitazione del compimento dell'atto, ma non di adozione. L'art. 368 consente agli interessati di sollecitare l'adozione di un decreto di sequestro probatorio ma l'intenzione del pubblico ministero di non darvi corso non chiude la questione perché il richiedente può ricorrere al giudice per le indagini preliminari per opporsi a tale decisione. Il giudice per le indagini preliminari è chiamato a svolgere un ruolo non dissimile da quello che gli è attribuito nell'incidente probatorio. Egli potrà, con provvedimento adottato de plano, rigettare l'opposizione oppure accoglierla, disponendo senz'altro il sequestro probatorio. In ogni caso la sua decisione non è impugnabile (Cass. III, n. 42969/2007; Cass. VI, n. 2881/2003), a meno che non sia abnorme (si veda la giurisprudenza riportata nella Casistica). CasisticaIl disposto dell’art. 368 c.p.p. che fa obbligo al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, di trasmettere al giudice per le indagini preliminari le richieste di sequestro, presentate dagli interessati, che non intende accogliere si riferisce esclusivamente alle richieste di sequestro probatorio ai sensi degli artt. 253 e 365 del codice di procedura penale, e non a quelle di sequestro preventivo, in quanto, solo in relazione al sequestro probatorio, il legislatore ha inteso rimettere al giudice per le indagini preliminari l’apprezzamento finale sulla prova che il comportamento del pubblico ministero potrebbe far disperdere con eventuale pregiudizio anche per la persona sottoposta alle indagini (Cass. S.U., n. 4/1990). L’applicabilità del sequestro preventivo postula come indefettibile presupposto la domanda del pubblico ministero (Cass. II, n. 25375/2015 che ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP a seguito di domanda del querelante sulla quale il Pubblico Ministero aveva espresso parere negativo ai sensi dell’art. 368 c.p.p.). È abnorme il provvedimento con il quale il Gip, richiesto ai sensi dell’art. 368 di emettere un provvedimento di sequestro probatorio, abbia restituito gli atti al P.M. segnalando la necessità di una più precisa indicazione delle generalità degli imputati (Cass. II, n. 21634/2004). In tema di sequestro probatorio, ai sensi dell’art. 368 c.p.p., il pubblico ministero che non intenda accogliere le istanze degli interessati deve trasmetterle al giudice per le indagini preliminari affinché valuti l’opportunità di acquisire una prova che il comportamento del pubblico ministero potrebbe far disperdere, con eventuale pregiudizio anche per la persona sottoposta alle indagini; è pertanto abnorme, in quanto suscettibile di creare una stasi nell’adozione dell’atto in questione, il comportamento del gip che, pur avendo ritenuto necessario acquisire attraverso il sequestro probatorio la documentazione sollecitata, restituisca gli atti al pubblico ministero perché proceda in tal senso (Cass. IV, n. 4395/2000). BibliografiaMari A., Sub artt. 368, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Vol. V, Milano, 2017 |