Codice di Procedura Penale art. 370 - Atti diretti e atti delegati.Atti diretti e atti delegati. 1. Il pubblico ministero compie personalmente [1034, 2473, 2533, 2542] ogni attività di indagine [358]. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini [364] che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore 1. 1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 12. 2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell'articolo 133-ter in quanto compatibili 3. 2-bis. Se si tratta del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero4. 2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 3575. 3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora non ritenga di procedere personalmente e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo [3985, 6553] 6. 4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini [326, 358].
[1] Comma così sostituito dall'art. 5 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356. [2] Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. d), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. [3] Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. d), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha aggiunto le parole: «e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell'articolo 133-ter in quanto compatibili» dopo le parole: «365 e 373». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. [4] Le parole «del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati,» sono state sostituite alle parole «di uno dei delitti» dall'art. 2, comma 11, lett. c), l. 27 settembre 2021, n. 134, in vigore dal 19 ottobre 2021. Precedentemente il comma era stato inserito dall'art. 3, comma 1, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019. [5] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019. [6] Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. d), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, dopo le parole: «altro tribunale,» ha soppresso le parole: «il pubblico ministero,» e dopo le parole: «procedere personalmente», ha inserito le parole: «e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Precedentemente, il comma era stato modificato dall'art. 183 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. InquadramentoÈ norma organizzativa che parte da una constatazione inespressa: l’impossibilità del pubblico ministero di procedere personalmente a ogni attività di indagine (e per ogni indagine a lui affidata). È anche norma di indirizzo che impone accelerazioni investigative quando si procede per determinati reati. Gli atti di indagine delegatiLa norma si pone in linea di continuità con gli artt. 55, comma 2, e 348, comma 3: compito della polizia giudiziaria è anche quello di dar corso agli specifici atti di indagine delegati dal pubblico ministero e alle direttive da questi impartite. Gli atti di indagine delegabili dal P.M. sono tutti quelli che egli potrebbe compiere personalmente, anche il conferimento dell'incarico al consulente da lui già nominato (infra, § “Casistica”). Anche gli interrogatori ed i confronti ai quali sia chiamato a partecipare la persona sottoposta alle indagini possono essere delegati, all'unica condizione che quest'ultima si trovi in stato di libertà. Nel resto, gli atti di indagine delegati sono in tutto e per tutto considerati, quando ad adempimenti preliminari e alle modalità della loro assunzione, atti propri del P.M., con conseguente diretta applicazione degli artt. 364, 365 e 373. L'interrogatorio delegato dal pubblico ministero interrompe il corso della prescrizione al pari di quello assunto direttamente dal P.M. (art. 160, comma 2, c.p., come modificato dall'art. 1, comma 12, l. n. 103/2017, con effetto per i fatti commessi dopo il 3 agosto 2017) Per i reati di cui al comma 2-bis (cd. Codice rosso), la polizia giudiziaria deve procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati, fermo restando che, se si tratta di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denunzia, querela o istanza, il termine è di tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato (art. 362). La documentazione dell'attività di indagine deve essere sollecitamente posta a disposizione del pubblico ministero nei modi stabiliti dall'art. 357. La delega di indagine (ancor meno la direttiva) non priva la polizia giudiziaria del potere di svolgere di iniziativa ogni attività conseguente all'assunzione/esecuzione dell'atto, con l'unico limite rappresentato dalla necessità di informarne prontamente il pubblico ministero (art. 348, al cui commento si rinvia). La cd. Riforma Cartabia ha modificato l'art. 370 introducendo la possibilità che l'interrogatorio della persona sottoposta a indagini, anche quello delegato alla PG, si svolga a distanza se quest'ultima e il difensore vi acconsentono (comma 1-bis, aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022). In caso di interrogatorio a distanza delegato, la polizia giudiziaria deve osservare le norme di cui all'art. 133-ter per quanto compatibili. Per il compimento di singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero che non ritenga di dover procedere personalmente, può delegare il pubblico ministero presso il tribunale del luogo, ferma restando la possibilità (adesso consentita) di procedere personalmente all'interrogatorio a distanza della persona sottoposta alle indagini (comma 3, come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022). Il P.M. “delegato” , diversamente dalla PG, non può compiere atti di indagine ulteriori rispetto a quello richiesto, ma in ossequio al principio di completezza e continuità delle indagini, in caso di urgenza o per altri gravi motivi, può compiere di propria iniziativa gli atti che a seguito dello svolgimento di quelli delegati appaiono necessari ai fini delle indagini. In ogni caso, gli atti svolti di iniziativa dal P.M. delegato, in mancanza di un'espressa previsione, non sono inutilizzabili. Un particolare divieto di delega del compimento di atti ad altro pubblico ministero è stabilito dall'art. 371-bis, ultimo comma, in caso di avocazione delle indagini da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Profili di diritto intertemporaleI commi 1-bis e 2 sono stati, rispettivamente, aggiunto (il comma 1-bis) e modificato (comma 2) dall'art. 18, comma 1, lett. d), n. 1 e n. 2, d.lgs. n. 150/2022, entrato in vigore il 30/12/2022 (art. 99-bis, d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. n. 162/2022, conv. con modif., dalla legge n. 199/2022). Trattandosi di norme processuali, se ne deve ritenere l'applicabilità a tutti i procedimenti pendenti alla data del 30/12/2022 e, dunque, a tutti gli atti da compiere successivamente a tale data. CasisticaIl pubblico ministero può delegare ad organi di polizia giudiziaria aventi competenze limitate specifiche attività di indagine, anche se esorbitanti dagli ambiti (di spazio, tempo o materia) fissati dalla legge per l'esercizio delle funzioni generali di polizia di cui all'art. 55, comma 1, c.p.p. (Cass. 1080/2023 in fattispecie relativa a indagini delegate a ufficiali di polizia giudiziaria del corpo della capitaneria di porto, riguardanti reati comuni di falso, non rientranti nelle materie individuate dall'art. 1235 cod. nav.). In tema di rilievi tecnici delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 370 c.p.p. (nella specie, prelievo di campioni), non sussiste obbligo di dare avviso all'indagato, presente al compimento dell'atto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p. (Cass. III, n. 10400/2021 che ha chiarito che il legislatore ha previsto l'avviso ex art. 114 cit. soltanto in relazione agli atti di cui all'art. 356 c.p.p. in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell'operato della polizia giudiziaria). La necessità che la delega alla polizia giudiziaria per l'espletamento di un atto di indagine sia conferita dal pubblico ministero con un provvedimento formale sussiste nel solo caso in cui si prospetti l'esigenza di verificare la natura degli adempimenti delegati ed i limiti della delega, non anche quando quest'ultima riguardi un atto bene individuato, disciplinato da norme di garanzia che ne regolano l'assunzione (Cass. V, n. 14464/2011 che ha ritenuto legittima la delega per l'espletamento di un interrogatorio dell'indagato genericamente menzionata all'interno del verbale dell'atto che si assumeva delegato). Nel caso di delega del pubblico ministero alla polizia giudiziaria per il compimento di un atto, il momento rilevante per individuare il difensore legittimato a ricevere la notifica dell'atto non è quello dell'adozione della delega, ma quello in cui l'autorità delegata l'ha effettivamente eseguita (Cass. V, n. 45462/2019 che ha ritenuto tale principio applicabile anche al caso di invito a rendere l'interrogatorio emesso a firma del pubblico ministero, ma trasmesso alla polizia giudiziaria, delegata all'esecuzione, senza indicazione di data, ora e luogo di assunzione da individuarsi autonomamente dall'autorità delegata); si veda però, Cass. II, n. 38619/2007, secondo cui, invece, l'art. 370 c.p.p. presuppone un atto formale di delega contenente l'espressa indicazione degli adempimenti delegati ed i limiti della delega, necessario anche al fine di documentare l'ottemperanza alla delega ricevuta; ne consegue che la delega orale deve ritenersi inesistente). La scelta del pubblico ministero di delegare un accertamento tecnico alla polizia giudiziaria, ex art. 370 c.p.p., anziché procedere alla nomina di un consulente tecnico, exartt. 359 o 360 c.p.p., non determina l'inutilizzabilità dei risultati, purché siano comunque rispettate le garanzie previste a tutela dell'indagato (Cass. I, n. 52872/2018che ha escluso che, in relazione alle verifiche genotipiche su tracce di DNA rinvenute sul corpo della vittima di un omicidio, delegate dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria, fossero state violate le garanzie difensive dell'imputato che, all'epoca degli accertamenti, non era ancora indagato ed era stato identificato solo a distanza di tre anni). Integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. l'inottemperanza, senza giustificato motivo, della persona informata sui fatti all'invito a presentarsi alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero all'assunzione di sommarie informazioni, non potendo in questi casi la polizia giudiziaria procedere all'accompagnamento coattivo dell'interessato (Cass. I, n. 6595/2016). Non integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. l'inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all'invito a presentarsi per rendere interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero , a cui si rimedia eventualmente per mezzo dell'accompagnamento coattivo (Cass. I, n. 47105/2009; Cass. I, n. 51766/2013). Sono utilizzabili le dichiarazioni rese dall'indagato, detenuto per altra causa, nel corso dell'interrogatorio delegato dal P.M. alla polizia giudiziaria (Cass. V, n. 31819/2014); in senso contrario, Cass. III, n. 25709/2011 secondo cui sono affette da inutilizzabilità patologica le dichiarazioni dell'indagato in stato di restrizione domiciliare cautelare rese nel corso dell'interrogatorio, delegato dal P.M. alla polizia giudiziaria, essendo suscettibili di delega i soli interrogatori di indagati che si trovino in stato di libertà; Cass. I, n. 42748/2003, secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese, nel corso dell'interrogatorio delegato dal pubblico ministero ad un ufficiale della polizia giudiziaria, in violazione dell'art. 370, comma 1, c.p.p., da un collaboratore di giustizia che non si trovi in stato di libertà non sono utilizzabili ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali. BibliografiaMari A., sub art. 370, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Vol. V, Milano, 2017. |