Codice di Procedura Penale art. 372 - Avocazione delle indagini.

Aldo Aceto

Avocazione delle indagini.

1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando [51 2, 412; 258 4 trans.]:

a) in conseguenza dell'astensione [52] o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione [53 2];

b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere a), b), d), e) [53 3].

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza [380] e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate [371 2], non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati [371-bis; 118-bis att.] 1.

 

[1] Il comma 1-bis, già inserito dall'art. 3 d.l. 9 settembre 1991, n. 292, conv., con modif., nella l. 8 novembre 1991, n. 356, è stato poi così sostituito dall'art. 8 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Si tenga presente che la disciplina, in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 151 d.l. n. 367, cit., si applica «solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto», e cioè a partire dal 22 novembre 1991. Si veda inoltre l'art. 16 d.l. n. 367, cit., sub art. 371-bis alla nota 1.

Inquadramento

La norma contempla e disciplina il potere del procuratore generale presso la Corte di appello di avocare le indagini.

Il potere di avocazione

Il norma in commento non è l'unica a prevedere l'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale presso la corte di appello (per le diversi ipotesi contemplate dall'art. 412, si rinvia al relativo commento).

Essa è strutturata in due parti:

la prima (comma 1, lett. a e b) disciplina il caso della impossibilità di sostituire il magistrato del pubblico ministero titolare delle indagini astenuto o incompatibile e quella del magistrato incompatibile ai sensi dell'art. 36, lett. a), b), d) ed e), non sostituito dal capo dell'ufficio;

la seconda (comma 1-bis) disciplina l'ipotesi del mancato coordinamento degli uffici del distretto che conducono indagini collegate relative ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, e 422 del codice penale. L'avocazione è consentita quando non risulta effettivo il coordinamento previsto dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.

In entrambi i casi l'avocazione è disposta con decreto motivato, assunte, quando occorre, le necessarie informazioni.

A seguito dell'avocazione, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello (art. 51, comma 2).  

Bibliografia

Mari A., sub art. 372, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Vol. V, Milano, 2017.

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