Codice di Procedura Penale art. 382 - Stato di flagranza.

Sergio Beltrani

Stato di flagranza.

1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria [55], dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (1).

2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

(1) Per alcune ipotesi in cui può essere ritardato l'arresto, v. sub art. 380 . Per una equiparazione allo stato di flagranza v.: in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri, l’art. 14, commi 7-bis e 7-ter, d.lg.s. 25 luglio 1998, n. 286; in tema di manifestazioni sportive, l’art. 8, comma 1-ter, l. 13 dicembre 1989, n. 401 e art. 10, comma 6-quater, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 , conv., con modif., in l. 18 aprile 2017, n. 48.

Inquadramento

L'art. 382 del nuovo codice di rito, sotto la rubrica “stato di flagranza”, continua a disciplinare non solo la flagranza in senso stretto, che rispecchia la condizione di colui che viene colto nell'atto di commettere il reato, ma anche la “quasi flagranza”, che riguarda le due forme successive al reato, caratterizzate dall'inseguimento e dalla sorpresa con cose o tracce relative al reato appena commesso.

La disposizione definisce lo stato di flagranza, costituente presupposto necessario di ogni forma di arresto, «con una formula che elimina la rilevata “ambiguità” della locuzione “È flagrante il reato che si commette attualmente” usata dall'art. 237 del c.p.p. del 1930, centrando la definizione sul concetto di sorpresa; unifica le ipotesi di flagranza in considerazione degli effetti che ne conseguono e restringe la possibilità di interpretazioni estensive cui potevano dar luogo le espressioni “immediatamente dopo il reato” e “abbia commesso poco prima il reato”, contenute nell'art. 237 c.p.p. 1930. Nella nuova formulazione, infatti, si fa riferimento all'inseguimento effettuato “subito dopo” il reato e alla sorpresa del reo con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato “immediatamente prima”» (così la Relazione al Progetto preliminare del c.p.p., 214).

La flagranza:nozione

È in stato di flagranza il soggetto che viene colto nell'atto di commettere il reato: “ricorre l'ipotesi della flagranza, di cui all'art. 382 c.p.p., quando il soggetto sia stato colto dalla polizia giudiziaria nell'atto di commettere il reato e, subito identificato in loco, immediatamente condotto in caserma e ivi trattenuto in arresto, a distanza di poche ore dalla sorpresa, dopo lo espletamento di accertamenti compiuti, senza soluzione di continuità, al fine di qualificare la gravità del fatto” (Cass. V, n. 798/1993).

La quasi flagranza: nozione

È in stato di flagranza anche il soggetto che, subito dopo il reato:

– è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone;

– è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima:

Questa duplice situazione viene definita in dottrina “quasi flagranza”.

Secondo la giurisprudenza, lo stato di quasi flagranza ricorre quando la polizia giudiziaria procede all’arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità (Cass. VI, n. 17709/2016: fattispecie in cui la S.C., annullando senza rinvio il provvedimento del g.i.p., ha configurato, in assenza di interruzione delle ricerche degli organi investigativi, lo stato di quasi flagranza in un caso di arresto, susseguente ad inseguimento, effettuato da agenti di P.G. immediatamente sopraggiunti in ausilio dei colleghi per primi intervenuti).

Un più recente orientamento (Cass. V, n. 6421/2024) ha ritenuto che ricorre lo stato di quasi flagranza nel caso in cui l'individuazione del responsabile avvenga, poco dopo la commissione di un furto, attraverso un dispositivo elettronico di geolocalizzazione posto sul bene oggetto di sottrazione, in quanto l'arresto è stato eseguito a seguito di un inseguimento "virtuale", non integrante un atto di indagine della polizia giudiziaria.

L'inseguimento dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone

È configurabile la c.d. “quasi flagranza” soltanto nei casi in cui l'inseguimento dell'indagato abbia luogo subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, pur se non coincidano il soggetto inseguitore e quello che procede all'arresto (Cass. V, n. 12767/2020: fattispecie in cui il dipendente di un negozio, dopo aver assistito al furto di alcuni oggetti, aveva inseguito l'autore senza perderlo di vista, fino all'arrivo della polizia; Cass. V, n. 34326/2020: fattispecie nella quale la vittima, dopo aver assistito al furto di alcuni attrezzi da lavoro nella propria abitazione, aveva inseguito gli autori senza perderli di vista, bloccandone l'auto fino all'arrivo della polizia giudiziaria).

La sorpresa con cose o tracce dalle quali appaia che l’arrestato abbia commesso il reato immediatamente prima

Ricorre lo stato di quasi-flagranza nel caso in cui l'indagato sia sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose e tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto” (Cass. VI, n. 25331/2021: fattispecie in cui la S.C., in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente la polizia giudiziaria avesse proceduto all'arresto nella quasi flagranza del reato di lesioni, dal momento che l'indagato aveva dichiarato spontaneamente agli operanti “state cercando me” e recava sulla gamba il segno del morso infertogli dalla vittima nella colluttazione, quali tracce della contiguità temporale tra il fatto-reato e la constatazione degli operanti).

La nozione di ”cose dalle quali emerga che un soggetto abbia commesso il reato” non coincide necessariamente con il compendio dello stesso (Cass. II, n. 37303/2019: fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto integrata la quasi flagranza in un caso nel quale l'autore di una rapina era stato arrestato dalla polizia grazie alla descrizione del vestiario operata dalla vittima nella quasi immediatezza del fatto, congiuntamente al ritrovamento della borsa della persona offesa abbandonata sulla via di fuga).

La nozione di “tracce del reato” non va considerata in senso solo letterale del termine, quale indizio materiale della perpetrazione del reato, ma può ricomprendere anche l'atteggiamento tenuto dall'autore del fatto o dalla persona offesa che costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore della avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto al momento dell'intervento dalla polizia giudiziaria (Cass. V, n. 3719/2020: fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittimo l'arresto in quasi flagranza per lesioni personali, perpetrate dal marito in danno della moglie, operato, oltre che sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del referto, anche grazie a quanto percepito dalla polizia giudiziaria al momento dell'intervento, essendosi la vittima chiusa a chiave nella camera da letto mentre l'indagato, completamente nudo, inveiva contro di lei).

  La dottrina (Bonetto 1968, 766) ha evidenziato che le “tracce del reato” devono essere connotate da una consistenza oggettiva, e consistere in elementi tangibili, e non possono, quindi, avere natura meramente “psichica”: ad esempio, secondo la giurisprudenza, legittimamente il giudice di merito individua lo stato di quasi-flagranza nella situazione caratterizzata dal ritrovamento, ad opera della polizia giudiziaria, subito dopo il fatto e su segnalazione di un terzo, dell'arma da fuoco da cui era partito il colpo che aveva provocato lesioni alla vittima, in un campo nel quale lo stesso indagato aveva fatto ritrovare le munizioni dell'arma medesima; situazione ritenuta correttamente indicativa della disponibilità dell'arma che rientra tra le cose o tracce dalle quali appare che l'arrestato abbia commesso il fatto immediatamente prima (Cass. I, n. 2493/1994).

  Secondo la giurisprudenza, la “quasi flagranza” presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato; risulta, pertanto, illegittimo l'arresto operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza” (Cass. S.U., n. 39131/2016: fattispecie nella quale l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore; conforme, Cass. IV, n. 23162/2017: fattispecie relativa al reato di fuga dopo un incidente stradale, in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure l'ordinanza di non convalida dell'arresto in quanto eseguito all'esito di investigazioni durate circa ventuno ore, con assunzione di sommarie informazioni e verifiche sui veicoli coinvolti).

È, conseguentemente, illegittimo anche l'arresto operato dalla polizia giudiziaria che sia pervenuta all'individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine consistita nell'assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall'art. 382, e alle conseguenti valutazioni, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Cass. IV, n. 36169/2021: fattispecie relativa ad un arresto per il reato di omicidio stradale, operato il giorno successivo al fatto, nella quale gli operanti – tramite il numero di targa, loro riferito da una persona che aveva assistito all'incidente, e le informazioni acquisite dalla formale intestataria dell'autovettura – avevano individuato e raggiunto presso la sua abitazione il conducente del veicolo, il quale aveva confessato il reato e condotto gli agenti nel luogo in cui aveva nascosto il mezzo, sul quale erano presenti tracce riconducibili al sinistro).

  Secondo un più recente (e difforme rispetto al dictum delle Sezioni Unite) orientamento, peraltro, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. “quasi flagranza” costituita dalla “sorpresa” dell'indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede – a differenza del caso dell'inseguimento – che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Cass. IV, n. 53553/2017: fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto in flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, venivano sopresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell'autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l'altro presso l'ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate).

È stato, pertanto, ritenuto legittimo l'arresto in quasi flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dall'autore del fatto sorpreso con tracce del reato, nell'immediatezza dello stesso (Cass. V, n. 11000/2020: fattispecie relativa ad arresto di persona trovata in possesso di un grosso quantitativo di frutta, per sua stessa ammissione sottratta poco prima da un frutteto; conforme, Sez. II, n. 19948/2017: fattispecie in cui la S.C., in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, di un soggetto – peraltro reo confesso – sorpreso, durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un'autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina).

La c.d. “quasi flagranza” andrebbe esclusa se la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca e implichi apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione (Cass. IV, n. 5349/2020: fattispecie in cui la S.C. ha annullato l'ordinanza di convalida dell'arresto dell'indagato trovato in possesso di una banconota di cinquanta euro, operato dalla polizia giudiziaria all'uscita di un ristorante, dopo che il proprietario del locale aveva riferito che un suo collaboratore aveva visto l'arrestato sottrarre una banconota del medesimo taglio dal bancone dell'esercizio commerciale, attesa la natura fungibile del bene il cui possesso non può di per sé dirsi ingiustificato).

Casistica

Violazione di sigilli

Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell’autorità; ne consegue che lo stato di flagranza per tale reato, può essere ritenuto sussistente dal giudice della convalida con riferimento, non solo al momento della materiale rottura dei sigilli, ma anche a quello in cui l’indagato si sia introdotto o stia facendo uso dell’immobile in violazione del vincolo di indisponibilità sullo stesso (Cass. III, n. 3545/2016).

Rapina

È legittimamente convalidato l'arresto, nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata, eseguito da una pattuglia della polizia che, a seguito di telefonata al 113, dopo aver inseguito l'auto segnalata, bloccava uno dei malviventi e rinveniva nell'auto la refurtiva appena trafugata, oltre agli strumenti utilizzati per la commissione del reato (Cass. II, n. 20687/2017).

In tema di rapina impropria il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della “flagranza” o “quasi flagranza” e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (Cass. II, n. 40421/2012).

Riciclaggio

Il reato di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive (Cass. II, n. 29611/2016: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto configurabile la flagranza del delitto di riciclaggio con riferimento al rinvenimento presso un deposito di diverse autovetture provento di furto, private della targa ed occultate in un container, in quanto condotte tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei mezzi, prodromiche al successivo trasporto degli stessi presso il porto e la definitiva loro destinazione in paese extracomunitario).

Circolazione stradale

 In caso di incidente stradale con danno alle persone, l'esclusione dell'arresto del conducente che si metta a disposizione della polizia giudiziaria nelle ventiquattr'ore, previsto dall'art. 189, comma 8-bis, cod. strada, non contraddice la sussistenza delle condizioni di quasi flagranza di cui all'art. 382, ma le dà per presupposte; affinché, quindi, possa procedersi all'arresto in esito al delitto di fuga o di omissione di soccorso, devono ugualmente sussistere tutte le condizioni di flagranza o di quasi flagranza, in presenza delle quali il responsabile potrà evitare l'arresto, ponendosi a disposizione della polizia giudiziaria entro le ventiquattr'ore (Cass. IV, n. 29759/2017).

È stata annullata l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in un caso di incidente stradale con fuga del conducente, non ne aveva convalidato l'arresto in considerazione del lasso di tempo trascorso dal fatto alla redazione del verbale di arresto, nonostante la polizia fosse giunta sul posto pochi minuti dopo i fatti e, senza intervalli temporali, avesse proceduto all'accertamento dei fatti che aveva, sempre senza soluzione di continuità, condotto all'identificazione dell'autore del reato ed alla sua apprensione presso l'abitazione (Cass. IV, n. 1797/2019).

La flagranza nei reati permanenti

Nel reato permanente, lo stato di flagranza dura fino a quando non sia cessata la permanenza.

In caso di reato di natura permanente, può riconoscersi la sussistenza della flagranza, quando è decorso solo il tempo necessario all'espletamento di attività di indagine dirette a rintracciare il responsabile (Cass. VI, n. 8015/2003: fattispecie di detenzione nella propria abitazione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio, con riferimento alla quale si è ritenuto che il tempo decorso tra il rinvenimento della sostanza e l'arresto, impiegato per rintracciare il proprietario, non avesse fatto venir meno l'attualità del reato).

Il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione: per tale ragione, va ritenuta tempestiva la querela per il reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l'occupazione (Cass. II, n. 41401/2010).

Casistica

 

Associazione per delinquere

Non è consentito l'arresto in flagranza del reato di associazione a delinquere, di cui all'art. 416 c.p., qualora gli agenti, nell'immediatezza del fatto, non abbiano acquisito elementi di assoluta evidenza ed indicativi di una stabile struttura organizzativa volta alla realizzazione di un programma criminoso oggetto del vincolo associativo, in modo da consentire di escludere la sussistenza del mero concorso di persone nel reato (Cass. VI, n. 8694/2018: fattispecie in cui la S.C. ha confermato l'ordinanza con la quale il g.i.p. aveva escluso la flagranza del reato associativo finalizzato alla corruzione elettorale, contestato nei confronti di tre indagati sorpresi mentre erano intenti a suddividere numerosissime tessere elettorali a seconda delle indicazioni di voto cui i titolari delle stesse si sarebbero dovuti attenere).

Possesso di carte di provenienza illecita

Il reato di possesso di carta di credito di provenienza illecita (art. 493-ter c.p.. già art. 55, comma 9, D. Lgs. n. 231 del 2007), ha natura permanente, con la conseguenza che lo stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382, comma 2, perdura fintanto che non sia cessata la permanenza (Cass. II, n. 44663/2016).

La flagranza nei reati abituali

È consentito procedere all'arresto in flagranza, ove sia contestato un reato abituale, anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto deriva da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui egli non abbia assistito personalmente, purché tale soggetto assista ad una frazione dell'attività delittuosa, che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitualità richiesta dalla norma, ovvero sorprenda il reo con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima (Cass. V, n. 7915/2019: fattispecie in tema di atti persecutori ex art. 612-bis c.p.).

Casistica

 

Maltrattamenti in famiglia

E' configurabile lo stato di quasi flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia purché:

a ) il singolo episodio lesivo risulti non isolato ma costituisca l'ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi;

b ) l'episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e l'autore di esso si sia dato alla fuga ovvero sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che egli abbia appena commesso il reato (Cass. VI, n. 21900/2014: nella fattispecie, la S.C. ha escluso la quasi flagranza per essere stato il ricorrente arrestato nel corso di incontro concordato telefonicamente con la P.G. procedente; Cass. VI, n. 44090/2014: nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il G.i.p. avesse escluso la quasi flagranza in relazione ad arresto eseguito per fatti già avvenuti al momento dell'intervento della P.G. ed in presenza di un atteggiamento genericamente “aggressivo” dell'imputato, ma non connotato da minacce o ingiurie alla persona offesa).

Si è, in seguito, precisato che è configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia allorché il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti (Cass. VI, n. 7139/2019: fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che correttamente era stata desunta la flagranza del reato sulla base della constatazione da parte delle forze dell'ordine delle condizioni dell'abitazione, delle modalità con le quali era stato richiesto l'intervento d'urgenza, delle condizioni soggettive della persona offesa, costretta a rifugiarsi presso una vicina per sottrarsi all'aggressione del figlio il quale, anche alla presenza degli agenti, non aveva esitato ad inveire contro la madre, ingiuriandola con epiteti vari).

Atti persecutori

È consentito procedere all'arresto in flagranza per il delitto di atti persecutori attesa la natura abituale del reato, anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto deriva da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui non abbia assistito personalmente, purché egli assista ad una frazione dell'attività delittuosa, che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitualità richiesta dalla norma, ovvero sorprenda il reo con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima (Cass. V, n. 19759/2019: fattispecie in cui la S.C. ha confermato l'arresto in flagranza di persona vista dalla polizia giudiziaria mentre si disfaceva di un coltello utilizzato per minacciare una persona, la quale aveva in precedenza sporto più denunce con riferimento a precedenti condotte di minacce e di tentata intrusione nella sua abitazione ascrivibili alla medesima persona).

I casi di c.d. “flagranza differita”previsti dalla legislazione speciale

L'art. 230 disp. coord. c.p.p. aveva previsto l'osservanza delle disposizioni codicistiche in tema di arresto (e di fermo) anche in tutti i casi nei quali leggi o decreti previgenti prevedessero ipotesi di arresto (o di fermo) fuori dai casi di flagranza, per delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.

In seguito, numerose leggi speciali hanno previsto nuove ed ulteriori fattispecie di arresto fuori dalla flagranza; a titolo meramente esemplificativo, per la loro frequenza, vanno ricordati:

– l'arresto della persona resasi responsabile del delitto di evasione (ex art. 3 d.l. n. 152 del 1991, conv. In l. n. 203 del 1991);

– l'arresto fuori dai casi di flagranza per una serie di delitti indicati dall'art. 71, comma 1, D. lgs. n. 159 del 2011, se commessi da persona sottoposta a misura di prevenzione (art. 71, coma 2, stesso d.lgs.).

L’arresto in c.d. “flagranza differita” per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive

L'arresto in c.d. “flagranza differita” è stato previsto per i reati commessi durante o a causa di manifestazioni sportive dall'art. 1, comma 1, lett. f), d.l. n. 336 del 2001, conv., con modif., in l. n. 377/2001, aggiungendo all'art. 8 l. n. 401/1989 un nuovo comma 1-bis che lo disciplinava (stabilendo che, «Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria, qualora non sia possibile procedere nell'immediatezza ma siano stati acquisiti elementi dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore del reato, può comunque eseguire l'arresto entro e non oltre il termine delle successive quarantotto ore»; il successivo comma 1-ter prevede che, «Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto».

Quattro sono, pertanto, i presupposti che possono legittimare in materia l'arresto in “flagranza differita”, non alternativi, perché devono concorrere:

– la flagranza di uno dei reati-presupposto indicati dal citato comma 1-bis;

– l'impossibilità di procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica;

– l'acquisizione di elementi dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore del reato (sarà, all'uopo, necessario valorizzare documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente che l'arrestando risulti autore del fatto);

– l'esecuzione dell'arresto entro e non oltre il termine delle quarantotto ore dalla commissione del fatto-reato.

Trattasi di presupposti la cui concorrenza andrà verificata dal giudice della convalida; l'equiparazione normativa tra il vero e proprio arresto in flagranza e l'arresto in flagranza differita consente di ritenere che anche per quest'ultimo sia consentito instaurare il giudizio direttissimo.

  Secondo la giurisprudenza, ai fini della legittimità dell'arresto ritardato, eseguito in occasione di manifestazioni agonistiche, ai sensi dell'art. 8, comma 1-ter, l. n. 401/1989, l'impossibilità di procedere all'arresto nell'immediatezza per “ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica” deve essere desunta da specifici elementi di fatto, essendo, altresì, necessaria la ricorrenza di motivi di necessità e di urgenza tali da imporre un intervento oltre i termini previsti per l'arresto immediato, senza la possibilità di attendere l'attivazione dell'ordinario procedimento di richiesta di emissione di una misura cautelare (Cass. VI, n. 2633/2015: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto illegittima l'ordinanza di convalida di un arresto differito motivata solo in relazione alla identificazione tardiva dell'imputato, avvenuta solo dopo la visione dei filmati).

Altre ipotesi di arresto in c.d. “flagranza differita”

Prevedono ulteriori ipotesi di arresto in c.d. “flagranza differita”:

– l'art. 10, comma 6-quater, d.l. n. 14 del 2017, conv., con modif., in l. n. 48/2017 («Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto»). Diversamente da quanto si prevede per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, in tali casi il c.d. “arresto differito” è consentito soltanto per reati per i quali sia previsto l'arresto obbligatorio ex art. 380 c.p.p. (ad es., non quindi per i reati di cui agli artt. 337 e 635, comma 2, c.p.);

– l'art. 6, d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., in l. n. 173 del 2020 (recante “Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri”), che ha modificato l'art. 14 d. lgs. n. 286/1998, introducendovi un nuovo comma 1, capoverso 7-bis, a norma del quale «Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto». La disposizione opera anche per i reati per i quali sarebbe consentito l'arresto facoltativo, e non impone che l'identificazione dell'arrestando avvenga soltanto valorizzando documentazione video-fotografica (diversamente dal comma 1-ter dell'art. 8 della l. n. 401/1989, la presente disposizione prevede all'uopo “anche”, e quindi non esclusivamente, l'utilizzazione della documentazione video-fotografica); non si prevede la misura massima del tempo necessario all'identificazione dell'autore del reato, ma l'arresto va eseguito sempre entro 48 ore dal fatto. 

Bibliografia

V. sub art. 381.

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