Codice di Procedura Penale art. 405 - Termini per la conclusione delle indagini preliminari 1 .Termini per la conclusione delle indagini preliminari1. [1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione [408, 411, 415; 125 att.], esercita l'azione penale [50; 27 min.], formulando l'imputazione [60], nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI [446 2, 450 2-3, 451 4, 484 1, 459 1] ovvero con richiesta di rinvio a giudizio [416] ] 2. 1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini 3. 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 4. 3. Se è necessaria la querela [336], l'istanza [341] o la richiesta [342] di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero [345]. 4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere [343], il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta [344] a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero [345] 56 .
[1] [1] Rubrica così sostituita dall'art. 22, comma 1, n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il testo della rubrica era il seguente: «Inizio dell'azione penale. Forme e termini». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. [2] [2] Comma abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Per le disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari vedi l'art. 88-bis del citato d.lgs. n. 150/2022 come aggiunto dall'art. 5-sexies d.l. n. 162/2022 cit., conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. [3] [3] La Corte cost., con sentenza 24 aprile 2009, n. 121, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma. Tale comma era stato inserito dall'art. 3 l. 20 febbraio 2006, n 46. [4] [4] Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il testo del comma, dapprima modificato dall'art. 6 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356, e successivamente dall'art. 171l. 16 dicembre 1999, n. 479, era il seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a)». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. [5] [5] Per i termini delle indagini in tema di reati ministeriali, e per la relativa proroga, v. l'art. 8 l. 5 giugno 1989, n. 219. [6] [6] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 15 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274. InquadramentoL'art. 405, il cui comma 1 è stato ricollocato nel nuovo art. 407-bis, c.p.p. dalla c.d. riforma “Cartabia”,detta le regole che il P.m. deve seguire per esercitare l'azione penale. Egli ha l'obbligo di formulare l'imputazione nei reati per i quali è prevista l'emissione del decreto di citazione diretta, mentre in tutti gli altri casi deve procedere con la richiesta di rinvio a giudizio. A seguito della declaratoria di incostituzionalità del comma 1-bis, non deve però più formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini (originario comma 1-bis). Inoltre, a seguito della riforma “Cartabia”, il P.m. deve concludere le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato, termine ridotto a sei mesi, se si procede per una contravvenzione, ed aumentato ad un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, c.p.p. Tuttavia, se per procedere è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, detto termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero. Ove, invece, sia necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero. GeneralitàL'esercizio dell'azione penale come alternativa all'archiviazione All'esito delle indagini preliminari il P.m. si trova davanti ad un bivio: o esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione. Si tratta di una scelta imposta a livello costituzionale, atteso che l'art. 112 Cost. — che pur detta il principio dell'obbligatorietà dell'azione — non deve certo essere interpretato nel senso che il P.m. debba necessariamente esercitare l'azione penale per ogni notitia criminis pervenuta alla sua attenzione, ma solo per quella che sottintendano fatti costituenti “effettivamente” reato, meritevoli di essere perseguiti penalmente. Del resto, imporre al P.M. di esercitare “comunque” l'azione penale sarebbe fatale per il sistema processuale, oltre che incompatibile con il principio della personalità della responsabilità penale (posto che il P.M. si vedrebbe costretto ad esercitare l'azione penale anche a fronte di notizie di reato prima facie manifestamente infondate) nonché con quello, anch'esso dotato di copertura costituzionale (art. 111 Cost.) — oltre che essere assurto a principio interpretativo del diritto al giusto processo anche nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 CEDU) — della ragionevole durata. Ne discende, conclusivamente, che la scelta di esercitare l'azione penale è alternativa alla richiesta di archiviazione e viceversa, nel senso che l'una esclude l'altra ed è incompatibile non solo logicamente ma anche processualmente con quella non seguita. Vale cioè il principio, espressione della correlata irretrattabilità sia della richiesta di archiviazione che dell'azione penale, secondo cui electa una via non datur, recursus ad alteram. Gli interventi della Corte costituzionale Secondo la Corte costituzionale, la disciplina sui termini delle indagini preliminari risponde alla duplice esigenza di imprimere tempestività alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato, e non viola in alcun modo il principio di obbligatorietà dell'azione penale, per l'esistenza di sufficienti ed adeguati strumenti di controllo affidati al giudice nei confronti dell'eventuale inerzia del pubblico ministero (Corte cost. ord., n. 222/1992, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 405, comma 2, 406, comma 1, 407, comma 3 e 553, in riferimento all'art. 112 Cost.). In tal senso, quindi, afferma la Consulta, a garanzia della completezza delle indagini preliminari è posta oltre agli istituti dell'opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410), dell'avocazione del P.G. per mancato esercizio dell'azione penale (art. 412) e dell'ordine del G.i.p. al P.M. di formulazione dell'imputazione (art. 409, comma 5), anche la previsione per cui, ove il giudice delle indagini preliminari non ritenga accoglibile la richiesta di archiviazione, possa, all'esito dell'udienza camerale all'uopo fissata, indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini che ritiene necessarie e fissare il termine indispensabile per il loro compimento (art. 409, comma). In tal modo, dunque, la rigida disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 non ha più modo di operare, sostituendosi ad essa una «flessibile» delibazione giurisdizionale volta a calibrare il termine stesso in funzione del compimento di quelle ulteriori indagini che il medesimo giudice è chiamato ad indicare. Con una successiva decisione, il Giudice delle Leggi ebbe a chiarire che la previsione di termini per lo svolgimento delle indagini preliminari e la correlativa sanzione di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza degli stessi risponde all'esigenza di imprimere tempestività alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato e si raccorda alla finalità stessa di detta attività che non è, come nel codice abrogato, quella di preparazione al processo, ma è destinata unicamente a consentire al P.m. di assumere le sue determinazioni in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale, per cui non vi è contraddizione tra la statuizione del termine ed il precetto costituzionale, sancito dall'art. 112 Cost. Peraltro, l'eventuale necessità di svolgere ulteriori atti di indagine costituisce ipotesi di mero fatto che non incide sulle determinazioni del P.m. e comunque può trovare eventuale soddisfacimento con altri mezzi processuali, restando d'altronde riservata alle discrezionali scelte del legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a compimento entro il termine massimo previsto dalla legge (Corte cost. n. 239/1994, che ebbe a dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 405, commi 2, 3 e 4, 406 e 407, sollevata in riferimento agli artt. 112 e 25, comma 2, Cost.). La Corte costituzionale ebbe poi a dichiarare costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost., l'art. 405, comma 1-bis, aggiunto dall'art. 3, l. 20 febbraio 2006, n. 46, secondo il quale il pubblico ministero, al termine delle indagini, doveva formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si fosse pronunciata per la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non fossero stati acquisiti, successivamente, altri elementi a carico dell'indagato. La norma, osservò la Consulta, rovescia il rapporto fisiologico tra procedimento incidentale de libertate e procedimento principale e introduce un vulnus al principio di «impermeabilità» del secondo rispetto agli esiti del primo, principio che vale a scandire, salvaguardandola, la distinzione fra indagini preliminari e processo: infatti, il legislatore riconosce a determinate pronunce rese in sede cautelare un'efficacia preclusiva sul processo. Tale soluzione è irragionevole: in primo luogo, per la diversità tra le regole che presiedono alla cognizione cautelare — in cui si effettua un giudizio prognostico di tipo statico, basato su elementi già acquisiti dal pubblico ministero e funzionali alla soddisfazione delle esigenze cautelari in atto — e quelle che legittimano l'azione penale, ove la decisione si fonda su una valutazione di utilità del passaggio alla fase processuale che è di tipo dinamico e tiene conto anche di ciò che può ragionevolmente acquisirsi nel dibattimento. In secondo luogo, la norma trascura la diversità della base probatoria delle due valutazioni a confronto, poiché, se il pubblico ministero fruisce del potere di selezionare gli elementi da sottoporre al giudice della cautela, le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale sono, invece, prese sulla base di tutto il materiale investigativo. Infine, la Corte di cassazione, quando si pronuncia in materia cautelare, non accerta in modo diretto la mancanza del fumus commissi delicti ma si limita a controllare la motivazione del provvedimento impugnato, con la conseguenza che l'eventuale annullamento di quest'ultimo non svela automaticamente l'inesistenza dei gravi indizi. In definitiva, la norma altera la logica dell'istituto dell'archiviazione che, da strumento di controllo volto a verificare che l'azione penale non sia indebitamente omessa, acquisirebbe l'opposto obiettivo di impedire che l'azione penale sia inopportunamente esercitata. Non solo: crea una disparità di trattamento tra fattispecie identiche, dal momento che, a seconda dei casi, l'organo dell'accusa, pur volendo esercitare l'azione penale nonostante il giudicato cautelare per esso negativo, si troverà costretto a chiedere l'archiviazione mentre, in difetto di proprie iniziative cautelari, potrà esercitare senza impedimenti l'azione penale. In tale prospettiva la richiesta coatta di archiviazione finisce per trasformarsi in una sorta di sanzione extra ordinem per le iniziative cautelari inopportune del pubblico ministero (Corte cost., n. 121/2009). L'irretrattabilità dell'azione penale e della richiesta di archiviazionePacifico è infatti nella giurisprudenza che una volta emessi la richiesta di rinvio a giudizio o, nel procedimento a citazione diretta, il decreto di citazione a giudizio, il P.M. non può revocarli ostandovi il principio della irretrattabilità dell'azione penale, sancito sia dall'art. 50, comma 3, sia dall'art. 60, comma 2: ne consegue che l'eventuale provvedimento di revoca emesso deve essere considerato abnorme (Cass. VI, n. 2702/1990; Cass. I, n. 1338/1998, che ha ritenuto inammissibile, per il principio di irretrattabilità dell'azione penale, una volta che l'azione penale sia stata esercitata con l'emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del P.M., una successiva richiesta di archiviazione dello stesso P.M.; Cass. I, n. 6999/2000). Dopo l'esercizio dell'azione penale l'unica possibilità di proscioglimento per l'imputato discende infatti dall'applicazione dell'art. 469. A fronte dell'obbligatorietà “condizionata” dell'esercizio dell'azione penale, si discute se sussista un'analoga obbligatorietà per il P.M. di chiedere l'archiviazione in assenza delle condizioni legittimanti la scelta del rinvio a giudizio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel nuovo sistema processuale l'archiviazione assume un'estensione ignota al precedente sistema, giacché è dovuta non solo nei casi tipici della infondatezza della notizia di reato (art. 408), ma anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 415). E l'art. 125 disp. att. ha avuto cura di specificare che il P.M. deve presentare al giudice la richiesta di archiviazione quanto ritiene la infondatezza della notitia criminis perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio (Cass. III, n. 2591/1990). A ciò si aggiunge che l'obbligo della richiesta di archiviazione e l'osservanza delle forme del relativo procedimento sono prescritti anche per i fatti che dal pubblico ministero siano ritenuti come non previsti dalla legge quali reati. Ne consegue che, dinanzi alla richiesta di archiviazione, il giudice delle indagini preliminari non può restituire puramente e semplicemente gli atti al pubblico ministero sul rilievo che al suo vaglio andrebbero sottoposti solo i fatti suscettibili di valutazione penale e non anche quelli penalmente irrilevanti, ma — qualora condivida la richiesta — provvedere in conformità (Cass. VI, n. 534/1991). Costituisce dunque provvedimento abnorme, come tale suscettibile, in difetto di altra possibile di impugnazione, di immediato ricorso per cassazione, quello con il quale il giudice dell'udienza preliminare, investito di richiesta di rinvio a giudizio formulata dall'ufficio del pubblico ministero nei confronti di una determinata persona fisica, disponga, in violazione del principio della non regressione, pur in presenza di richiesta in tal senso da parte del rappresentante in udienza del pubblico ministero, l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 415, per ritenuta mancata individuazione di detta persona (Cass. II, n. 1268/1993, nella specie trattavasi di imputato nomade, fisicamente individuato, ma sulle cui effettive generalità sussistevano incertezze). Il parametro, in negativo, che dev'essere seguito dal P.m. nella scelta tra esercitare l'azione penale e richiedere l'archiviazione è costituito dalle regole indicate negli artt. 408, 411 e 415. A ciò si aggiunge l'importante disposto dell'art. 125 disp. att. che definisce l'infondatezza della notizia di reato, intesa come inidoneità degli elementi acquisiti nelle indagini a sostenere l'accusa in giudizio. Condizionare a detta nozione di infondatezza la scelta processuale del P.M., peraltro, attua il principio della presunzione di innocenza che trova un parametro di riferimento non solo nell'ordinamento interno (art. 27, Cost.), ma anche nella normativa sovranazionale (art. 6, C.E.D.U.). Gli atti di esercizio dell'azione penaleIl codice di procedura penale nel previgente art. 405, comma 1, si limitavaad indicare la categoria degli atti di esercizio dell'azione penale, prevedendo la formulazione dell'imputazione “nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio”. In altri termini, accanto alla richiesta di rinvio a giudizio, alla richiesta di applicazione pena, alla presentazione (o alla citazione) dell'imputato a giudizio direttissimo, alla richiesta di giudizio immediato, nonché alla richiesta di decreto penale di condanna, infatti, si aggiungevano sia il decreto di citazione a giudizio avanti il tribunale in composizione monocratica, sia gli atti tipici di promuovimento dell'azione penale nel processo davanti al giudice di pace (d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). Il testo è stato ricollocato nel nuovo art. 407-bis, c.p.p. dall'art. 22, comma 1, lett. a), D.lg. n. 150/2022. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in base al disposto combinato degli artt. 60 e 405, l'azione penale è esercitata e l'indagato assume la qualità d'imputato con la formulazione del capo di imputazione da parte del P.m. contenuta nella richiesta di citazione a giudizio, nelle richieste di giudizio immediato, di giudizio direttissimo, di decreto penale o di applicazione della pena exartt. 444 e seguenti di detto codice, nonché, nel giudizio monocratico, nel decreto di citazione emesso a norma dell'art. 550 del medesimo codice. I surricordati articoli non recano, per quanto riguarda le varie richieste del P.M. in essi elencate, alcun riferimento al deposito dell'atto o alla sua notifica all'imputato, tal che deve escludersi che tali formalità siano necessarie per l'inizio dell'azione penale; siffatto principio vale anche nell'ipotesi in cui si tratti del decreto di citazione nel processo monocratico, non essendovi alcun ragionevole motivo idoneo a giustificare una disciplina processuale differenziata per ipotesi regolate in modo unitario dalla medesima norma, in vista dell'identità degli effetti che ne conseguono (Cass. VI, n. 2702/1990, relativa al processo pretorile). Come risulta dall'art. 405, con la richiesta di rinvio a giudizio ha termine la fase delle indagini preliminari ed ha inizio l'azione penale su iniziativa del pubblico ministero, il quale si spoglia in tal modo definitivamente dell'indagine (Cass. VI, n. 1526/1993). Questo comporta che l'obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità trova applicazione solo nel vero e proprio «processo» e non anche nell'intero procedimento. Ne deriva che nella fase delle indagini preliminari il giudice non può provvedere in tal senso, qualora il pubblico ministero non abbia preso ancora iniziativa alcuna sull'esercizio dell'azione penale, che si ha soltanto quando sia stata formulata l'imputazione nei modi indicati dall'art. 405 (Cass. III, n. 5314/1991). Per gli stessi motivi, pertanto, nessun obbligo di tempestivo interrogatorio, né — in difetto — comminatoria di perenzione del titolo, intervengono quando la custodia in carcere venga disposta dopo la chiusura delle indagini preliminari ed il decreto che dispone il giudizio. A maggior ragione ciò non può verificarsi quando la custodia cautelare venga ordinata dopo una sentenza di condanna (Cass. S.U., n. 18190/2009; Cass. I, n. 4016/1992). Diversamente, se è ben vero che la richiesta di applicazione delle misure cautelari è ammissibile anche dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari (Cass. I, n. 2316/1992; Cass. III, n. 12294/2001, che peraltro specifica che la scadenza del termine stabilito per le indagini preliminari non preclude il compimento di qualsiasi attività processuale, ma solo di quegli atti che per contenuto e funzione riguardano le indagini stesse, ovvero l'acquisizione delle prove, con la conseguenza che anche a termine scaduto, nel caso in cui il pubblico ministero non abbia ancora esercitato l'azione penale ed il procuratore generale quello di avocazione, il P. M. può richiedere ed il giudice provvedere all'applicazione delle misure cautelari ed, in particolare, del sequestro preventivo, atteso che questo non è atto ad efficacia probatoria), è tuttavia fermo in giurisprudenza il principio secondo cui il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.m. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio (Cass. S.U., n. 12283/2005; la Corte ha osservato che l'art. 129 non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo — artt. 425, 469, 529, 530 e 531 —, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio). La Cassazione ha inoltre evidenziato che l'esercizio dell'azione penale non si esaurisce con la formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero e con la richiesta rivolta al giudice di disporre il rinvio dell'imputato al giudizio dibattimentale, abbracciando invece esso l'intera fase dell'udienza preliminare sino alla sua conclusione (Cass. I, n. 1011/1993). Il termine di durata delle indagini, la disciplina transitoria introdotta dopo la riforma “Cartabia” e le conseguenze derivanti dalla decorrenza dei terminiL'art. 405, comma 2, nella formulazione scaturita dalla c.d. riforma “Cartabia” (art. 22, comma 1, lett. a), D.lg. n. 150/2022), prevede che il P.M. debba concludere le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2. La portata delle modifiche è chiara quanto impattante: viene ampliata la prima arcata temporale per quanto riguarda la generalità dei delitti, nonché le fattispecie criminose di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p., senza che venga esteso il termine massimo, che rimane, rispettivamente, a diciotto mesi e a due anni; dall'altro lato, il termine massimo per le contravvenzioni viene ridotto a un anno. L'art. 405, comma 2, è stato modificato dalla riforma “Cartabia” conformemente a quanto indicato nel criterio di delega di cui alla lettera c). Può sin d'ora notarsi che la disposizione, in conseguenza nuova disciplina dei termini di esercizio dell'azione penale (cd. periodo di riflessione), ha subìto modifiche sia nella rubrica, ora intitolata unicamente ai termini delle indagini preliminari, sia nel comma 1, che è parso opportuno sopprimere e ricollocare nel nuovo art. 407-bis, anch'esso rubricato “Forme e termini per l'esercizio dell'azione penale”. Per quanto concerne la disciplina transitoria della “riforma Cartabia”, l'immediata applicazione, nei procedimenti pendenti, delle nuove disposizioni in materia di termini di durata delle indagini preliminari e di termini per l'esercizio dell'azione penale, nonché delle disposizioni concernenti i rimedi introdotti al fine di garantire l'effettivo rispetto dei termini suddetti, è suscettibile di sollevare consistenti problematiche sia in sede interpretativa sia sotto il profilo pratico-operativo. Infatti, in più sedi sono stati sollevati dubbi in merito alla possibilità di considerare immediatamente operative le nuove regole sulla durata delle indagini preliminari, tanto in relazione alla (asserita) novità della definizione di notizia di reato, quanto con riferimento alla più breve durata del termine per i reati contravvenzionali e alla limitazione ad una soltanto delle proroghe assentibili dal GIP. Allo stesso modo, appare oggettivamente opinabile che i nuovi rimedi alla stasi del procedimento possano immediatamente operare nei procedimenti in cui i termini di indagine (o, addirittura, i termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti l'azione penale) siano già scaduti alla data di entrata in vigore del d.lg. 150/2022: ciò anche e soprattutto in quanto, da un lato, il funzionamento di detti rimedi si fonda pure su flussi comunicativi, intercorrenti tra le segreterie dei pubblici ministeri e le procure generali, che hanno ad oggetto dati da acquisirsi, elaborarsi e trasmettersi in forma automatizzata; dall'altro, occorre scongiurare la possibilità che il pubblico ministero procedente si trovi costretto alla discovery degli atti senza averne potuto ottenere il differimento in presenza di esigenze ostative. Al fine di risolvere le incertezze interpretative e le altre problematiche prospettate è intervenuto l'art. 88-bis (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari), d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. in l. 30 dicembre 2022, n. 199, con cui si è ritenuto opportuno escludere dall'applicazione delle disposizioni in tema di indagini preliminari, dettate dagli articoli 335-quater, 407-bise 415-ter, c.p.p. Il co. 2 dell'art. 88-bis, in particolare, ha previsto che “Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405,406,407,412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuaziogne, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”. Nel senso di una circoscritta ultrattività delle norme vigenti, hanno avuto rilievo dirimente sia la necessità di scongiurare le evidenti complicazioni di natura pratica derivanti dalla contestuale applicazione di regimi diversi nell'ambito d'un medesimo procedimento, sia la considerazione delle possibili ricadute negative sulle indagini in corso dell 'attivazione – rispetto alle notitiae criminis connesse o collegate – dei nuovi rimedi introdotti e, segnatamente, dei meccanismi di discovery forzosa degli atti di indagine. L'intervento sulla materia de qua, rigorosamente circoscritto alla risoluzione delle problematiche di diritto transitorio, prescinde dagli esiti delle verifiche in corso circa eventuali correzioni da apportarsi al contenuto delle nuove norme in tema di indagini preliminari, anche con riferimento all'assetto delle competenze previste dalla riforma per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione al differimento del deposito di atti e delle connesse notifiche, alla conclusione delle indagini. L'avvenuta sterilizzazione di alcuni effetti problematici della riforma sui procedimenti di indagine in corso consente, nell'ottica del Legislatore, di portare a compimento le verifiche su menzionate ed elaborare eventuali modifiche della novella normativa entro un orizzonte temporale adeguato alla complessità e alla delicatezza delle tematiche che ne sono oggetto. Quanto sopra è stato confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente all'entrata in vigore della novella del 2022. Si è infatti affermato che le modifiche apportate dagli artt. 405 e 408 c.p.p., dall'art. 22d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. citato, nel caso in cui il pubblico ministero abbia già disposto l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. (Cass. I, n. 35646/2023). Trattasi di una disposizione processuale ancorata al rispetto del principio della ragionevole durata del processo. Secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale (Corte cost., n. 174/1992), la previsione del termine di sei mesi entro i quali deve essere contenuta la fase delle indagini preliminari è diretta al soddisfacimento della duplice esigenza di imprimere tempestività alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato. La ratio che sorregge la disciplina in questione trova dunque piena realizzazione nel fatto che entro quel termine la richiesta di proroga sia presentata; che debba anche intervenire la decisione del giudice entro il termine stesso è regola diversa, assente dalle previsioni della legge di delega (cfr. art. 2, n. 48, l. 16 febbraio 1987 n. 81) e suscettibile di condizionare irragionevolmente l'esercizio dell'azione penale subordinando la concessione della proroga ad evenienze imponderabili ed accidentali. L'indicazione dei termini fissati dal legislatore (sei mesi; un anno; un anno e sei mesi), tuttavia, non esclude che il P.M. non possa procedere “oltre” nelle attività di indagine, operando ad esempio il meccanismo dell'art. 430 (attività integrativa d'indagine) anche dopo il rinvio a giudizio dell'imputato. Secondo la Cassazione, infatti, i termini indicati dagli artt. 405 e 407 (rispettivamente per l'esercizio dell'azione penale e per la durata delle indagini preliminari) attengono soltanto al compimento delle indagini autonomamente svolte dal pubblico ministero e non anche al compimento delle ulteriori indagini da svolgere, ai sensi dell'art. 409, comma 4, su indicazione del giudice per le indagini preliminari. Questi può quindi provvedere a tale indicazione pur quando i suddetti termini siano scaduti e la scadenza abbia preceduto la stessa richiesta di archiviazione. Ciò anche in adesione a quanto ritenuto Corte cost. ord. n. 436/1991, secondo cui il decorso del termine per le indagini preliminari non comporta la decadenza del pubblico ministero dal potere di formulare le sue richieste, a seguito delle quali la disciplina stabilita in materia di termini dagli artt. 405, 406 e 407 non ha più modo di operare, poiché al rigoroso meccanismo legale che predetermina la durata delle indagini preliminari viene a sostituirsi una « flessibile » delibazione giurisdizionale, volta a calibrare il termine in funzione delle ulteriori indagini indicate come necessarie dal giudice (Cass. VI, n. 2874/2003; Cass. V, n. 45752/2007). Sia per il termine di sei mesi che per quello di un anno, come per quello di un anno e sei mesi per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, il momento iniziale di decorrenza è quello dalla data di iscrizione del nome dell'indagato nel registro della notizia di reato a carico di persone note (cosiddetto mod. 45 ex art. 335), ciò che ha posto problemi in caso di “oscuramento” per ragioni di indagine del nominativo – ad esempio ricorrendo all'iscrizione di nomi di fantasia – o ancora in caso di ritardata iscrizione del nominativo medesimo. In tal senso, la S.C. ha chiarito che ai fini della previsione di cui all'art. 405 c.p.p., il termine di durata delle indagini preliminari decorre dal momento della effettiva iscrizione nell'apposito registro ex art. 335 c.p.p. delle generalità della persona alla quale il reato sia stato attribuito e non da quello in cui il pubblico ministero abbia disposto l'iscrizione medesima (Cass. VI, n. 10078/2021; Cass. II, n. 12423/2020; contra, però, l'isolata Cass. V, n. 44909/2017). Sul punto, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato che l'omessa annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall'art. 335, con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini « contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta », non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407, al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'« an » e al « quando », al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.m. negligente (Cass.S.U. , n. 16/2000). Successivamente, nel confermare il predetto principio, le stesse Sezioni Unite hanno poi specificato che il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.m. che abbia ritardato l'iscrizione (Cass. S.U. , n. 40538/2009, relativa ad una fattispecie di ordinanza di misura coercitiva sottoposta a riesame; v. anche, Cass. S.U. , n. 23868/2009, in motivazione). In applicazione di tali principi, dunque – pur riconoscendosi che l'obbligo imposto al P.m. di iscrizione della notitia criminis in apposito registro risponde all'esigenza di garantire il rispetto dei termini di durata massima delle indagini e presuppone che a carico di una persona nota emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti, e non di meri sospetti –, che il ritardo nell'iscrizione non è concetto che possa assumersi in via di semplice presunzione, ma è un dato che consegue unicamente alla concreta verifica circa il momento in cui il pubblico ministero ha acquisito gli elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato nei confronti di una persona, in termini di ragionevole determinatezza. Consegue dunque che, in difetto di tale presupposto, che investe l'an e il « quando » e determina il dies a quo della notitia criminis, l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, che rientra alla valutazione discrezionale del pubblico ministero, non può affidarsi a postume congetture ed è comunque sottratto al sindacato giurisdizionale; né l'eventuale violazione del dovere di tempestiva iscrizione, che pur potrebbe configurare responsabilità disciplinari o addirittura penali a carico del P.m. negligente, è causa di nullità degli atti compiuti, non ipotizzabile in assenza di un'espressa previsione di legge (Cass. I, n. 2087/1999; Cass. I, n. 34637/2013). La giurisprudenza ha peraltro chiarito che i termini di durata delle indagini preliminari decorrono dall'iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato e del nome della persona alla quale il reato è attribuito a condizione che quest'ultima sia compiutamente identificata, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome (Cass. II, n. 36590/2007). Peraltro, numerose decisioni ritengono che l'obbligo del pubblico ministero di provvedere « immediatamente » alle iscrizioni previste dall'art. 335, comma 1, può ritenersi ritualmente adempiuto – posto che il concetto di « immediatezza » non implica la rigidità di un termine correlato a ore o a giorni –, pur quando l'iscrizione, anche per la presenza di giorni festivi, sia differita di un giorno rispetto alla data di effettiva conoscenza dei fatti da parte dello stesso pubblico ministero, sicché solo abnormi e ingiustificati ritardi nell'effettuazione delle iscrizioni in questione potrebbero (al di là di profili di responsabilità interna dell'ufficio), dar luogo ad illegittimità delle iscrizioni stesse, con riferimento alla loro data (Cass. I, n. 2193/1994). Ciò dunque spiega il perché l'obbligo per il P.m. di trasmettere al tribunale tutti gli atti rilevanti non si estende alla certificazione della data di iscrizione del procedimento, salvo che sussistano elementi che fanno sorgere dubbi sulla inutilizzabilità degli atti stessi per violazione dei termini di durata massima delle indagini ex art. 407, comma 3, atteso che gli istituti di decadenza, inutilizzabilità e inefficacia non sono suscettibili di interpretazione estensiva, e nessuna disposizione di legge prevede che quella certificazione debba essere acclusa ai documenti trasmessi al giudice per le indagini preliminari e al tribunale del riesame, ferma restando la possibilità per la difesa di richiedere alla cancelleria una specifica attestazione (Cass. II, n. 32285/2001; Cass. F, n. 34858/2015, riguardante, nella specie, il rigetto di un ricorso che lamentava la mancata trasmissione della nota di iscrizione dell'indagato nell'apposito registro e del decreto di proroga dei termini per le indagini preliminari). Altro problema è quello, già accennato, derivante non dalla tardiva iscrizione ma, come si usa dire con terminologia invalsa nella prassi giudiziaria, dalla “tardiva soggettivizzazione” dell'iscrizione del registro delle notizie di reato, ciò che si verifica quando il nominativo reale dell'indagato venga iscritto solo dopo l'avvio delle indagini preliminari. Orbene, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui l'iscrizione della « notitia criminis » nell'apposito registro sia stata integrata in epoca successiva, con l'indicazione della persona alla quale i reati vengano attribuiti, è evidente che, essendo state le indagini formalmente dirette nei confronti dell'indicato da detta epoca, è a questa che occorre fare riferimento ai fini della decorrenza del termine semestrale per il compimento delle indagini preliminari previste dall'art. 405, comma 2, Trattasi, infatti, non già di un aggiornamento della « notitia criminis », bensì di un completamento della stessa con la riferibilità ad una determinata persona (Cass. V, n. 806/1993; Cass. I, n. 5484/2006). Sul punto, peraltro, si è affermato che l'art. 335, comma 1, impone al P.m. solo l'obbligo di iscrizione immediata della notizia di reato nell'apposito registro; quanto, invece, all'iscrizione del nome dell'indagato, poiché questa, in base alla stessa disposizione normativa, deve avvenire o « contestualmente » ovvero « dal momento in cui risulta », ne deriva che, verificandosi detta seconda ipotesi, il Pubblico Ministero viene a fruire di un ambito di valutazione discrezionale la cui esclusività comporta l'insindacabilità da parte del giudice. Non può quindi porsi alcun problema di inutilizzabilità degli atti d'indagine, ai sensi dell'art. 407, comma 3, per inosservanza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, se non con riferimento alla data in cui il nome dell'indagato è stato effettivamente iscritto nel registro in questione (Cass. I, n. 2631/1995). Si è poi aggiunto che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale questo è attribuito, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome. Ciò si ricava, tra l'altro, dal chiaro disposto dell'art. 417 che, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, indica, alla lettera a), « le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo ». Ne consegue che la semplice iscrizione nel registro delle persone indagate del nome e del cognome di un soggetto non ben generalizzato fa sì decorrere il termine di durata delle indagini, ma contro persona ignota; mentre è dalla iscrizione del nome della persona già individuata, eseguita a norma dell'art. 415 comma 2, ultima parte, che decorrono nei confronti della stessa gli effetti di legge (Cass. VI, n. 2281/1995; Cass. I, n. 4795/1996). La giurisprudenza di legittimità si è anche occupata di casi particolari. Ad esempio si è affermato che il numero d'ordine del registro delle notizie di reato istituito dall'art. 335 costituisce un dato estrinseco dell'iscrizione sicché, per determinare il dies a quo ai fini della decorrenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari di cui all'art. 407 stesso codice relativi a a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero in momenti differenti, l'unico criterio è quello di ordine sostanziale desumibile dal secondo comma del predetto art. 335, secondo cui, quando non si tratti di mutamento dalla qualificazione giuridica del fatto né di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni ma di iscrizione autonoma (Cass. V, n. 787/1992; Cass. II, n. 150/2013). Altro problema interpretativo affrontato è quello dell'individuazione del termine per il compimento delle indagini nel caso in cui, dopo nuove indagini ed emergenze, si è proceduto a nuova iscrizione a registro generale. Secondo la Cassazione, il termine previsto per il loro compimento decorre dalla data relativa all'ultima iscrizione (Cass. IV, n. 429/1999). Qualora infatti il P.m. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335, deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405, decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti (Cass. III, n. 32998/2015). È tuttavia chiaro che i termini stabiliti per la chiusura delle indagini preliminari concernono esclusivamente i procedimenti che, con la iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335) si trovano nella fase delle indagini preliminari e non riguardano gli atti non costituenti notizie di reato iscritte in altro registro (Mod. 45). Spetta al pubblico ministero il potere di selezionare i fatti di rilevanza penale a sua conoscenza, con la conseguenza che la decorrenza del termine per la chiusura delle indagini preliminari può configurarsi soltanto per quei fatti nei quali egli abbia ritenuto di ravvisare un'ipotesi di reato, iscrivendola nel relativo registro (Cass. VI, n. 3079/1992). È altrettanto ovvio che i termini per l'esercizio dell'azione penale e per la durata delle indagini preliminari riguardano esclusivamente il compimento delle indagini svolte autonomamente dal Pubblico Ministero e anche quello fissato dal G.i.p. « necessarie » ai fini della decisione sulla richiesta di archiviazione, ex art. 409, comma 4, le quali sono subordinate al termine posto dal giudice. Ne deriva che non è precluso al G.i.p., ancorché investito di una richiesta di archiviazione successiva al decorso dei termini di durata massima delle indagini, di indicare ulteriori indagini fissando un nuovo termine per il loro compimento (Cass. V, n. 45752/2007; Cass. VI, n. 20742/2012). Nello stesso senso, ad esempio, si è affermato che la rinnovazione dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia che abbia reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri può essere effettuata dal pubblico ministero, a norma dell'art. 26, comma 2, l. 1 marzo 2001, n. 63, anche successivamente alla scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, a condizione che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari (Cass. I, n. 17902/2002, che ha peraltro evidenziato come negare la possibilità della rinnovazione, sul presupposto della avvenuta scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, lascerebbe senza alcuna disciplina le dichiarazioni già acquisite nel corso delle stesse, inoltre, provocherebbe la dispersione ex lege di elementi di prova correttamente e legittimamente acquisiti secondo la normativa vigente al momento della loro formazione; Cass. I, n. 10462/2002). Infine, piana è l'esegesi dell'art. 405, commi 3 e 4, ìche stabiliscono un diverso termine iniziale delle indagini ove l'azione penale sia soggetta ad una condizione di procedibilità. Ed infatti, nell'ipotesi di querela, istanza o richiesta, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al P.m., laddove, ove sia necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene all'accusa. Sul punto, peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto della proroga del termine per il compimento delle indagini, restituisce gli atti al pubblico ministero in ragione della ritenuta mancata scadenza del termine di cui all'art. 405, comma 3, c.p.p., posto che tale giudicante può accogliere o rigettare la richiesta, ma non omettere la decisione, determinandosi, in tal caso, una stasi nel procedimento. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari aveva, peraltro, erroneamente ritenuto che fossero applicabili i termini di durata delle indagini introdotti dalla cd. riforma Cartabia, facendo riferimento, a tal proposito, alla data di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. del nome della persona indagata e non, invece, alla data di iscrizione della notizia di reato, come ritenuto corretto dalla Corte: Cass. II, n. 5909/2024). Le indagini a carico di persone ignoteLe Sezioni Unite della Cassazione, pronunciandosi sul tema della riapertura delle indagini, hanno affermato che nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del G.i.p. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (Cass. S.U., n. 13040/2006). Ciò comporta, come conseguenza, secondo le Sezioni Unite che l'art. 405 e la disciplina in tema di proroghe delle indagini preliminari trovano applicazione anche nei casi di procedimento penale iscritto contro ignoti atteso che «il legislatore del 1999 ha inteso operare un riassetto in senso unitario del regime giuridico dei due tipi di indagine, contro noti e contro ignoti, estendendo al secondo procedimento tutte le norme regolatrici del primo [...] e ampliando corrispondentemente l'area di intervento del giudice». Ed invero, si osserva nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite, l'esigenza di «assicurare una corretta celerità dell'attività inquirente» è riscontrabile anche nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 415. Essa esigenza, infatti, appare «strumentale al[l']obiettivo di contrasto all'eventuale inerzia del P.m. [e] alla finalità [...] di evitare che l'istruzione dibattimentale [...] venga a svolgersi, con possibile compromissione della sua efficacia, a una eccessiva distanza temporale dai fatti oggetto di indagine». Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, nei procedimenti a carico di ignoti, l'omessa presentazione nel termine di legge, da parte del P.m., della richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le indagini non comporta alcun tipo di sanzione processuale. Conseguentemente non possono ritenersi inutilizzabili i risultati degli accertamenti autonomamente compiuti dalla polizia giudiziaria ed impiegati dal P.m. per chiedere al G.i.p. l'autorizzazione alla riapertura delle indagini nei confronti di un soggetto successivamente individuato (Cass. I, n. 2837/2005). Termini di indagine e disciplina della sospensione feriale dei terminiÈ l'art. 240-bis, disp. att. (inserito dall'art. 1, d.lgs. 20 luglio 1990, n. 193) a stabilire che i termini di durata delle indagini preliminari non decorrono nel periodo feriale. La regola posta dalla l. 7 ottobre 1969, n. 742, infatti, nello stabilire che durante il periodo di sospensione feriale non decorrono i termini per le indagini preliminari, si applica anche ai termini di durata stabiliti dall'art. 405 Tale esegesi, del resto, è confermata dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui i termini di durata delle indagini preliminari sono soggetti al regime di sospensione previsto dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 come modificata dall'art. 240-bis trans. Infatti, in virtù dell'art. 1 l. n. 742/1969, cit., nel periodo feriale rimangono sospesi, in via generale, tutti i termini che abbiano rilevanza processuale, e ciò in ogni fase del processo, senza alcuna esclusione (Cass. V, n. 2156/1992; Cass. IV, n. 32976/2009). Quanto alle indagini in tema di criminalità organizzata, a fronte di un orientamento che ritiene che nei procedimenti per reati di criminalità organizzata non opera — ai sensi dell'art. 21-bis d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356, che ha modificato l'art. 240-bis trans., come introdotto dall'art. 1 d.lgs. 20 luglio 1990 n. 193 —, la sospensione dei termini delle indagini preliminari, atteso che il legislatore ha voluto così sottrarre all'indagato ed al suo difensore la possibilità di impedire al P.M. l'espletamento, nel periodo feriale, delle indagini relative a gravi reati (Cass. VI, n. 10775/1994; Cass. I, n. 4869/1994, la quale peraltro aggiunge che deve viceversa ritenersi rimessa alla valutazione dell'interessato e del suo difensore, ai sensi del comma primo dell'art. 2 della l. 7 ottobre 1969 n. 742, come sostituito dal citato art. 240 trans., la rinuncia alla sospensione dei termini nel procedimento davanti al Tribunale del riesame, che non ha incidenza sullo svolgimento e sulla prosecuzione delle indagini preliminari, poiché, in tal caso, non vi è alcuna possibilità di un uso distorto della facoltà di rinunziare alla sospensione stessa), altre decisioni invece stabiliscono che l'espressione «la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata», deve intendersi riferito non solo ai termini fissati per il compimento delle anzidette indagini, ma a tutti quelli genericamente «procedurali» menzionati nel richiamato comma primo del citato art. 2 l. n. 742/1969 (Cass. I, n. 335/1993). Si è tuttavia precisato che la sospensione feriale dei termini, prevista come regola anche per la fase delle indagini preliminari dall'art. 2 l. 7 ottobre 1969 n. 742, quale sostituito dall'art. 240-bis trans., è derogata, in base al comma secondo del detto articolo (introdotto dall'art. 21-bis d.l. 8 giugno 1992 n. 306, nel testo risultante dalla legge di conversione 7 agosto 1992 n. 356), unicamente quando si tratti di «procedimenti per reati di criminalità organizzata». Alla stregua del letterale tenore di tale disposizione deve quindi escludersi che quest'ultima possa trovare applicazione in procedimenti aventi ad oggetto reati diversi, ancorché gli stessi risultino comunque riferibili alle attività di associazioni criminose (Cass. I, n. 5086/1993; Cass. I, n. 3962/1997). Estradizione ed esercizio dell'azione penaleLa Cassazione, infine, ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 14.1 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con l. 30 gennaio 1963, n. 300, secondo cui la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qualunque altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna è inibito l'esercizio dell'azione penale, salvo che sia sopravvenuta l'estradizione suppletiva disciplinata dagli artt. 12 e 14.1, lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione dell'estradizione previste dall'art. 14.1, lett. b), della Convenzione predetta, atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405, anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all'incidente probatorio (art. 346), l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione purché compatibili con la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, nonché l'archiviazione della notizia di reato, che per sua natura resta estranea alla fase processuale (Cass. S.U., n. 8/2001, che ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva disatteso l'eccezione di improcedibilità formulata dall'imputato e pronunciato condanna per un reato diverso da quello in ordine al quale era stata concessa l'estradizione sul rilievo, ritenuto erroneo, che il principio di specialità operi esclusivamente come limite alla possibilità di restrizione della libertà personale, anche in sede esecutiva, della persona estradata e non anche con riferimento alla possibilità di sottoporre la stessa a procedimento penale per fatti diversi da quelli contemplati nell'estradizione; Cass. IV, n. 24627/2004). Ciò comporta, in altri termini, che la predetta clausola di specialità costituisce una condizione di procedibilità, in difetto della quale è inibito l'esercizio dell'azione penale. CasisticaL'inizio dell'azione penale. Forme e termini Con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 405, in combinato disposto con l'art. 407-bis, c.p.p., la stessa può così sintetizzarsi: a ) la norma processuale detta le regole che il P.M. deve seguire per esercitare l'azione penale; b ) il P.M. ha l'obbligo di formulare l'imputazione nei reati per i quali è prevista l'emissione del decreto di citazione diretta; c ) in tutti gli altri casi deve procedere con la richiesta di rinvio a giudizio; d ) a seguito di Corte cost., n. 121/2009, non deve più formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini; e ) il P.M. deve richiedere il rinvio a giudizio entro un anno se si procede per un delitto, di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2; f ) detti termini, salvo proroghe, decorrono dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato; g ) se per procedere è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, detto termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero; h ) ove sia necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero. BibliografiaAdorno, Decorrenza del termine per le indagini preliminari e sanzione di inutilizzabilità ex art. 407, 3° co., in Cass. pen., 1996, 3714; Aimonetto, La «durata ragionevole» del processo penale, Torino, 1997; Belluta, D.lg. 28 agosto 2000, n. 274 - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della l. 24 novembre 1999, n. 468, in Leg. pen., 2001, 106; Bricchetti, Chiusura delle indagini preliminari ed udienza preliminare, in AA.VV., Il nuovo processo penale davanti al giudice unico, Milano, 2000, 108; Brichetti-Pistorelli, La sentenza liberatoria va in Cassazione, in Guida dir., 2006, 69; Cabiale, I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile, in Leg. Pen. (La), 2022, 4 marzo 2022; Caprioli, L’archiviazione, Napoli, 1994; Caprioli, Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimento contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari, in Peroni (a cura di), Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, Padova, 2000, 245; Cassibba, Sub art. 405, in Conso-Grevi, Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, 2005, 1399; Celletti, Principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale e ipotesi di archiviazione della notizia di reato nel nuovo codice di procedura penale, in Arch. n. proc. pen., 1991, 350; Chiavario, L’obbligatorietà dell’azione penale: il principio e la realtà, in Cass. pen., 1993, 2665; Conso, Introduzione alla riforma, in AA.VV., Pubblico Ministero e accusa penale. Problemi e prospettive di riforma, Bologna, 1979, XVI; Conti-Macchia, Indagini preliminari, in Enc. giur.,XIV, Roma, 1989, 1; Contu, Decreto di archiviazione, assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini ed improcedibilità dell’azione penale, in Riv. giur. sarda, 2001, 911; Cordero, Procedura penale, Milano, 2006; Curtotti, Sul dies a quo del termine di durata delle indagini preliminari, in Cass. pen., 1995, 633; Daniele, Le modifiche in materia di termini per le indagini preliminari, in Bargis (a cura di), Il decreto antiscarcerazione, Torino, 2001, 81; De Caro, Riflessioni sulle recenti modifiche della fase investigativa e della regola di giudizio: un percorso complesso tra criticità e nuove prospettive, in Arch. pen., 2022, 3; Di Federico, Il Pubblico Ministero: indipendenza, responsabilità, carriera separata, in Indice pen., 1995, 321; Fanuele, Riforma Cartabia, analisi della l. n. 134 del 2021, in Proc. pen. giust., 2022, 1, 33; Ferraioli, Il ruolo di garante del giudice per le indagini preliminari, Padova, 2006; Frioni, Le diverse forme di manifestazione della discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 538; Gaito, Natura, caratteristiche e funzioni del Pubblico Ministero. Premesse per una discussione, in AA.VV., Accusa penale e ruolo del Pubblico Ministero, Napoli, 1991, 11; Gaito, La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la «legge pecorella», Torino, 2006; Galantini, Limiti e deroghe al contraddittorio nella formazione della prova, in Cass. pen., 2002, 1840; Garuti, Chiusura delle indagini preliminari e archiviazione, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, diretta da Chiavario-Marzaduri, Torino, 1999, 397; Garuti, Dall’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ai nuovi «vincoli» in punto di archiviazione e di condanna dell’imputato, in Dir. pen. e proc., 2006, 813; Id., L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e "nuova" regola di giudizio, in Arch. pen., 2022, 3; Giostra, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative, Torino, 1994; Giostra, Una norma in difficoltà di senso il nuovo comma 1-bis dell’art. 405, in Giur. it., 2007, 2101; Giuliani, La regola di giudizio in materia di archiviazione (art. 125 disp. att.) all’esame della Corte Costituzionale, in Cass. pen., 1992, 250; Giunchedi, La «rinnovazione» dell’interrogatorio nella disciplina transitoria del «giusto processo», in Giur. it., 2003, 980; Grevi, Funzioni di garanzia e funzioni di controllo del giudice nel corso delle indagini preliminari, in AA.VV., Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento, Milano, 1989, 32; Grevi, Archiviazione per inidoneità probatoria ed obbligatorietà dell’azione penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1990, 1281; Gualtieri, Il registro delle notizie di reato. Il punto di vista di un avvocato, in Dir. pen. e proc., 1996, 494; Ichino, Alcuni spunti di riflessione sul tema delle indagini preliminari, in Dir. pen. e proc., 1993, 700; Mancuso, I rimedi alla stasi del procedimento: aspettando Godot?, in Proc. pen. giust., 2023, 4, 789; Marandola, L’iscrizione soggettiva della notizia di reato ed i suoi effetti sui «tempi negativi», in Studium iuris, 2000, 884; Marzaduri, Imputato e imputazione, in Dig. d. pen., VI, Torino, 1992, 278; Marzaduri, Azione (diritto processuale penale), in Enc. giur., IV, Roma, 1996, 1; Marzaduri, Riflessioni sull’obbligatorietà dell’azione penale alla luce della riforma del codice di procedura penale, in AA.VV., Recenti orientamenti in tema di Pubblico Ministero ed esercizio dell’azione penale. Atti del convegno, Milano, 1998, 45; Morselli, Archiviazione, in Dig. d. pen., XI, Torino, 1996; Neppi Modona, Indagini preliminari e udienza preliminare, in Conso, Grevi, Profili del nuovo codice di procedura penale, Padova, 1996, 367; Nocerino, La durata delle indagini e il controllo giurisdizionale sui tempi del procedimento, in Cass. pen., 2023, 7-8, 2616; Padua, Sviluppi fisiologici e patologici delle indagini preliminari, in Proc. pen. giust., 2023, 5, 1202; Piattoli, Sub art. 405, in Commentario al codice di procedura penale, a cura di Corso, Piacenza, 2008, 1830; Ramajoli, Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare, Padova, 1992; Reynaud, D.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni in l. 19 gennaio 2001, n. 4, recante «Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia», in Leg. pen., 2001, 343; Sammarco, La richiesta di archiviazione, Milano, 1993; Sfrecola, L’invito a fornire deduzioni nel processo di responsabilità amministrativa tra esigenze istruttorie del Pubblico Ministero e garanzie di difesa per il «presunto responsabile», Amm. Contab. Stato e Enti pubblici, 2002, 209; Siracusano, La completezza delle indagini preliminari, Torino, 2005; Spangher, L’imputazione coatta: controllo o esercizio dell’azione penale?, in AA.VV., Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario, Padova, 1991, 143; Ubertis, Non termini astratti, ma garanzia del contraddittorio, in Quest. giust., 1992, 2, 484; Zagrebelsky, Stabilire le priorità nell’esercizio obbligatorio dell’azione penale, in AA.VV., Il Pubblico Ministero oggi, Milano, 1994, 101. |