Codice di Procedura Penale art. 415 - Reato commesso da persone ignote 1 .

Enrico Campoli

Reato commesso da persone ignote 1.

1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato [335], presenta al giudice [328] richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero [17 reg.]. [Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato [335, 405-407] ].2

[2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice]3.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.

 

[1] [1] Articolo così sostituito dall'art. 16 l. 16 dicembre 1999, n. 479.

[3] [3] Comma abrogato dall'art. 98, comma 1,  d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Precedentemente il presente comma viene inserito dall’art. 1, comma 35, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

Inquadramento

L’art. 415 prevede un regime del tutto autonomo per l’archiviazione dei reati commessi da persone ignote, — consentendone anche l’archiviazione cumulativa —, accedendo, ove compatibili, alle norme previste per le cd. archiviazioni/noti.

Nel sancire tale regime autonomo, — che ha quale suo presupposto la fondatezza della notizia di reato —, il legislatore ha preso in considerazione sia la possibilità che le indagini necessitino di ulteriore termine per il loro svolgimento (senza dover accedere alle garanzie di cui all’art. 406 non essendovi persone iscritte al registro notizie di reato) e sia che, in caso di richiesta archiviazione del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari ritenga che, invece, il reato sia attribuibile a persona già individuata.

Con la recente approvazione della l. n. 103/2017, il legislatore, in coerenza con quanto sancito in merito ai procedimenti contro noti, prevede anche per quelli contro ignoti una tempistica più stringente mediante l’introduzione del comma 2-bis: in esso si sancisce che il termine di cui al comma 2 dell’art. 405, c.p.p. riguardante l’eventuale esercizio dell’azione penale (a sua volta differenziato a seconda della tipologia di reati), ha quale punto di riferimento iniziale di decorrenza il provvedimento del giudice.

Sarà, dunque, a far data da quest’ultimo che il pubblico ministero avrà il dovere di determinarsi in merito all’eventuale esercizio dell’azione penale e ciò anche in considerazione del fatto che solo per i procedimenti contro noti – e, dunque, per quelli che si trasformano in tali a seguito di un provvedimento del giudice che ordini l’iscrizione nei confronti di persona “già individuata” – sono previsti i termini cogenti di cui all’art. 407, comma 3-bis.

La richiesta di archiviazione per i reati commessi da persone ignote

Profili generali

I reati commessi da persone ignote prevedono, statutariamente, che un reato sia stato commesso.

Non trovano spazio i fatti non costituenti notizia di reato commessi da ignoti, in quanto in tal caso l'iscrizione va svolta dal pubblico ministero non nel registro modello 44 (ignoti) bensì nel cd. modello 45 (fatti non costituenti reato).

Richiesta del pubblico ministero

Il pubblico ministero, qualora all'esito delle indagini, ritenga che gli elementi raccolti non consentano l'individuazione del responsabile del reato formula al giudice per le indagini preliminari, — trasmettendo il fascicolo e le fonti di prova raccolte —, richiesta di archiviazione essendo “ignoto l'autore del reato”.

La richiesta del pubblico ministero va formulata entro sei mesi dalla registrazione della notizia di reato.

Per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), — stante il rinvio operato dall'art. 415, comma 3, “alle disposizioni del presente titolo” —, è applicabile, nei procedimenti contro ignoti, il più ampio termine di durata delle indagini loro assegnato dalla legge — (art. 405, comma 2: — “Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a”).

Il termine dei sei mesi (o un anno) ha natura ordinatoria ma la sua decorrenza non comporta alcuna decadenza in ordine al potere del pubblico ministero di determinarsi anche successivamente al suo decorso, salvo che sia intervenuta l'avocazione del procuratore generale.

A differenza dei procedimenti nei confronti di persone note (art. 127 disp. att.) non è prescritto alcun onere nei confronti del pubblico ministero di comunicazione al procuratore generale qualora non abbia, nel termine dei sei mesi, decorrente dalla registrazione della notizia di reato, formulato la richiesta di archiviazione.

Termine delle indagini nei procedimenti contro ignoti

Il termine delle indagini preliminari sancito per i procedimenti contro ignoti appare avulso dal regime di inutilizzabilità.

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo, di precisare, che la previsione normativa di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di durata ed in assenza di proroga, non trova applicazione nei procedimenti contro ignoti (Cass. VI, n. 20064/2014).

Udienza camerale

Qualora il giudice per le indagini preliminari, destinatario della richiesta di archiviazione, non intenda accogliere la domanda potrà fissare apposita udienza camerale nelle forme “compatibili” di cui all'art. 409, comma 2, ed, all'esito della stessa, disporre ulteriori indagini.

Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di archiviazione ex art. 415 e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero è abnorme senza la preventiva fissazione dell'udienza camerale — così come invece espressamente previsto dall'art. 409, comma 2, richiamato dall'art. 415, comma 3 (Cass. VI, n. 22081/2015).

Opposizione della persona offesa

Anche per i reati commessi da persone ignote vige l'obbligo del pubblico ministero di dare avviso alla persona offesa (che lo abbia chiesto) della richiesta di archiviazione con la conseguenza che sono applicabili, in tal caso, le medesime norme previste dal codice per le archiviazioni nei confronti di persone note.

Il giudice per le indagini preliminari, pertanto, in presenza di una richiesta di archiviazione del pubblico ministero per essere ignoto l'autore del reato e dell'opposizione della persona offesa, formulata secondo i contenuti di cui all'art. 410 dovrà, — salvo i casi di inammissibilità de plano di quest'ultima —, fissare udienza camerale nelle forme di cui all'art. 409, comma 2.

Il giudice per le indagini preliminari può dar luogo a tale fissazione, d'ufficio, anche tutte le volte in cui ritenga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero non condivisibile.

Decreto motivato di archiviazione

Qualora il giudice per le indagini preliminari condivida le conclusioni del pubblico ministero riguardo la non individuazione dell'autore del reato pronuncerà decreto motivato di archiviazione e disporrà la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Ulteriori indagini

Il giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale, — ed a prescindere dal fatto che sia stata o meno presentata opposizione della persona offesa —, laddove ritenga che siano necessari ulteriori approfondimenti riguardo l'individuazione dell'autore del reato, pronuncia ordinanza integrativa ex art. 409, comma 4, assegnando anche un termine per il compimento delle stesse.

L'ordine di iscrizione al registro delle notizie di reato

Profili generali

Il regime autonomo sancito dall'art. 415 in merito ai reati commessi da persona ignote, comporta che il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione del pubblico ministero per essere ignoto l'autore del reato, può non condividere tale conclusione ritenendo, al contrario, che “il reato sia da attribuire a persona già individuata”.

Provvedimento del giudice

Nei casi in cui il giudice per le indagini preliminari dissente dalla richiesta di archiviazione del pubblico ministero in merito alla individuazione dell'autore del reato potrà, all'esito dell'udienza camerale, restituire gli atti ed ordinargli di provvedere all'iscrizione ex art. 335.

Nell'ordinare l'iscrizione al registro notizie di reato il giudice non può anche disporre l'imputazione coatta: è stata, difatti, dichiarato abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, rigettando la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero in un procedimento contro ignoti, abbia sia disposto l'iscrizione del nome di un soggetto nel registro previsto dall'art. 335 — cosa legittima — che, contestualmente, la formulazione dell'imputazione nei suoi confronti — cosa illegittima e che potrà essere il frutto di una eventuale nuova richiesta di archiviazione del pubblico ministero nel procedimento contro noti ex art. 408 ss. (Cass. V, n. 46135/2014).

Conseguenze dell'ordine di iscrizione

In seguito all'ordine di iscrizione al registro notizie di reato del nome dell'autore dello stesso, disposto dal giudice per le indagini preliminari, si determina la migrazione del procedimento dal registro ignoti (mod. 44) al registro noti (mod. 21) con l'avvio dei termini di indagine – (vedi, sul punto, l'intervenuta abrogazione dell'art. 415, comma 2 bis, da parte della riforma Cartabia, immediatamente vigente a far data dal 30/12/2022).

Il pubblico ministero, in tali casi, entro il termine assegnato dalla legge o prorogato dal giudice, dovrà determinarsi esercitando l'azione penale ovvero richiedendo l'archiviazione innestando le garanzie del contraddittorio di cui agli artt. 408 ss.

La richiesta di autorizzazione al prosieguo delle indagini per i reati commessi da persone ignote

Profili generali

Mentre per i procedimenti nei confronti di persone note il prosieguo delle indagini preliminari, oltre il termine fissato dalla legge, prevede, — tranne espresse conclusioni —, l'avviso all'indagato, per i procedimenti contro ignoti tale garanzia non è, ovviamente, prevista.

Modalità

Proprio in considerazione della non individuazione di un indagato, cui attribuire la condotta contestata, il legislatore ha previsto una procedura semplificata.

Sia, difatti, nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari intenda avallare la richiesta di autorizzazione al prosieguo delle indagini formulatagli dal pubblico ministero, — per la necessità di ulteriori approfondimenti —, sia nel caso in cui intenda rigettarla, potrà provvedere, de plano, con decreto motivato.

Autorizzazione

Nell'autorizzare il pubblico ministero a proseguire le indagini il giudice, — non essendo stabilito alcunché —, potrà o meno assegnare un termine per le stesse.

L'opzione preferibile, atteso anche il richiamo alla disciplina prevista alle “altre disposizioni di cui al presente titolo”, è che il giudice assegni un termine.

Avverso il provvedimento di diniego di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini adottato dal giudice per le indagini preliminari non è prevista alcuna impugnazione.

La riapertura delle indagini per i reati commessi da persone ignote

Profili generali

In seguito all'archiviazione disposta ai sensi dell'art. 415 non è codicisticamente prevista una riapertura delle indagini preliminari.

L'articolo 414 difatti, prende in considerazione il provvedimento di archiviazione “emesso a norma degli articoli precedenti” ma il richiamo, operato dal terzo comma dell'art. 415 all'applicabilità delle “altre disposizioni di cui al presente titolo”, consente di evincere, sistematicamente, la revocabilità del decreto di archiviazione anche per i reati commessi da persone ignote per l'esigenza di nuove investigazioni.

Modalità della riapertura

Proprio in considerazione del fatto che non esiste una espressa regolamentazione è stato, più volte, affermato, in sede di legittimità, il principio che non occorra un provvedimento di riapertura delle indagini del giudice per le indagini preliminari che ha disposto l'archiviazione essendo legittimato a farlo lo stesso pubblico ministero — (da ultimo, Cass. II, n. 42655/2015: — «Nel procedimento penale contro ignoti, nel quale è stato emesso il decreto di archiviazione, non è richiesta, per la riapertura delle indagini, l'autorizzazione del Gip prevista dall'art. 414 — In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente il P.M. avesse riaperto le indagini attraverso il passaggio del fascicolo da “ignoti” a “noti ”»).

La richiesta, ed il decreto, di archiviazione cumulativi nei procedimenti per reati commessi da persone ignote

Profili generali

La pragmatica presa d'atto che per numerose notizie di reato non vi sia alcuna possibilità di risalire agli autori delle condotte delittuose, — e nella stragrande maggioranza di essi non è neanche possibile dar luogo ad alcun accertamento investigativo —, ha determinato il legislatore all'introduzione di una forma semplificata di archiviazione.

Modalità

L'art. 107-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, — espressamente richiamato dall'art. 415, comma 4, —, prevede che gli organi di polizia, mensilmente, trasmettano, unitamente agli atti d'indagine eventualmente svolti, gli elenchi contenenti le denunce a carico di ignoti.

Gli elenchi mensili trasmessi dalla polizia giudiziaria possono formare oggetto di una richiesta cumulativa da parte dell'ufficio del pubblico ministero destinatario, richiesta che viene inoltrata all'ufficio del giudice per le indagini preliminari che adotterà, a sua volta, un decreto cumulativo che le racchiuda tutte.

Espressa esclusione

Nei casi cui il pubblico ministero, destinatario degli elenchi trasmessi dagli organi di polizia, intenda escludere da essi un singolo procedimento per il quale intenda approfondire ulteriormente le indagini ovvero il giudice per le indagini preliminari, cui la richiesta cumulativa è stata inoltrata, intenda, nelle modalità dettate dai commi precedenti, non archiviare provvederanno ad un'espressa esclusione dagli stessi.

Informazioni nel corso delle indagini preliminari

Ulteriore peculiarità del regime autonomo riguardante i reati commessi da persone ignote risiede nel fatto che, anche nel corso delle indagini preliminari, — e cioè prim'ancora dell'archiviazione del procedimento ma, ovviamente, anche dopo —, le persone offese ed il danneggiato dal reato hanno la possibilità di ottenere dall'ufficio del pubblico ministero, — sempre che non vi sia pregiudizio per le indagini —, un'attestazione, (di solito, per finalità assicurative e/o risarcitorie), dalla quale risulti che “la persona alla quale il reato è attribuito” non è stata identificata (art. 107 att.).

Casistica

Il tardivo rilascio al difensore di copia degli atti depositati in segreteria dopo la conclusione delle indagini preliminari costituisce una mera irregolarità e non produce alcuna nullità delle conseguenti decisioni  (Cass. I, n. 21402/2019).

Bibliografia

Aprile - Silvestri, Le indagini preliminari e l'archiviazione, Milano, 2011; Varone, L'archiviazione della notizia di reato, Milano, 2015.

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