Codice di Procedura Penale art. 443 - Limiti all'appello.Limiti all'appello. 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento [, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula]1. 2. [L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria2.]3 3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. 4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 5994.
[1] Comma sostituito dall'art. 31, comma 1, lett. a) l. 16 dicembre 1999, n. 479 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, l. 20 febbraio 2006, n. 46. Successivamente la Corte cost., con sentenza 20 luglio 2007, n. 320 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. n. 46, cit., «nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato». La medesima sentenza n. 320/2007 della Corte cost. ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 2 l. n. 46, cit., «nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile». Lo stesso articolo era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con Corte cost. 6 febbraio 2007, n. 26 «nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile». In seguito, Corte cost. 4 aprile 2008, n. 85, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 10, comma 2, «nella parte in cui prevede che l’appello proposto prima dell’entrata in vigore della medesima legge dall’imputato, a norma dell’art. 593 del codice di procedura penale, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile». Da ultimo, Corte cost. 29 ottobre 2009, n. 274, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 443 c.p.p. «nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente». [2] La Corte cost., con sentenza 23 luglio 1991, n. 363, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilisce che l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita. [3] Comma abrogato dall'art. 31, comma 1, lett. b) l. 16 dicembre 1999, n. 479. [4] La Corte cost., con sentenza interpretativa di rigetto 19 dicembre 1991, n. 470, su una questione riguardante il giudizio abbreviato di «rito transitorio», di cui all'art. 2471 e 2 trans. in relazione agli artt. 442 e 443 c.p.p., ha affermato, in via generale, che nel giudizio abbreviato d'appello, disciplinato dall'art. 4434, che rinvia alle «forme previste dall'articolo 599», si applica, attraverso quest'ultimo, anche la disciplina dell'art. 603, concernente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Secondo la Corte, dal fatto che è inconcepibile, nell'ambito del rito abbreviato procedere al rinnovo di una fase (l'istruttoria dibattimentale) che in tale rito non sussiste non discende «che la disciplina posta nell'art. 603 non possa, almeno in parte, operare anche nell'ambito del rito abbreviato, ove il giudice dell'appello ritenga assolutamente necessario, ai fini della decisione, assumere di ufficio nuove prove o riassumere prove già acquisite agli atti del giudizio di primo grado». InquadramentoLa scelta del rito abbreviato ha delle ricadute anche sulle facoltà di impugnazione, dal momento che l'art. 443 prevede taluni limiti specifici al potere di appellare la sentenza emessa all'esito del procedimento speciale. La ratio della norma in commento è quella di evitare che il giudizio di primo grado possa ritardare la sua definizione, accelerata attraverso l'adozione del rito speciale, a seguito delle impugnazioni. L'impugnazione
Premessa In linea con la finalità deflattiva del rito, il legislatore ha previsto talune limitazioni all'appello delle sentenze emesse in sede di giudizio abbreviato. Anche in questa sede la disciplina è stata oggetto di adeguamenti riformatori e d'interventi del giudice delle leggi. Il primo comma dell'art. 443 è stato oggetto di varie modifiche, prima ad opera della l. n. 479/1999 e poi dalla l. n. 46/2006. Nel testo attuale è previsto il divieto per l'imputato e per il P.m. di appellare le sentenze di proscioglimento. Su questa previsione, così come sulla disciplina transitoria (contenuta nell'art. 10 del summenzionato testo normativo) è intervenuta in più occasioni la Corte costituzionale. Con la prima pronuncia (Corte cost. n. 320/2007), il giudice delle leggi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 nella parte in cui esclude il potere del P.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento; con la successiva decisione (Corte cost. n. 274/2009), ha censurato la medesima norma nella parte in cui non prevede la possibilità di appello da parte dell'imputato delle sentenze di proscioglimento per difetto d'imputabilità derivante da vizio totale di mente. Il comma 3 dell'art. 443 stabilisce, poi, il divieto di appello per il P.m. avverso le sentenze di condanna, con l'unica eccezione per quelle che statuiscono un mutamento del titolo di reato. In tutti i casi, l'appello seguirà le forme del rito camerale, ai sensi dell'art. 599. Termini e forme Per l'impugnazione delle sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato valgono i termini stabiliti per l'impugnazione delle sentenze dibattimentali dall'art. 585, con le decorrenze specificate nelle lett. b), c) e d) del comma secondo del suddetto articolo (Cass. S.U., n. 16/1993, secondo la quale l'applicabilità alle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato dei diversi termini di impugnazione rapportati dall'art. 585 all'art. 544, anziché del termine unico di quindici giorni stabilito per i provvedimenti camerali, deve farsi logicamente derivare dal rinvio operato dall'art. 442, comma 1, «agli artt. 529 e seguenti», tra i quali è compreso l'art. 544, al quale fa riferimento appunto l'art. 585). Riguardo alle forme, va detto come l'atto di impugnazione possa essere presentato sia presso la cancelleria del G.i.p. che presso la cancelleria del tribunale, posto che tra le stesse non vi è una distinzione rilevante trattandosi di articolazioni di un ufficio relativo al medesimo giudice (Cass. I, n. 9267/1995). L'appello del P.m.Il P.m. può appellare la sentenza di proscioglimento soltanto quando invoca la condanna dell'imputato. È incontestabile come la modifica del titolo del reato che consente l'appellabilità delle sentenze debba consistere nella derubricazione di un reato più grave in uno meno grave. Si è ritenuta inoltre ammissibile la presentazione da parte del P.m. di motivi subordinati al mancato accoglimento del motivo principale relativi al ripristino delle circostanze aggravanti e all'aumento della pena: invero, l'appello sulla pena andrebbe qualificato come ricorso per cassazione che, a sua volta, stante l'appello principale sulla modifica del titolo del reato, verrebbe convertito in appello (Cass. V, n. 5153/1992). L'appello del P.m. avverso sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato con il quale si chiede una differente qualificazione giuridica del reato contestato è ammissibile e non comporta alcuna violazione del diritto di difesa per l'imputato, potendo quest'ultimo esercitare il proprio diritto di interlocuzione sulla nuova qualificazione in fase di appello (Cass. II, n. 46696/2019, in fattispecie in cui l'imputato era stato assolto dall'accusa originaria di tentato omicidio ed il P.m. aveva richiesto con l'atto di appello di qualificare il fatto come tentata estorsione). In giurisprudenza si è affermato che il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi è privo del potere di proporre quello principale. Ne consegue che nel giudizio abbreviato il P.m. non può proporre appello incidentale quando quello principale gli sia precluso a norma dell'art. 443, comma 3, mentre analogamente nel «patteggiamento» l'imputato non può proporre appello incidentale nell'ipotesi in cui la relativa decisione sia stata appellata dal P.m. ai sensi dell'art. 448, comma 2 (Cass. S.U., n. 7247/1993). Con riferimento invece alla regola prevista dall'art. 580 — conversione del ricorso in appello quando avverso la stessa sentenza siano stati proposti mezzi d'impugnazione diversi — la giurisprudenza è costante nel ritenerla applicabile per finalità di economia processuale nel giudizio abbreviato, indipendentemente dalle preclusioni soggettive alla proponibilità dell'appello (Cass. VI, n. 2620/1998). Pertanto, se il P.m., a fronte di pronuncia per questi inappellabile, ha proposto ricorso per cassazione, lo stesso si converte in appello ove l'imputato risulti appellante nei confronti dello stesso o di diversi capi del provvedimento (Cass. IV, n. 6593/1998). Una situazione analoga si verifica quando il P.m. è legittimato a proporre appello per alcuni capi e ricorso per cassazione per altri: in tale ipotesi, potrà proporsi il primo mezzo di gravame anche in relazione ai capi suscettibili soltanto di ricorso (Cass. VI, n. 9910/1995). Il meccanismo della trasformazione opera anche nel caso in cui l'accusa abbia erroneamente proposto appello avverso sentenza solo ricorribile per cassazione ex art. 443, comma 3: in tal caso, il gravame proposto, da qualificarsi come ricorso per cassazione (Cass. VI, n. 13294/1999) è idoneo, comunque, a convertirsi in appello ove l'imputato risulti appellante. La conversione si attua ope legis pure nel caso in cui l'imputato lamenti vizi deducibili per saltum qualora il P.m. abbia dedotto, tra l'altro, la mancanza e/o la manifesta illogicità della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 569, comma 3 e 606, comma 1, lett. d) ed e). Al contrario, la conversione non opera nel caso in cui uno dei soggetti legittimati ad impugnare si sia limitato a dichiarare di appellare, in quanto la sola dichiarazione non è idonea a produrre alcun effetto, tanto meno a convertire in appello il ricorso da altri presentato (Cass. IV, n. 4792/1992). La disciplina dettata dall'art. 443 non ha subito modifiche a seguito della riformulazione dell'art. 593 introdotta dall'art. 1 l. n. 46/2006 e della successiva declaratoria di incostituzionalità di detta ultima norma, rimanendo valido, per il caso in cui la sentenza si astata impugnata con appello dall'imputato e con ricorso per cassazione dal P.m., il principio secondo cui trova applicazione, in tale ipotesi, la regola dell'art. 580, in base alla quale il ricorso, ancorché proposto da soggetto non titolare del diritto di proporre appello, si converte in tale ultimo mezzo di gravame (Cass. II, n. 18253/2007): in tal caso, la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità; tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti (Cass. VI, n. 42694/2008). La modifica dell'art. 580 ad opera della l. n. 46/2006, ha abbandonato il criterio secondo il quale per “stessa sentenza” si faceva riferimento al carattere formalmente indivisibile della sentenza, con conseguente inoperatività della connessione sostanziale: presupposto della conversione, dunque, non è più una connessione meramente formale ovverosia una sentenza che contiene più imputazioni o riguarda più imputati, ma funzionale secondo il dato normativo offerto dall'art. 12, escluso il collegamento probatorio ex art. 371. L'imputato ed il P.m. non possono appellare le sentenze di proscioglimento quando l'appello tenda ad ottenere una diversa formula. E' ammissibile l'appello del P.m. proposto avverso la sentenza di condanna che abbia ritenuto insussistente un'aggravante ad effetto speciale, atteso che tale disconoscimento comporta una derubricazione che incide sul titolo di reato, mutandone la natura ed il regime di prescrizione (Cass. II, n. 27648/2021); contra, Cass. I, n. 45451/2022, secondo cui l'inammissibilità deriverebbe dal fatto che l'art. 593, comma 1, come riformulato dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, nel far salvi i limiti all'appello previsti dall'art. 443, comma 3, differenzia tale disconoscimento dalle ipotesi di modifica del titolo del reato). Detta ultima pronuncia, ha evidenziato come l'ipotesi dell'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale sia stata espressamente differenziata da quella della modifica del titolo del reato sul presupposto, ritenuto rilevante ai fini della legittimazione dell'appello, che si tratti di pronunce diverse e, come tali, sottoposte a diversi limiti. Ne consegue che solo nel rito ordinario il P.m. può proporre appello contro le sentenze che escludono la sussistenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale e cioè di quelle circostanze che importano un aumento della pena superiore a un terzo o, come la premeditazione, l'irrogazione di una pena di specie diversa da quella ordinarie del reato. Dal punto di vista interpretativo, la pronuncia in parola (al di là del difforme esito decisorio) non sembra porsi in contraddizione con l'impostazione della giurisprudenza maggioritaria che ha operato sempre una lettura estensiva dell'eccezione di cui all'art. 443, comma 3, sulla scorta del principio del quale tale norma costituiva espressione in ragione della generale appellabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero ex art. 593. Ci si deve chiedere se tale principio sia tuttora operante in ragione della nuova formulazione dell'art. 593, comma 1 che sembra averla invertita tramite la previsione dell'appellabilità “solo” in presenza di determinate condizioni, una sola delle quali prevista anche in materia di giudizio abbreviato. Inoltre, va tenuto conto della giurisprudenza di legittimità che, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. , n. 38810/2022, cit.) ha operato un'interpretazione estensiva del concetto di “mutamento del titolo di reato” (Cass. V, n. 15713/2018; Cass. IV, n. 38879/2005; Cass. IV, n. 48825/2016). L'arresto sembra, infine, porsi in termini di coerenza rispetto alla giurisprudenza della Corte costituzionale che reiteratamente ha avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità del limite all'appellabilità, da parte del P.m., delle sentenze di condanna emesse all'esito di giudizio abbreviato e ciò anche successivamente alla riforma di cui alla legge n. 479 del 1999 che ha soppresso il requisito del consenso del P.m. per l'accesso al rito. L'appello dell'imputato e della parte civileL'art. 134 disp. att. prevede che la sentenza venga notificata per estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito della stessa. Deve ritenersi inammissibile l’appello volto ad ottenere la diminuente per la scelta del rito abbreviato rifiutato dal G.i.p., per essere stata avanzata solo tardivamente in appello senza previa sollecitazione in tal senso al tribunale (cfr., Cass. II, n. 53652/2014, secondo cui l'imputato che chieda la riduzione di pena per il rito abbreviato condizionato ad integrazione istruttoria deducendo l'illegittimità della ordinanza di rigetto da parte del G.u.p., deve allegare ed indicare in modo specifico, a pena di inammissibilità, gli atti con i quali ha coltivato la suddetta richiesta in tutti i gradi di giudizio e di avere dedotto, fin dal primo grado, motivi specifici avverso il provvedimento del giudice). Nel caso in cui la diminuente per il rito sia stata applicata in misura inferiore rispetto a quella fissata dalla legge, la cassazione può rettificare ex art. 619, comma 2 senza dover pronunciare sentenza di annullamento. In forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante, è consentita l'estensione al coimputato appellante del riconoscimento della diminuente di cui all'art. 442 dedotta solo nell'impugnazione di altri coimputati (Cass. V, n. 25074/2002). La parte civile che ha accettato il rito — come il P.m. che agisce ex art. 77, comma 4 — può appellare per gli interessi civili ai sensi dell'art. 576 negli stessi casi e modi riservati al P.m. (Cass. VI, n. 4753/1994). La persona offesa, anche se non costituita parte civile, potrà, comunque, sollecitare la pubblica accusa ex art. 572. L'impugnazione, limitata ai soli effetti civili, può essere effettuata in via diretta. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria può impugnare, in caso di condanna, negli stessi casi e con gli stessi mezzi previsti per l'imputato. Le forme del procedimentoV'è contrasto giurisprudenziale sul termine di comparizione previsto per il giudizio di appello avverso sentenza pronunziata a seguito di giudizio abbreviato: secondo un primo orientamento, deve applicarsi il più breve termine di comparizione (non inferiore a dieci giorni) previsto in via generale dall'art. 127 e non quello di cui all'art. 601, comma 5 (Cass. VI, n. 8248/2018, secondo cui l'art. 443, comma 4, è norma di carattere speciale che ha come fine quello di realizzare, senza alcuna lesione dei diritti di difesa, una maggiore snellezza delle forme correlata al meccanismo premiale della diminuzione di pena); secondo altro orientamento, il termine a comparire è quello stabilito dall'art. 601, comma 3, dovendosi ritenere che questa norma, per la sua collocazione e per il suo contenuto specifico, disciplini in via generale, quanto agli atti preliminari, lo svolgimento del giudizio di impugnazione, sia per il dibattimento, sia per le forme camerali, riguardando il rinvio all'art. 127 operato dall'art. 599, comma 1, il solo svolgimento dell'udienza camerale e non anche il più breve termine di comparizione (Cass. VI, n. 7425/2018). L'eventuale celebrazione dell'appello in udienza pubblica non è causa di invalidità del giudizio stante il principio di tassatività delle nullità e non subendo il diritto di difesa alcun pregiudizio (Cass. I, n. 4803/1998). L'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente (Cass. II, n. 48704/2012, con la quale si è ritenuto legittimo il rigetto dell'eccezione da parte della Corte territoriale, avendo il difensore rappresentato soltanto in udienza che la propria assistita era detenuta per altra causa, senza addurre alcuna giustificazione in ordine all'omessa istanza di traduzione in tempo tale da consentirne la partecipazione all'udienza). Quanto al legittimo impedimento dell'imputato, l'art. 599, comma 2 prevede il rinvio dell'udienza solo quando lo stesso imputato abbia manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire (a tal fine, in base all'orientamento dominante in giurisprudenza, si ritiene idonea a rendere esplicita tale volontà anche la produzione, da parte del difensore, di una certificazione medica attestante l'impedimento a comparire dell'imputato con espressa istanza di rinvio: Cass. S.U., n. 4694/2012). Se da un lato il codice prevede espressamente, in deroga all'art. 127, il rinvio dell'udienza a causa del legittimo impedimento dell'imputato, dall'altro, in virtù del rinvio alla disciplina del citato art. 127, si deve ritenere che, al di fuori dell'eccezione dinanzi indicata, la presenza delle parti sia facoltativa: pertanto, nel giudizio abbreviato in appello, secondo l’orientamento prevalente, non è previsto il rinvio dell'udienza per impedimento del difensore, non trovando applicazione l'art. 420-ter, comma 5 (Cass. I, n. 6907/2012; contra, Cass. II, n. 8/2017, secondo cui nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, si applica l'art. 420-ter, comma 5, che impone il rinvio del procedimento in caso di dedotto legittimo impedimento del difensore, fermo restando che, ove il difensore non comparso non abbia dedotto legittimo impedimento, il procedimento può proseguire senza necessità di provvedere alla sua sostituzione ex art. 97, comma 4). Se l'imputato è difeso da due difensori di fiducia e l'avviso di fissazione dell'udienza in appello è stato notificato ad uno solo di essi, si determina un'ipotesi di nullità a regime intermedio, che deve essere tempestivamente eccepita prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado (Cass. S.U., n. 22242/2011). La rinnovazione dell'istruzione dibattimentaleNell'ipotesi di rinnovazione le prove sono assunte in camera di consiglio con la necessaria partecipazione del P.m. e dei difensori e con obbligo di rinvio dell'udienza se, disposta la rinnovazione, tali soggetti non siano presenti. Sui limiti di operatività dell'art. 603, un orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che mentre il giudice d'appello conserva il potere di assumere d'ufficio le prove ritenute assolutamente necessarie ai fini della decisione, l'imputato non ha diritto di richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e, conseguentemente, il giudice non ha alcun obbligo di motivare il rigetto di tale richiesta (Cass. II, n. 3609/2011). Si è altresì sostenuto che né l'imputato né il P.m. possono far valere il diritto di chiedere l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando solo al giudice il potere di accertare se sia necessaria la loro acquisizione (Cass. I, n. 35846/2012), pur se le parti conservano la facoltà di sollecitare l'esercizio del potere di integrazione probatoria del giudice (Cass. I, n. 13756/2008). In senso parzialmente difforme, si è tuttavia affermato che, mentre l'imputato che ha richiesto il giudizio abbreviato condizionato può richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia pure nei limiti dell'integrazione probatoria richiesta, chi abbia promosso l'abbreviato incondizionato può soltanto sollecitare il giudice d'appello ad esercitare i poteri ufficiosi previsti dall'art. 603, comma 3 (Cass. IV, n. 15573/2006): in tale ultimo caso, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri di integrazione probatoria non costituisce vizio deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), avendo l'imputato, con la richiesta di rito abbreviato incondizionato, rinunciato ad acquisire ulteriori elementi di prova (Cass. VI, n. 7845/2009). Da segnalare un indirizzo meno restrittivo secondo il quale nel giudizio abbreviato in grado d'appello può essere disposta, anche su richiesta di parte, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di prova sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado (Cass. II, n. 9267/2012). La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta dal giudice implica il diritto delle parti all'ammissione di prova contraria. Secondo la dottrina va riconosciuto il diritto dell'imputato di chiedere, ai sensi dell'art. 603, comma 1, la riassunzione di prove già acquisite nel giudizio di primo grado a seguito dell'accoglimento della domanda di abbreviato condizionato e tale facoltà può essere esercitata a fortiori in caso di errori od omissioni commessi dal giudice di prima istanza. La decisioneIl giudice d'appello può dare al fatto una definizione giuridica diversa ed anche più grave di quella risultante dall'imputazione. Al riguardo, si è precisato che all'esercizio di tale facoltà non è d'ostacolo la regola dell'applicabilità dell'art. 423 al giudizio abbreviato, dal momento che la modificazione dell'imputazione regolata da tale ultima disposizione è quella conseguente alle nuove contestazioni formulate dall'accusa mediante l'esercizio di un potere che non ha nulla a che vedere con la diversa definizione giuridica del fatto prevista dall'art. 521, comma 1, e, di riflesso, dall'art. 597, comma 3, come potere-dovere esclusivo del giudice (Cass. VI, n. 9213/1996). Da tale fattispecie, va tenuta distinta l'ipotesi in cui il giudice d'appello ritenga che il fatto sia diverso da come originariamente contestato dalla pubblica accusa. Secondo l'indirizzo dominante, anche nel giudizio abbreviato, il giudice d'appello, qualora emerga una diversità tra i fatti contestati e quelli accertati e non vi abbia provveduto il giudice di primo grado, ha l'obbligo di annullare la sentenza di primo grado e di rimettere gli atti al P.m. ai sensi degli artt. 521, comma 2, 598 e 604 (Cass. VI, n. 47549/2007). Il ricorso per cassazioneForme e termini per la proposizione del ricorso per cassazione sono quelli rispettivamente previsti dagli artt. 581 e 585. Il ricorso per cassazione si discute in pubblica udienza. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in pubblica udienza in sede di giudizio di appello, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), per denunciare l'inosservanza del rito camerale, è inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti; invero, in una situazione del genere, il ricorrente difetta anche di specifico interesse atteso che le norme della pubblica udienza presentano maggiori garanzie per l'imputato (Cass. V, n. 2662/1993). Il ricorso per cassazione proposto dal P.m. avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell'art. 580, conserva la propria natura di impugnazione di legittimità, onde la corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri di cui all'art. 606 ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità; tuttavia, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d'appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli (Cass. II, n. 34487/2019). Il sindacato del giudice di legittimità in ordine al diniego di ammissione al rito abbreviato condizionato è limitato alla sola verifica che il giudice di merito si sia effettivamente attenuto alle linee guida entro cui il legislatore ha inteso incanalare il suo potere di valutazione e non abbia sostituito a detti criteri canoni di diversa natura (Cass. VI, n. 25713/2003). Non può, invece essere proposta per la prima volta avanti alla cassazione la questione dell'illegittimo diniego di accesso al rito abbreviato e ciò in quanto l'art. 606, comma 3 prevede l'inammissibilità del ricorso che denuncia violazioni di legge non precedentemente dedotte in sede di appello. E' ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza assolutoria pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere una formula di proscioglimento più ampia, in quanto la limitazione prevista dall'art. 443 si applica al solo ricorso in appello (Cass. V, n. 33796/2023). CasisticaIl giudizio di appello, relativo ad un processo svoltosi in primo grado con il rito abbreviato, deve essere celebrato nella forma del procedimento in camera di consiglio, anche nelle ipotesi in cui l'impugnazione avverso la decisione di primo grado concerne l'affermazione di penale responsabilità e l'imputato chiede la trattazione in pubblica udienza (Cass. I, n. 8163/2015). Il giudice di appello, a seguito di parziale rinnovazione dell'istruttoria conseguente a giudizio di primo grado svoltosi con le forme del rito abbreviato, può disporre l'acquisizione di atti tempestivamente presentati al P.m. durante la fase delle indagini preliminari ed erroneamente confluiti in altro procedimento penale (Cass. IV, n. 6724/2015). In assenza di impugnazione del P.m., non possono essere posti a fondamento della decisione d'appello avverso la sentenza pronunciata con il rito abbreviato atti dichiarati inutilizzabili dal giudice di primo grado (Cass. IV, n. 49664/2014, in fattispecie in cui i giudici di appello si erano avvalsi per la decisione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili dal giudice di primo grado). Il principio dell'immutabilità del giudice previsto dall'art. 525, trova applicazione anche nel giudizio di appello celebrato in camera di consiglio a seguito dell'impugnazione di una sentenza emessa all'esito di rito abbreviato (Cass. V, n. 48510/2013, nella quale è stata annullata la sentenza emessa da un collegio composto diversamente da quello davanti al quale alcune delle parti avevano rassegnato le proprie conclusioni). La mancata traduzione all'udienza camerale d'appello dell'imputato sottoposto a misura cautelare detentiva determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza solo nell'ipotesi in cui il detenuto abbia formulato espressa richiesta di comparire all'udienza (Cass. IV, n. 51517/2013). Il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi è privo del potere di proporre quello principale, con la conseguenza che, nel giudizio abbreviato, il P.m. non può proporre appello incidentale quando quello principale gli sia precluso a norma dell'art. 443, comma 3 (Cass. III, n. 7858/2016). Più recentemente, detto principio è stato ulteriormente ribadito allorquando si è affermato che il P.m. non può interporre appello incidentale avverso la sentenza di condanna resa in esito a rito abbreviato senza mutamento del titolo del reato contestato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, potendo proporre unicamente ricorso per cassazione, il quale, nondimeno, si converte in appello in caso di contestuale gravame dell'imputato, prevalendo la finalità dell'art. 580 - volto ad evitare che la proposizione di diversi mezzi di impugnazione determini esiti processuali incompatibili - sull'inappellabilità da parte del P.m. (Cass. VI, n. 34097/2023). V'è contrasto di giurisprudenza in ordine alla deducibilità in sede di giudizio abbreviato in grado di appello del diniego di ammissione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova: ad un primo orientamento che afferma che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato non possa più dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego di ammissione da parte del giudice di primo grado (Cass. IV, n. 42469/2018), se ne contrappone altro che riconosce come la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non precluda all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego del primo giudice (Cass. IV, n. 30983/2019). In tema di misure di sicurezza personali, il P.m. non può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di condanna, emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, sicché il ricorso va riqualificato come appello dinanzi al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 680, comma 2 (Cass. VI, n. 16798/2021, nella quale la S.C. ha precisato che l'inappellabilità delle sentenze di condanna, prevista dall'art. 443, comma 3, deve ritenersi riferita ai soli capi penali della sentenza, a fronte invece del carattere sistematico e generale della competenza funzionale del tribunale di sorveglianza a pronunciarsi sull'appello avverso le sole statuizioni sulle misure di sicurezza diverse dalla confisca). In tema di impugnazioni della parte pubblica, la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., emessa all'esito di giudizio abbreviato, è appellabile dal P.m. senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, trattandosi di sentenza di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità (Cass. VI, n. 21981/2023). In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile l'appello del P.m. avverso sentenza di condanna che, a fronte della contestazione del delitto in forma consumata, lo riqualifichi nella fattispecie tentata, non operando, in tale caso, il limite della prima parte dell'art. 443, comma 3 (Cass. II, n. 3092/2024, nella cui parte motiva la Corte ha chiarito che il delitto tentato, pur conservando il medesimo "nomen iuris" di quello consumato, costituisce un'ipotesi autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura). BibliografiaDiddi, La conversione del ricorso in appello, in Scalfati (a cura di), Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio, Milano, 2006; Filippi, L’appello incidentale nel processo penale, Padova, 2000; Marandola, I limiti all’appello incidentale del pubblico ministero nel rito abbreviato tra le Sezioni unite e la Corte costituzionale, in Cass. pen., 1994, 2378; Marzaduri, Subito altri strumenti per raddrizzare gli squilibri, in Guida dir., 2000, n. 15, 66; Menna, Il giudizio d’appello, in studi di procedura penale, in Riccio (a cura di), Napoli, 1996; Montagna, L’appello nel giudizio abbreviato, in Gaito (a cura di), Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarra, Padova, 1996; Randazzo, Le “forme dell’art. 127” nel giudizio d’appello in camera di consiglio, in Cass. pen., 1992, 2765; Scalfati, Restituito il potere d’impugnazione senza un riequilibrio complessivo, in Guida dir., 2007, n. 8, 78; Spangher, La disciplina delle impugnazioni nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, in Cass. pen., 1994, 560. |