Codice di Procedura Penale art. 464 octies - Revoca dell'ordinanza 1 .

Andrea Pellegrino

Revoca dell'ordinanza1.

1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova é disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

 

[1] Articolo inserito dall'art. 4, l. 28 aprile 2014, n. 67 .

Inquadramento

L'art. 464-octies prevede le modalità di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento

Chiudono il discorso sulla sospensione del procedimento con messa alla prova le norme che ne disciplinano la revoca: l'art. 168-quater c.p. e l'art. 464-octies.

I casi che, in generale, possono dare luogo alla revoca sono indicati all'art. 168-quater c.p. e sono costituiti da:

a) grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

b) Commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

In tali ipotesi, il giudice, con ordinanza — ricorribile autonomamente in cassazione e comunque e sempre previa udienza fissata ai sensi dell'art. 127, di cui va dato avviso alle parti ed alla persona offesa almeno dieci giorni prima — revoca, anche d'ufficio, la sospensione.

Il processo non riprenderà subito, ma solo quando l'ordinanza di revoca sia divenuta definitiva: è in quel momento che, a norma dell'art. 464-octies, comma 4, cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti ed il procedimento riprende il suo corso (e con esso, riprende a decorrere la prescrizione).

Bibliografia

Ciampi, Sospensione del processo penale con messa alla prova e paradigmi costituzionali: riflessioni de iure condito e spunti de iure condendo, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2009, 1984 ss.; Colamussi, Adulti messi alla prova seguendo il paradigma della giustizia ripartiva, in Proc. pen. giust. 2012, n. 6, 125 ss.; Montagna, I confini dell'indagine personologica nel processo penale, Roma, 2013, 55 ss.; Normando, Modelli alternativi di giustizia in materia penale: l'intervento del mediatore, in Proc. pen. giust. 2014, n. 2, 125 ss.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario