Codice di Procedura Penale art. 470 - Disciplina dell'udienza.Disciplina dell'udienza. 1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità [125 6]; in sua assenza la disciplina dell'udienza è esercitata dal pubblico ministero [21 reg.]. 2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti [131, 378]. InquadramentoL'art. 470 [applicabile — come tutte le disposizioni generali contenute nel capo I del titolo II del libro VII del c.p.p. (artt. 470-483) al rito monocratico, in virtù del rinvio di cui all'art. 549] ripartisce le competenze in tema di direzione del dibattimento e disciplina dell'udienza. I concetti di « udienza » e « dibattimento » non coincidono: il « dibattimento », infatti, è la fase del processo penale nella quale hanno luogo le attività di cui agli artt. 484-524; l'« udienza » corrisponde all'unità quotidiana del lavoro svolto in aula alla presenza delle parti. Un dibattimento può esaurirsi in una sola udienza (nella quale possono anche essere celebrati più dibattimenti), ovvero protrarsi per più udienze (cfr. in proposito Cordero, 927 ss.); tale definizione del concetto di udienza trova testuali conferme nell'art. 477, comma 1 (a norma del quale, il dibattimento che è assolutamente impossibile esaurire in una sola udienza, deve essere proseguito in udienze successive nei giorni seguenti), e nell'art. 420-ter, comma 3 (che, allo stesso modo, prende in considerazione le udienze « successive alla prima »). Ciò premesso, l'art. 470 stabilisce che: a ) la disciplina dell'udienza spetta al presidente del collegio (od al giudice in composizione monocratica), ed, in sua assenza, al pubblico ministero (cfr. sub art. 378 c.p.): entrambi, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, possono avvalersi degli ausiliari (e, cioè, dell'ufficiale giudiziario e del commesso) e, se ricorrono casi di eccezionale necessità, della « forza pubblica » (concetto più ampio e generale rispetto a quello di « polizia giudiziaria »: cfr. sub art. 131), che dà immediata esecuzione ad ogni provvedimento; b ) la direzione del dibattimento spetta esclusivamente al presidente del collegio (od al giudice in composizione monocratica). Attraverso l'art. 470, il legislatore ha inteso garantire all'organo giudicante (ed, in sua assenza, al pubblico ministero) i poteri necessari ad assicurare il celere, corretto (quanto all'osservanza delle norme processuali) ed ordinato svolgimento delle udienze, per evitare ritardi e turbative di qualsivoglia genere: proprio a tal fine, si è prevista l'immediata eseguibilità (anche in via coatta) delle disposizioni adottate. La disciplina dell'udienzaLa competenza I poteri di disciplina dell'udienza esulano dalla competenza dell'organo di polizia, che è unicamente preposto, all'interno ed all'esterno di un ufficio giudiziario, al mantenimento dell'ordine pubblico ed a garantire che non siano messi in pericolo l'incolumità personale e gli altri beni ed interessi di coloro che partecipano od assistono allo svolgimento del processo, senza, peraltro, potere esercitare quelle potestà di carattere amministrativo che la legge attribuisce in via esclusiva al giudice (od al presidente), ed, in loro assenza, in via surrogatoria, al p.m. (Cass. VI, 22 febbraio 1972, p.m. in proc. T: nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo l'invito rivolto di sua iniziativa da un agente di pubblica sicurezza ad una minorenne di allontanarsi dall'udienza). Pertanto, è necessaria la costante presenza in aula del presidente (o del giudice) o, quantomeno, del p.m. (che non può allontanarsi dall'aula — come invece è censurabile prassi — quando il collegio od il giudice monocratico è in camera di consiglio per deliberare). Il ricorso ad aule esterneE' stato ritenuto legittimo il provvedimento con cui il presidente del collegio giudicante disponga la celebrazione dell'istruttoria in aule esterne al palazzo di giustizia, in ragione dell'elevato numero degli imputati e dei possibili problemi di ordine pubblico, spettando al predetto ogni potere di disciplina, organizzazione e gestione dell'udienza (Cass. VI, n. 41246/2019). I provvedimenti relativi alla direzione del dibattimentoForma I provvedimenti relativi alla direzione del dibattimento (nel rispetto dell'esigenza di massima semplificazione delle forme processuali e dell'adozione del metodo orale: cfr. art. 2, dir. 1 e 2, l. delega n. 81/1987.) sono resi anche oralmente (nel silenzio dell'art. 470, può essere all'uopo valorizzata la disposizione dell'art. 125, comma 6) e senza formalità, il che esonera il giudice dall'obbligo di previa instaurazione del contraddittorio e dall'obbligo della motivazione (D'Andria, 29 ss.), pur se il rispetto di entrambi, quantomeno in linea di principio e salva la valutazione di situazioni particolari, appare auspicabile, anche al fine di una più serena conduzione dell'udienza (Beltrani, 141). La giurisprudenza ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 470, i provvedimenti del giudice per la direzione della discussione sono adottati senza formalità, e nei confronti degli stessi non sono, di conseguenza, ipotizzabili le cause di nullità di ordine generale previste dall'art. 178, comma 1, lett. c), né tantomeno essi sono suscettibili di censura per vizio di motivazione, non dovendo necessariamente essere motivati (Cass. I, n. 48311/2012: fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che potesse integrare un'ipotesi di nullità il diniego al difensore di utilizzare, nel corso della sua discussione, sistemi informatici per illustrare le proprie conclusioni). Detti provvedimenti sono sempre revocabili (con le medesime forme). La loro pubblicità è garantita dall'obbligo (sancito dall'art. 481, comma 2) di integrale verbalizzazione. Natura giuridica I provvedimenti in esame hanno, secondo la dottrina, natura « ordinatoria » e non « giurisdizionale » (cfr. Manzione, in Chiavario, V, 1991, 56). Regime delle impugnazioni Pur se illegittimi, detti provvedimenti non sono immediatamente impugnabili (salvo il caso di scuola della loro abnormità), ma possono costituire oggetto di doglianza soltanto unitamente alla sentenza (ex art. 586, cui si rinvia). La giurisprudenza ha ritenuto che il provvedimento con il quale il Tribunale rinvia il processo ad una udienza successiva (nella specie: per acquisire una decisione della Corte di giustizia della Comunità Europea) costituisce espressione di quel potere ordinatorio riconosciuto al giudice del dibattimento in funzione della regolazione dello svolgimento del processo, e non presenta pertanto alcun carattere di abnormità: ne deriva che detta ordinanza può essere impugnata soltanto unitamente alla sentenza che chiude la fase (Cass. V, n. 25006/2005). CasisticaIn un interessante caso pratico (si era dato, in dibattimento, ordine di abbassare con la forza « le mani dell'imputato che, coprendo il suo volto, impedivano la ricognizione personale »), la giurisprudenza (Cass. II, 26 novembre 1992, Q., in R. Guariniello 311) ha ritenuto la legittimità del suddetto ordine, evidenziando che « la coazione fisica esercitata sull'imputato non rientra tra gli atti vietati dagli artt. 188 e 189», in quanto dette norme « mirano (...) ad assicurare — come è detto chiaramente nella Relazione al c.p.p. — la tutela della libertà morale del cittadino di fronte a mezzi coercitivi della volontà o a tecniche di subdola persuasione ». Si è anche ritenuto che integri il delitto di oltraggio a magistrato in udienza (art. 343 c.p.) il rivolgere apprezzamenti poco lusinghieri, accompagnati da frasi allusive a sfondo sessuale nel complesso offensivi dell'onore e del decoro del destinatario, nei confronti del vice procuratore onorario di udienza nel periodo di attesa della deliberazione della sentenza, poiché durante detto periodo il predetto magistrato del pubblico ministero svolge, in assenza del giudice, le funzioni di disciplina dell'udienza (Cass. I, n. 14591/2011). Le conseguenze dell'inosservanza dell'ordine del ruolo di udienza nella celebrazione dei processiNella vigenza del c.p.p. 1930, si era posto il problema delle eventuali conseguenze processuali dell'inosservanza dell'ordine del ruolo di udienza nella celebrazione dei processi: l'orientamento sicuramente prevalente in giurisprudenza era fermo nel ritenere che tale inosservanza non comportasse alcuna nullità, poiché il giudice ben poteva derogare discrezionalmente all'ordine del ruolo ove ne ricorressero giustificati motivi: e ciò in quanto le norme di cui all'art. 23 disp. reg. c.p.p. 1930, che prescrivevano di seguire detto ordine, avevano carattere meramente ordinatorio (Cass. II, 6 giugno 1977, G.; Cass. V, 29 novembre 1988). La questione è stata definitivamente risolta dall'art. 20, commi 4 e 5, reg. esec., al quale in dettaglio si rinvia: ferma restando la direttiva di dare precedenza ai dibattimenti con imputati in stato di custodia cautelare, ai dibattimenti deve procedersi secondo l'ordine del ruolo e conformemente agli orari indicati sui decreti che hanno disposto il giudizio, ma il presidente od il giudice, per ragioni di urgenza o per altro giustificato motivo, può ordinare che sia tenuto in precedenza un determinato dibattimento iscritto nel ruolo dopo altri. La norma conserva (come il precedente art. 23), carattere meramente ordinatorio, e non commina alcuna sanzione di nullità per il caso di inosservanza delle predette disposizioni: i diritti della difesa potrebbero essere violati [cfr. artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1] unicamente dalla trattazione della causa prima dell'ora indicata quale inizio dell'udienza nel decreto che dispone il giudizio (od anche a verbale, per le udienze successive alla prima), poiché l'imputato ed il suo difensore sono tenuti ad essere presenti in aula soltanto in quell'orario (e non prima) e, pertanto, la trattazione del processo in orario antecedente rispetto a quello originariamente fissato si risolverebbe in un inammissibile ostacolo alla partecipazione di tali soggetti (Cass. II, n. 857/2012: « la celebrazione dell'udienza prima dell'ora stabilita — nella specie, dieci minuti — determina una nullità d'ordine generale per palese lesione dei diritti difensivi e di assistenza dell'imputato »). Le disposizioni attuative e regolamentariDisposizioni residuali, relative, da un lato, alla sistemazione dell'aula dibattimentale ed alla collocazione, all'interno di essa, delle singole parti processuali e delle persone che devono essere sottoposte ad esame, e, dall'altro, alle mansioni dell'ufficiale giudiziario (o di chi ne svolge le funzioni), sono dettate rispettivamente dagli artt. 146 disp. att. e 21 reg. esec. BibliografiaAprile- Silvestri, Il giudizio dibattimentale, Milano, 2006; Beltrani, Il dibattimento penale monocratico, Torino, 2003; Cordero, Procedura penale, Milano, 2006; D'Andria, Sub art. 470, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, VI, Agg. 2003-2007, (artt. 465-567), a cura di D'Andria- Fidelbo- Gallucci, Milano, 2008, 29; Guariniello, Il processo penale nella giurisprudenza della Corte di cassazione, Torino, 1994. |