Codice di Procedura Penale art. 583 - Spedizione dell'atto di impugnazione.Spedizione dell'atto di impugnazione. [1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582, comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno [111] della ricezione e la propria sottoscrizione [110]. 2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. 3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore [591].]1 [1] Articolo abrogato dall'articolo 98, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’ art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 e da ultimo, dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112. InquadramentoL'articolo è stato abrogato dall'articolo 98, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 a far data del 30 dicembre 2022. |