Codice di Procedura Penale art. 591 - Inammissibilità dell'impugnazione.

Raffaello Magi

Inammissibilità dell'impugnazione.

1. L'impugnazione è inammissibile [606 3]:

a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse [568 3-4];

b) quando il provvedimento non è impugnabile [568];

c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, [583,] 585 e 5861;

d) quando vi è rinuncia all'impugnazione [589].

2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione [606]. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato [571], l'ordinanza è notificata anche al difensore.

4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

[1] Lettera modificata dall'articolo 33, comma 1, lett. h) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha soppresso la parola: «583,». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto  dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’ art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 e da ultimo, dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112.

Inquadramento

L'inammissibilità è sanzione processuale tipica, relativa alle domande di parte introduttive di un procedimento eventuale, tesa a precluderne l'esame nel merito. Di regola la inammissibilità deriva dalla divaricazione tra il modello legale dell'atto e il modo in cui lo stesso viene realizzato (solo in ipotesi di ricorso per cassazione è prevista la ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso, con esame che riguarda il contenuto dei motivi proposti) ed è  posta a presidio della inosservanza delle forme stabilite dal legislatore, lì dove le stesse siano ritenute essenziali. Trattandosi di una sanzione processuale va ritenuto applicabile il principio di tassatività (declinato dal legislatore per le nullità all'art. 177 c.p.p.) nel senso che è necessaria una previsione espressa perchè l'atto difforme dal modello legale possa essere qualificato inammissibile. L'art. 591 contiene le previsioni sanzionatorie ed assoggetta, pertanto, alla inammissibilità, rispettando il principio di tassatività, le violazioni delle disposizioni di legge che regolamentano la legittimazione ad impugnare e le modalità concrete di esercizio del relativo potere . Le ipotesi descritte alle lettere a, b, c, del comma 1 dell'art. 591 sono definibili in termini di inammissibilità 'originaria', nel senso che l'atto non ha alcuna reale capacità di introdurre la fase procedimentale cui è indirizzato, in quanto affetto da un vizio genetico, mentre l'ipotesi descritta alla lettera d (la rinunzia) configura un caso di inammissibilità sopravvenuta. Ciò comporta rilevanti conseguenze in riferimento alla possibilità o meno per il giudice della impugnazione di rilevare l'esistenza di determinate cause di non punibilità (tra cui l'estinzione del reato dovuta ad intervenuta prescrizione), posto che tale possibilità viene ritenuta insussistente in tutti i casi di inammissibilità originaria dell'atto di impugnazione. Tra le cause di inammissibilità originaria va segnalata, in particolare, quella relativa all'assenza di specificità dei motivi nonchè  (v. sub art. 581)- l'assenza di indicazione specifica di capi e punti della decisione che si intendono impugnare, prove di cui si contesta l'inesistenza, omessa assunzione, omessa valutazione o erronea valutazione, e richieste, anche istruttorie. Con il d.lgs. n. 150 del 2022 sono state introdotte ulteriori ipotesi di inammissibilità : a) l'atto di impugnazione (specie l'appello) deve essere assistito da dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata; b) in caso di imputato giudicato in assenza va unito mandato specifico ad impugnare (v. anche sub art. 582). La collocazione delle norme che prevedono l'obbligo di specificità delle censure (che, per essere ammissibili devono confrontarsi con i contenuti argomentativi espressi nel provvedimento impugnato) e la relativa sanzione di inammissibilità, nell'ambito delle disposizioni generali sulle impugnazioni tende, pertanto, ad assimilare il trattamento di tale vizio tra l'appello ed il ricorso per cassazione, pur nella parziale diversità di tali mezzi di critica (v. sub art. 568 c.p.p.). 

E' stato ribadito, con decisione emessa dalle Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 8825/2017) che l'appello, al pari del ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

La inammissibilità è sempre dichiarata - anche di ufficio - dal giudice ad quem, investito dall'atto di impugnazione, con decisione emessa in camera di consiglio anche senza contraddittorio con la parte impugnante, cui va notificata la decisione (impugnabile a sua volta con ricorso per cassazione). Nulla vieta, peraltro, di dichiarare inammissibile l'atto di impugnazione con la sentenza che definisce il grado di giudizio. Va ricordato che la irrevocabilità della decisione impugnata (v. sub. art. 648) si realizza, in caso di avvenuta impugnazione della ordinanza dichiarativa della inammissibilità, solo all'esito di tale fase (ove venga disposto il rigetto o la inammissibilità della impugnazione).  Ciò tuttavia non riguarda il caso di inammissibilità per tardività, essendosi ritenuto che la presentazione di una impugnazione tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, la quale pertanto, va necessariamente posta in esecuzione anche prima della pronunzia dichiarativa della inammissibilità della impugnazione (Cass. S.U.,. n.47766/2015).

La inammissibilità della impugnazione, ove non rilevata dal giudice cui l'atto è rivolto, può sempre essere dichiarata nel grado successivo (se instaurato) ai sensi dell'art. 591 comma 4, c.p.p..

Ove coesistano più cause di inammissibilità, una per ragioni formali ed una per ragioni contenutistiche, la prima prevale sulla seconda (Cass. I, n. 3820/2018).

Inoltre, si deve ritenere che la genericità del ricorso per cassazione che determina la sua inammissibilità, dando luogo alla mancata instaurazione di un valido rapporto processuale ascrivibile a colpa del ricorrente, prevale sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronunzia sull'impugnazione (Cass. III, n. 42595/2024).

Il relativo provvedimento è notificato a chi ha proposto l'impugnazione, se si tratta dell'imputato va notificato anche al difensore, ed inoltre, laddove sia stato pronunziato dal giudice d'appello, è ricorribile per cassazione, mentre laddove sia stato pronunziato dalla Corte di cassazione può fondare la proposizione di ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore materiale o di fatto (Galati-Zappalà-Patanè, 761). La dottrina ha altresì sottolineato che l'istituto risponde ad esigenze di economia processuale (Galati-Zappalà-Patanè, 483) e che la dichiarazione di inammissibilità va pronunziata per espressa previsione di legge dal “giudice d'appello”, sicché, ove esso sia composto collegialmente, va pronunziata dal collegio e non dal solo presidente.

Come già accennato, il comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 e successivamente modificato dalla l. n. 114/ 2024, ha introdotto una causa tipica di inammissibilità volta a garantire la tracciabilità della volontà di impugnazione da parte dell'imputato assente, attraverso l'onere del difensore di allegare la dichiarazione o elezione di domicilio e di essere munito di specifico mandato ad impugnare. Tale previsione, tuttavia, non si applica a ogni forma di impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato assente, ma esclusivamente a quelle presentate dal solo difensoreex art. 571, comma 3, c.p.p., restando escluse dal suo ambito quelle provenienti direttamente dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale, a prescindere dalla presenza dell'imputato nel giudizio che ha prodotto la sentenza impugnata (Cass. IV, n. 13168/2025). È stato precisato che, in simili ipotesi, la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositatacontestualmente all'atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicché la sua allegazione successiva, pur se in data antecedente all'inizio del giudizio di impugnazione, determina l'inammissibilità del gravame (Cass. II, n. 27774/2024). La disciplina in esame trova applicazione anche nel caso in cui il difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza ricorra per Cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata de plano per la mancata allegazione allo stesso della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, considerato che simile provvedimento, al pari delle sentenze, riveste carattere definitorio del giudizio di cognizione (Cass. I, n. 28912/2024). La S. C. ha chiarito, altresì, che, nel caso di difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, l'inammissibilità dell'impugnazione può essere dichiarata con procedimento de planoex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. (Cass. II, n. 4800/2024). L'onere per il ricorrente di rilasciare uno specifico mandato a impugnare dopo la pronuncia del provvedimento impugnato non ricorre, invece, nel caso in cui venga presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata de plano dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, c.p.p. (Cass. II, n. 25419/2024).

L'inammissibilità per carenza di legittimazione ed interesse

L'impugnazione è inammissibile quando chi la propone sia carente di legittimazione o interesse.

Sul punto, si rinvia al commento dell'art. 568.

L'inammissibilità per carenza di specificità

Risolvendo un contrasto sorto sui contenuti e sulle modalità dell'apprezzamento della genericità dei motivi di appello, si è di recente precisato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 8825/2017; Cass. IV, n. 36154/2024); vedi sub art. 581.È inammissibile, per violazione dell'art. 581, l'impugnazione per cassazione che non contenga la specificazione dei motivi di censura del provvedimento impugnato ma esclusivamente la ripetizione delle ragioni addotte nel giudizio di primo grado e motivatamente disattese, a meno che il provvedimento impugnato non abbia completamente trascurato detti motivi perché apodittico o perché abbia erroneamente considerato assorbenti altri motivi (Cass. II, n. 13951/2014; Cass. VI, n. 45948/2015; Cass. IV, n. 19364/2024). Analogamente, è inammissibile il ricorso per cassazione che consista in un coacervo indifferenziato di motivi, che denunzino vizi in modo cumulativo, perplesso, alternativo e promiscuo, invece di chiarire specificamente quali capi censuri e per quali ragioni (Cass. VI, n. 800/2012; Cass. II, n. 31811/2012; Cass. V, n. 51253/2014; Cass. I, n. 39122/2015; Cass. II, n. 19712/2015;  Cass. IV, n. 8294/2024; Cass. II, n. 3126/2024), al pari dell'impugnazione per cassazione ove si espongano esclusivamente circostanze favorevoli all'impugnante senza criticare la motivazione del provvedimento impugnato (Cass. V, n. 39210/2015; Cass. III, n. 44882/2014; Cass. VI, n. 18746/2014; Cass. III, n. 12355/2014; Cass. II, n. 6609/2014; Cass. II, n. 9029/2014), del ricorso in cui si impugni un punto autonomo della decisione gravata che non sia stata proposta attraverso la deduzione di una specifica e autonoma richiesta (Cass. II, n. 21432/2023) e dell'impugnazione per cassazione laddove si faccia riferimento ad estrapolazione di singoli brani dal contesto delle prove dichiarative per giovarsi della frantumazione del quadro probatorio o, al contrario, si alleghino in blocco gli atti processuali pretendendone l'integrale lettura da parte del giudice di legittimità (Cass. III, n. 43322/2014;Cass. I, n. 23308/2015; Cass. II, n. 3126/2024) o si censuri soltanto una parte dei motivi a fondamento della decisione, quando la parte non censurata sia autosufficiente. In generale, è inammissibile l'impugnazione, anche di merito, che si limiti a censure generiche (Cass. II, n. 30918/2015; Cass. VI, n. 47546/2013) o astratte (Cass. VI, n. 27068/2011; Cass. VI, n. 21873/2011), o prive di chiarezza e precisione (Cass. VI, n. 32947/2013; Cass. VI, n. 1770/2013).  

È altresì viziato da genericità il ricorso per cassazione che, denunziando l'inutilizzabilità di una prova, non specifichi quale sia l'esito della prova di resistenza, quale sia cioè l'incidenza sull'esito della decisione, tenuto conto delle motivazioni del provvedimento impugnato, dell'eliminazione della prova che si assume inutilizzabile (Cass. VI, n. 49970/2012 ; Cass. VI, n. 18764/2014;  Cass. III, n. 3207/2015; Cass. III, n. 39603/2024),al pari del ricorso per cassazione che, censurando il difetto di motivazione della sentenza d'appello per carente esame di alcune censure rivolte alla sentenza di primo grado, non specifichi quali aspetti della sentenza di primo grado sarebbero stati pretermessi e quale ne sarebbe stata la decisività (Cass. VI, n. 18081/2011; Cass. IV, n. 17681/2024).  E' stata ritenuta inammissibile l'impugnazione della parte civile che rinvii integralmente ai motivi d'impugnazione svolti dal pubblico ministero, senza indicare le proprie autonome ragioni di censura (Cass. V, n. 40393/2012) e, specularmente, l'impugnazione del pubblico ministero che rinvii integralmente ai motivi d'impugnazione svolti dalla parte civile (Cass. VI, n. 43207/2010;

 o che si limiti a richiamare le censure nella richiesta della parte civile di proporre appello, senza incorporarle testualmente e per esteso, ancorché utilizzi formule per le quali esse devono "intendersi ritrascritte" ovvero costituiscono "parte integrante" della impugnazione (Cass. VI, n. 48468/2023). È, altresì, inammissibile, sempre per difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a un generico rinvio per relationem a quelli redatti, con separato atto, da altro difensore, anche laddove si usino formule del tipo “che qui si intendono ritrascritti” (Cass. I, n. 778/2023).

L ‘appello avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione deve qualificarsi come impugnazione ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina, compreso l'art. 581 cod. proc. pen., sicchè deve essere ritenuto inammissibile per difetto di specificità l'appello che non contenga l'enunciazione dei motivi (Cass., II, n. 16553/2022).

V. anche sub art. 606.

L'inammissibilità per non impugnabilità

Non è impugnabile il solo dispositivo del provvedimento, prima che sia depositata la motivazione (Cass. III, n. 48468/2015), a meno che il vizio risulti autonomamente dal dispositivo e sia pertanto apprezzabile anche in assenza della motivazione (Cass. IV, n. 40942/2015; Cass. I, n. 44161/2009). È invece ricorribile per cassazione in via eccezionale, proprio perché non è possibile oggetto di conflitto, la sentenza che declina la giurisdizione italiana a favore dell'Autorità giudiziaria straniera, rimanendo altrimenti priva di qualsiasi controllo di legittimità (Cass. IV, n. 4307/2024).È inoppugnabile, se non sia abnorme, l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari riconosca la propria incompetenza e restituisca gli atti al pubblico ministero (Cass. S.U., n. 42030/2014), ed altresì l'ordinanza con cui sia respinta la richiesta di archiviazione ed ordinata la formulazione dell'imputazione (Cass. I, n. 21060/2010). Altrettanto inoppugnabili, salvo che siano abnormi, sono il decreto di perquisizione e di convalida della perquisizione, emessi dal pubblico ministero (Cass. II, n. 51867/2013; Cass. VI, n. 46250/2012). È altresì inoppugnabile la sentenza in materia di giurisdizione e competenza che possa dare luogo a conflitto (Cass. I, n. 33891/2009; Cass. I, n. 6518/1996). Non è impugnabile l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per ritenuta diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521 comma 2 (Cass. V, n. 22550/2016), come neanche il provvedimento con cui la Corte d'appello, investita dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", abbia ritenuto, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150) l'ammissibilità dell'impugnazione e rinviato per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della stessa Corte d'appello (Cass. V, n. 30752/2024). È inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione, ritenuto che tale interesse non può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente (Cass. II, n. 14526/2025). È inoppugnabile altresì il decreto con cui il Procuratore Generale presso la Corte di appello rigetta l'istanza di avocazione proposta ex art. 413 c.p.p., trattandosi di provvedimento che non ha natura giurisdizionale e che, pertanto, non è impugnabile, neppure per abnormità (Cass. III, n. 34789/2024).

Non sono ricorribili per cassazione le ordinanze istruttorie emesse dal giudice in sede di incidente probatorio, considerato che le stesse hanno natura di provvedimenti non autonomamente impugnabili, di contenuto non definitorio, suscettibili di essere revocati o modificati fino alla pronuncia della sentenza (Cass. I, n. 3317/2024).

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al commento all'art. 568. 

L'inammissibilità per violazioni di forma

Le violazioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586 determinano l'inammissibilità dell'impugnazione. Sul punto, si rinvia ai commenti a ciascuno di tali articoli.

L'inammissibilità per rinunzia

L'impugnante può rinunziare all'impugnazione osservando le disposizioni previste dall'art. 589, al commento del quale si rinvia al fine di approfondire le condizioni alle quali la rinunzia, che determina l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione, è valida ed efficace.

La dichiarazione d'inammissibilità

L'inammissibilità va dichiarata con ordinanza (in dottrina Spangher, 1357), il cui termine per l'impugnazione è di giorni quindici decorrenti dalla notifica o, se emessa in udienza, dalla lettura del provvedimento (Cass. V n. 9191/2015) e può essere rilevata anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, sicché nel caso in cui il giudice dell'appello non l'abbia rilevata, essa può essere dichiarata direttamente dalla Corte di cassazione (Cass. V, n. 7452/2014;Cass. VII, n. 5309/2014); in argomento, si è successivamente ribadito che l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui il giudice dell'appello sia pervenuto nella precedente fase processuale, precisando che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Cass. II, n. 40816/2014: fattispecie nella quale l'inammissibilità dell'appello — rilevata d'ufficio dalla S.C. — era dovuta a tardiva presentazione dei motivi). Essa può, inoltre, essere dichiarata de plano (Cass. V, n. 7448/2014; Cass. III, n. 12355/2014; Cass. VI, n. 48752/2011; Cass. III, n. 16035/2011); tuttavia, nell'ipotesi in cui sia stato richiesto ed acquisito il parere del Procuratore Generale vi è l'obbligo di realizzare - sui contenuti di tale parere - il contraddittorio con il soggetto appellante, pena la violazione del principio della «parità di armi» di cui all'art. 111 comma 2 della Costituzione (Cass. III, n. 18778/2012) .

Nel vigore della normativa emergenziale da Covid-19, la dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione depositata telematicamente per carenza dei requisiti previsti dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. a) ed e), del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, non è riservata in via esclusiva al giudice a quo, potendo essere adottata anche dal giudice ad quem, in assenza di preclusioni normative espresse (Cass. V, n. 25799/2023).

 In caso di composizione collegiale del giudice cui è rivolta, la inammissibilità di una impugnazione non può essere dichiarata dal Presidente del collegio, trattandosi di provvedimento che esula dalle attribuzioni presidenziali e che è riservato al Collegio ai sensi dell'art. 591, comma 2; la competenza funzionale del Presidente del collegio è invece prevista per la dichiarazione di inammissibilità delle istanze introduttive di incidenti di esecuzione, negli stretti limiti di cui al comma 2 dell'art. 666 (Cass. I n. 53017/2014).

In tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è riconducile al "genus" dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza (Cass., I, n. 35319/2021).

La morte dell'imputato

La morte dell'imputato nei cui confronti sia stata pronunziata sentenza di proscioglimento impugnata dal pubblico ministero o dalla parte civile, determina l'inammissibilità dell'impugnazione (Cass. VI, n. 27309/2010), sia che il decesso intervenga nelle more del giudizio d'appello (Cass. I, n. 36220/2010) sia che intervenga nel corso del giudizio di legittimità (Cass. I, n. 42313/2010).

Inammissibilità e prescrizione

L'inammissibilità dell'impugnazione comporta rilevanti conseguenze in tema di rilevabilità della prescrizione del reato.

È stata ritenuta ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato al solo fine di censurare la sentenza impugnata per non aver rilevato la prescrizione maturata prima della pronunzia di essa (Cass. S.U., n. 12602/2016: «È ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1,c.p.p.»). In questo caso, l'estinzione del reato per prescrizione, se eccepita, sarà sempre dichiarabile ove all'uopo non occorrano accertamenti in fatto; in caso contrario (si pensi all'ipotesi in cui la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato presupponga l'accertamento di una data di commissione diversa rispetto a quella indicata in contestazione), la questione non potrebbe essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, se in precedenza non dedotta come motivo di gravame per la disamina da parte del giudice d'appello, competente per le necessarie verifiche in fatto (né, naturalmente, per le medesime ragioni, rilevata di ufficio). Si ritiene, inoltre, che «l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza d'appello, ma non eccepita nel grado di merito, né rilevata da quel giudice e neppure dedotta con i motivi di ricorso» (Cass. S.U., n. 12602/2016).

La giurisprudenza è, inoltre, ormai ferma nel ritenere che l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione (anche per l'ipotesi della manifesta infondatezza dei motivi) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129, l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice (Cass. S.U., n. 23428/2005; nel medesimo senso, in precedenza, Cass. S.U., n. 33542/2001 e Cass. S.U., n. 32/2000).

Come anche l'ammissibilità dell'impugnazione riguardante la statuizione concernente le spese relative all'azione civile non consente, in caso di ritenuta inammissibilità dei motivi attinenti alla responsabilità penale, di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di secondo grado, ostandovi l'autonomia del rapporto processuale afferente ai diversi capi della sentenza (Cass. II, n. 29518/2023). È da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza, non rilevata dal giudice di merito, nel caso in cui sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), b), c) c.p.p. e tale dichiarazione non sia stata in alcun modo censurata (Cass. V, n. 11237/2025). È stato altresì di recente precisato che in caso di ricorso avverso sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato (oggettivamente cumulativa) l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità della impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali l'impugnazione sia inammissibile, data l'autonomia dei rispettivi capi e l'avvenuta formazione del giudicato parziale (Cass. S.U., n. 6903/2017; Cass. III, n. 26807/2023). Sempre in caso di sentenza cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, la possibilità di rilevare in sede di legittimità la prescrizione del reato che sia maturata dopo la condanna in primo grado e prima della sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, presuppone che su tale reato non si fosse formato precedentemente il giudicato (Cass. VI, n. 598/2024).Va anche ricordato che in caso di contestazione di un punto della decisione, diverso dalla attribuzione di responsabilità, si verifica una preclusione alla rivalutazione del punto non oggetto di doglianza ma non può dirsi formato un giudicato parziale, posto che anche la doglianza in tema di quantificazione della pena, ove formulata in modo ammissibile, impedisce la formazione del giudicato sul relativo capo (Cass. S.U., n. 1/2000).

In proposito si rinvia amplius sub art. 581.

Bibliografia

Bargis, Impugnazioni, in Conso-Grevi-Bargis, Compendio di procedura penale, Padova, 2012; Galati-Zappalà-Patanè, Le impugnazioni, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, Diritto processuale penale, Milano, 2013; Spangher, Atti processuali penali, Milano, 2013.

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