Codice di Procedura Penale art. 609 - Cognizione della corte di cassazione.

Aldo Aceto

Cognizione della corte di cassazione.

1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti [581, 585 4, 606].

2. La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello [606 3].

Inquadramento

La cognizione della Corte di cassazione, in quanto giudice dell'impugnazione, è limitata ai provvedimenti impugnabili e ai motivi proposti.

La norma in commento, ribadisce, sotto questo profilo, il principio della domanda che limita la cognizione del giudice dell'impugnazione alle sole questioni  devolute, facendo salve quelle  rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile proporre in appello, estendendo ad esse lo scrutinio di legittimità. 

Le questioni rilevabili d'ufficio

Rimandando al commento dell'art. 606  l'analisi dei motivi di ricorso che consentono l'accesso alla fase di legittimità, delle questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in appello, delle cause di inammissibilità del ricorso stesso e dei motivi nuovi, lo specifico argomento da affrontare in questa sede resta sostanzialmente quello relativo all'incidenza dell'inammissibilità del ricorso sulle questioni rilevabili d'ufficio (e, in ultima analisi, su quali queste siano). 

In generale si può affermare, anche alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali, che sono rilevabili d'ufficio, in ogni stato e grado del processo:

- il difetto di giurisdizione (art. 20);

- l'incompetenza per materia (art. 21);

- le nullità assolute (art. 179) o le inutilizzabilità patologiche rilevabili senza accertamenti di fatto (Cass. S.U., n. 39061/2009); secondo Cass. I, n. 9015/2024, è ammissibile il motivo nuovo ex art. 585, comma 4, c.p.p. avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di impugnazione originario, nel caso in cui riguardi questioni d'inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, sicché, ove il motivo sia proposto in una fase processuale già correttamente instaurata, il giudice è, comunque, tenuto a pronunciarsi. In senso contrario, si è affermato che è inammissibile il motivo nuovo di ricorso, presentato ex art. 585, comma 4, c.p.p., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall'art. 167 disp. att. e trans. c. p. p. pur nell'ipotesi in cui la deduzione riguardi l'inutilizzabilità di prove acquisite illegittimamente, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191, comma 2, c.p.p., posto che occorre pur sempre che l'eccezione sia proposta con l'atto di ricorso principale (Cass. II, n. 11291/2023; Cass. I, n. 33662/2005);

- l'errata qualificazione giuridica del fatto (purché ciò non comporti accertamenti di fatto, non avvenga a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa: Cass. II, n. 3211/2014; cfr. anche Cass. I, n. 3763/2014 secondo cui è comunque necessario che l'imputato presenti un motivo nuovo, pur non enunciato in appello; nello stesso senso, Cass. VI, n. 6578/2013; conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge n. 107/2013 (ed, in particolare, dall'art. 1, comma 38, che ha reso appellabile la sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425) il procuratore generale presso la corte di appello non è (più) legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare  (Cass. IV, n. 27526/2018);

- le condizioni che impongono la declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, quando, per rilevarle, non siano necessari accertamenti in fatto preclusi in sede di legittimità (Cass. S.U. , n. 8413/2008);

- l'illegalità della pena (quando si risolva a danno dell'imputato, Cass. V, n. 44897/2015), anche se sopravvenuta per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma (Cass. S.U., n. 33040/2015) ovvero in conseguenza della successione di legge penale penale più favorevole (Cass. S.U., n. 46653/2015 ;  Cass. V, n. 51726/2016); sul punto Cass. V, n. 8639/2016ha precisato che non configura un'ipotesi di pena illegale "ab origine" la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (nella specie: erroneo aumento della pena per le circostanze aggravanti, pur muovendo da una pena base corretta), sicchè, in tal caso, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di ricorso inammissibile. Ciò sul rilievo che rientra nella nozione di pena illegale "ab origine" quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali.);

  l'illegalità della pena può essere rilevata d'ufficio anche in presenza di un ricorso inammissibile (Cass. S.U., n. 38809/2022);  la pena è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, 65 e 71 e seguenti, c.p., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Cass. SU, n. 47182/2022Cass. S.U. n. 877/2023);

l'illegalità della pena accessoria, rilevabile d'ufficio anche in caso di ricorso inammissibile (Cass. VI, n. 13092/2025;  Cass. IV, n. 30040/2024);

- l'abolitio criminis (Cass. VI, n. 41683/2010);

- l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria illegale (Cass. IV, n. 18081/2015);

- l'illegittima statuizione della confisca del manufatto abusivo, disposta con la sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di costruzione abusiva in zona vincolata (Cass. III, n. 82/2010, che ha precisato che in tal caso la confisca può essere sostituita d'ufficio dalla Corte di cassazione con l'ordine di demolizione e con quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, previo annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla confisca illegittimamente disposta);

- la violazione del divieto del bis in idem (nei limiti in cui se ne riconosca la natura processuale; si veda più ampiamente, al riguardo, il commento all'art. 606);

- la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza in ordine alle statuizioni civili in esse contenute (Cass. II, n. 43311/2015);

- l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bisc.p. che, avendo natura di diritto penale sostanziale, è rilevabile d'ufficio in relazione ai soli procedimenti pendenti davanti alla  di Corte di Cassazione per fatti commessi prima della entrata in vigore della nuova normativa (Cass. S.U., n. 13681/2016 e Cass. S.U., n. 13682/2016),  nei limiti, attesa la natura del giudizio di legittimità, di un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta — come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali — con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131-bis;Cass. II, n. 41742/2015. Cass. V, n. 3963/2016 ha invece precisato che configurandosi come motivo nuovo, non prospettabile nel ricorso per difetto della relativa previsione normativa, va richiesta fino a quindici giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 585, comma quarto;

La questione è stata risolta da Cass. S.U, n. 13681/2016 che ha ribadito il principio secondo il quale l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, c.p. e 129 , è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma secondo,  anche nel caso di ricorso inammissibile. La stessa sentenza ha aggiunto che quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 , annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett l)

La Cass. III, n. 43838/2016 e, Cass. VI, n. 20270/2016 hanno precisato che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (nello stesso senso, Cass. V, n. 4835/2022; Cass. II, n. 21465/2019). In senso contrario, Cass. III, n. 6870 /2017 ha affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p., è rilevabile d'ufficio in qualsiasi fase e stato del giudizio, salva la eventuale formazione del giudicato, anche implicito, idoneo ad escludere la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (in questo senso, Cass. VI, n. 7606/2017).
Con riferimento alle modifiche dell'art. 131-bis c.p. introdotte dall'art. 1, comma. 1, d.lgs. n. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia), la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, rilevante ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per effetto della riforma, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non sia stata prospettata con l'atto di impugnazione o nel corso del giudizio di appello, sicché la Corte di cassazione, apprezzando la circostanza sopravvenuta nell'ambito del complessivo giudizio sull'entità dell'offesa, può ritenere sussistente l'esimente nel solo caso in cui siano immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Cass. II, n. 396/2024);

- la violazione dell'art. 6 Cedu così come interpretato dalla sentenza della Corte Edu 5 luglio 2011 nel caso Dan contro Moldavia, per avere il giudice di appello riformato la sentenza di assoluzione di primo grado sulla base di una diversa valutazione di attendibilità di testimoni di cui non procede a nuova escussione (questione controversa; si veda sul punto il commento all'art. 606, recentemente affrontata con sentenza Cass. S.U., n. 27620/2016; si veda sul punto il commento all'art. 606); la questione trova oggi un esplicito riferimento normativo nell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. La giurisprudenza di legittimità ne ha tratto argomento per ribadire che è rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Cass. VI, n. 37979/2023);

- l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga (Cass. III, n. 15828/2015ma è onere della parte che la deduca allegare i decreti medesimi, nel caso in cui gli stessi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p. e, per l'effetto, non siano pervenuti alla Corte di cassazione (Cass. II, n. 49959/2023; Cass. III, n. 32699/2015 ha sostenuto che l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento confermativo della predetta ordinanza, emesso in sede di riesame, qualora l'eccezione di fondi su questioni di fatto, mai dedotte in precedenza, relative all'assenza dei presupposti per la proroga dell'efficacia dei decreti originari;

- l'inammissibilità originaria dell'incidente di esecuzione proposto dal condannato (Cass. VII, n. 5309/2014).

Segue. Le questioni deducibili in appello e non dedotte. Rinvio

Sull'argomento, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che:

-In tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile il motivo di ricorso che — formulato da cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea il quale abbia chiesto di scontare la pena in Italia a norma dell'art. 18, comma 1, lett. r) della l. n. 69/2005 — consiste nella prospettazione di specifiche allegazioni in ordine al suo stabile radicamento nel territorio dello Stato, se non preceduto da corrispondente deduzione alla Corte d'appello, poiché mentre quest'ultima può svolgere ogni opportuna verifica in proposito, alla prima difettano poteri sostitutivi o di integrazione istruttoria e la sua cognizione, ai sensi dell'art. 609 — applicabile anche al ricorso per cassazione di cui all'art. 22 della l. n. 69/2005 — è limitata ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Cass. VI, n. 24540/2015);

- Non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Cass. II, n. 17235/2018; Cass. V, n. 11099/2015);

- Non è rilevabile per la prima volta in cassazione la violazione del principio di correlazione fra accusa e difesa (Cass. IV, n. 10611/2013);

-Nell'ambito del procedimento di prevenzione, essendo la confisca una misura di sicurezza patrimoniale di natura amministrativa alla quale non si applica il regime proprio delle impugnazioni, il giudice di appello è tenuto a prendere in esame le istanze formulate in ordine alla illegittima applicazione della stessa anche se la relativa doglianza non sia stata dedotta nei motivi di gravame e la Corte di cassazione deve prendere in esame tale doglianza formulata con motivo di ricorso anche se la stessa non ha formato oggetto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado (Cass. I, n. 12003/2013);

- Non possono essere proposte per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni di inutilizzabilità di una prova che richiedono, al di là del mero esame degli atti processuali, approfonditi accertamenti in fatto, che, come tali, sono di esclusiva competenza del giudice del merito (Cass. VI, n. 43534/2012; nello stesso senso Cass. VI, n. 2187/2015, secondo cui la questione dell'inutilizzabilità per violazione del divieto di assumere dichiarazioni, senza le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito): cfr., altresì, Cass. II, n. 55947/2018, secondo cui «l 'acquiescenza della parte interessata, che non abbia proposto specifico appello su un capo della sentenza deducendo la presunta inammissibilità di elementi probatori dal tribunale ritenuti utilizzabili (confutando l'assunto difensivo), produce preclusione processuale alla rivisitazione del decisum, preclusione che, sul piano sostanziale, si risolve nella formazione di un giudicato parziale interno, conseguentemente non consentendo in sede di legittimità la riproposizione della doglianza o la rilevabilità d'ufficio della questione»);

- Non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità la richiesta di restituzione nel termine per la presentazione della domanda di condono edilizio (nella specie, ex d.l. n. 269/2003) (Cass. III, n. 45715/2011);

- Il giudicato sostanziale formatosi in conseguenza dell'intervenuto concordato sulla pena in grado di appello non impedisce al giudice di legittimità di prendere in considerazione, ai fini dell'eventuale annullamento della relativa sentenza, fatti sopravvenuti non deducibili con l'impugnazione della sentenza di primo grado e prospettati esclusivamente con il ricorso per cassazione (Cass. IV, n. 2743/2008, in un caso in cui l'imputato aveva concordato in appello la pena relativa alla sua partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, mentre uno dei due coimputati, giudicato separatamente, veniva nel medesimo grado assolto, venendo così meno la configurabilità del sodalizio oggetto della contestazione per mancanza del numero minimo dei partecipi necessario per la sussistenza del reato;

- Il problema dell'applicazione dell'indulto può essere sollevato nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che, allorché non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l'applicazione dell'indulto, la questione non è deducibile in cassazione (Cass. S.U. , n. 2333/1995; Cass. S.U. , n. 7944/2013);

- Tra le questioni che, ai sensi dell'art. 609, comma 2, possono essere rilevate anche d'ufficio nel giudizio di cassazione non può farsi rientrare quella concernente l'errata revoca, da parte del giudice di merito, di una sospensione condizionale della pena relativamente alla quale la parte interessata non abbia formulato doglianze (Cass. V, n. 4949/2025; Cass. IV, n. 47923/2004); in tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la concessione del predetto beneficio nel caso di condanna per il delitto di atti persecutori, commesso in epoca antecedente all'introduzione del comma quinto dell'art. 165 c.p. ad opera della legge 19 luglio 2019, n. 69, non integra un'ipotesi di pena illegale - come tale emendabile in cassazione anche in assenza di uno specifico motivo d'appello - poiché siffatta previsione non può essere ricondotta alla nozione di pena in quanto implica la già avvenuta determinazione della sanzione mediante la sentenza di condanna (Cass. V, n. 40505/2024);

- La violazione, da parte del giudice d'appello, del principio devolutivo fissato, in via generale, dall'art.597, comma 1, qualora non venga dedotta con apposito motivo di gravame, non è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità (Cass. II, n. 4897/2000).

In tema di pornografia minorile, è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca la mancata applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto, riconosciuta per effetto della declaratoria di incostituzionalità, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024, sopravvenuta alla decisione in grado di appello, dell'art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p., nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi, a condizione che non emergano elementi di particolare allarme sociale tali da escludere, "ictu oculi", la configurabilità stessa della diminuente speciale (Cass. III, n. 34588/2024).
La sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 che ha esteso al delitto di rapina la applicabilità della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, legittima la proposizione dell'impugnazione in funzione dell'annullamento della decisione di condanna in grado di appello se ad essa sopravvenuta, a condizione che la decisione oggetto di impugnativa non abbia, di fatto, escluso la "lieve entità" della condotta e che il ricorso indichi argomenti specifici a sostegno della necessità di un rinnovato vaglio degli elementi probatori, funzionale alla verifica della ricorrenza delle condizioni per la configurabilità dell'attenuante e alla concreta determinazione della riduzione sanzionatoria (Cass. II, n. 46006/2024; Cass. II, n. 47610/2024 secondo cui la Corte di cassazione  può valutare direttamente gli elementi costitutivi di detta diminuente, in applicazione della regola generale di cui all'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p. e in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, escludendola in base alle circostanze di fatto già accertate o alle statuizioni già adottate dal giudice di merito, senza disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nel caso in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto).
E' controversa la possibilità di dedurre per la prima volta con ricorso per cassazione la sopravvenuta improcedibilità del reato per mancanza di querela quando tale forma di procedibilità sia stata introdotta successivamente alla sentenza impugnata. 
Secondo un primo orientamento è ammissibile il ricorso che pone, con unico motivo, la questione della improcedibilità per difetto di querela di un reato per il quale tale forma di procedibilità sia stata introdotta successivamente alla sentenza impugnata (Cass. V, n. 11929/2025; Cass. VI, n. 37745/2024; Cass. V, n. 26418/2024).
Un diverso orientamento sostiene, invece, che la sopravvenienza della procedibilità a querela non opera quale ipotesi di "abolitio criminis", capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale (Cass. IV, n. 49499/2023; Cass. IV, n. 49513/2023; Cass. V, n. 5223/2023).

Per altre questioni, si vedano le argomentazioni e la giurisprudenza riportati nel commento all'art. 606, al quale si rinvia.

Gli effetti dell'inammissibilità del ricorso sulle cause di non punibilità

Costituisce principio consolidato e reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, poiché non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, sterilizza la possibilità di dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità a norma dell'art. 129,compresa la prescrizione pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice (Cass. S.U. , n. 32/2000; Cass. S.U., n. 23428/2005; Cass. S.U., n. 33542/2001, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.  581, lett. c) ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice e ciò perché si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto,inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione).

Con sentenza la Cass. S.U., n. 12602/2016, la Suprema Corte ha ribadito il principio che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello, ma non eccepita nel grado di merito, né rilevata da quel giudice e neppure dedotta con i motivi di ricorso, ma innovando rispetto al passato ha altresì aggiunto che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b.

È necessario, però, che il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, desumibili dal testo del provvedimento impugnato e idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo (Cass. IV, n. 47744/2015).

La giurisprudenza ha specificato, al riguardo, che è inammissibile, in quanto carente del requisito della specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omesso rilievo "ex officio", da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, nel caso in cui il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Cass. IV, n. 13353/2025 in fattispecie relativa a delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con contestazione cd. "aperta", rispetto alla quale, nel ricorso, si è omessa la prospettazione di elementi alla cui stregua evincere, rispetto a quanto statuito dal giudice di appello, una chiusura anticipata della contestazione, utile ai fini prescrizionali; nello stesso senso Cass. V, n. 12093/2021; Cass. II, n. 35791/2019).
E' altresì  inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza, non rilevata dal giudice di merito, nel caso in cui sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), b), c) c.p.p. e tale dichiarazione non sia stata in alcun modo censurata (Cass. V, n.11237/2025; Cass. VI, n. 45763/2018). 

L'inammissibilità del ricorso non impedisce la rilevabilità d'ufficio del nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, disponendo, ai sensi dell'art. 609 l'annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative "in melius” (Cass. S.U., n. 46653/2015).

L'inammissibilità del ricorso non impedisce nemmeno di rilevare l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio, tranne che nel caso di ricorso tardivo (Cass. S.U., n. 33040/2015) o — si deve ritenere — di rinuncia al ricorso.

Il ricorso tardivo, infatti, rende irrevocabile la sentenza ai sensi dell'art. 648, comma 1, sicché l'unico rimedio è quello consentito dall'art. 673, limitatamente ai casi di abrogazione e dichiarazione di incostituzionalità della norma, operando, in caso di successione di leggi penali nel tempo, lo sbarramento imposto dall'art. 2, comma 4, c.p.

La rinuncia al ricorso, invece, in quanto espressione della disponibilità del rapporto processuale di impugnazione ne comporta l'estinzione con effetti ex tunc.

Segue. Le ulteriori conseguenze della inammissibilità del ricorso

Nelle ipotesi in cui il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione non può enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge, anche quando tale pronuncia non abbia alcun effetto sul provvedimento del giudice di merito, poiché nel sistema processuale penale non è applicabile per analogia la disposizione di cui all'art. 363 c.p.c. che disciplina l'esercizio del corrispondente potere nell'ambito del processo civile (Cass. S.U., n. 6624/2012).

L'inammissibilità del ricorso di uno degli imputati non preclude l'effetto estensivo dell'impugnazione che, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato (Cass. S.U., n. 30347/2007).

L'inammissibilità del ricorso si estende, inoltre, ai motivi nuovi (art. 585, comma 4).

Bibliografia

Belfiore, sub art. 609, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano 2012, II, 5497 ss. V. sub art. 606.

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