Codice di Procedura Penale art. 618 - Decisioni delle sezioni unite.

Sergio Beltrani

Decisioni delle sezioni unite.

1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite [170, 172 att.].

1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso 1.

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d’ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta 2.

[1] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 66, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

[2] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 66, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

Inquadramento

L'art. 618 disciplina il procedimento di rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite in presenza di contrasti giurisprudenziali, attribuendo efficacia (relativamente) vincolante al principio di diritto da esse enunciato.

Le Sezioni Unite costituiscono emanazione apicale in funzione nomofilattica della Corte di cassazione, la quale, ai sensi dell'art. 65 ord. giud., costituisce organo supremo della giustizia, cui è devoluto, tra gli altri, il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale ed il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni.

Ai sensi dell'art. 170 disp. att. c.p.p., le Sezioni Unite sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali; il collegio è presieduto dal presidente della Corte ovvero, su sua delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.

Nessuna disposizione prevede la possibilità che le Sezioni Unite esaminino unicamente i motivi oggetto di contrasto, con separata definizione (dinanzi alla sezione rimettente) degli ulteriori motivi: ciò comporta che il ricorso, una volta assegnato alle Sezioni Unite, deve essere da queste definito in toto, senza che sia possibile una decisione limitata ad alcune questioni dedotte e con la contestuale riserva di definizione di quelle residue alla sezione semplice, d'altro canto, nell'attuale sistema legislativo, le Sezioni Unite altro non sono che una sezione, quantunque composta da magistrati provenienti dalle varie sezioni semplici, sicché l'assegnazione del ricorso comporta la decisione su di esso, e non su una o più questioni tra quelle con esso dedotte (Cass. S.U., n. 17/2000).

In passato, si è chiarito che sarebbe inammissibile, in quanto non consentito, il ricorso avverso la sentenza della Corte di cassazione proposto innanzi alle Sezioni Unite, e ciò in quanto nel nostro sistema processuale, tanto in quello disciplinato dal codice abrogato che in quello vigente, non esiste alcuna possibilità di gravame avverso la sentenze della Corte di cassazione e perché,

inoltre, alle Sezioni Unite non è riconosciuta alcuna autonomia istituzionale esterna rispetto alle singole sezioni, fatta eccezione per i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. II, n. 2927/1994).

La rimessione del ricorso alle Sezioni Unite in presenza di contrasti

L'art. 618, comma 1, dispone che, quando una sezione della Corte di cassazione rileva che una questione di diritto sottoposta al suo esame costituisce (o può potenzialmente costituire) oggetto di contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso, su richiesta delle parti o di ufficio, con ordinanza, alle Sezioni Unite. La rimessione facoltativa di una questione di diritto alle Sezioni Unite, prevista dall'art. 618, comma 1, che rientra tra le prerogative del collegio, richiede la ravvisabilità di un contrasto sufficientemente consolidato, sì che risulti superata la soglia dell'ordinario svolgimento di una riflessione giurisprudenziale in progressivo affinamento per essere sedimentate posizioni delle quali non è prevedibile l'ulteriore evoluzione (Cass. IV, n. 39766/2019). Pur  nell'ipotesi di accertato contrasto giurisprudenziale, la questione controversa può non essere rimessa alle sezioni unite ai sensi dell'art. 618 se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato (Cass. I, n. 17850/2017).

D'altro canto, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 618, comma 1, è sempre meramente facoltativa, e non obbligatoria (la disposizione stabilisce, infatti, che la sezione “può .. rimettere”).

Non è configurabile un contrasto suscettibile di legittimare la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite nel caso in cui tra diverse sezioni, ovvero all'interno di una singola sezione, si registri un qualche dissenso inconsapevole che si presti ad essere agevolmente superato sulla base di più meditato esame e di un semplice coordinamento di non equivoche disposizioni di legge (Cass. VI, n. 2801/1993).

Da tale ipotesi si distingue l'assegnazione del ricorso, in presenza di questioni di speciale importanza, ai sensi dell'art. 610, comma 2, c.p.p., alle Sezioni Unite su richiesta del Procuratore generale, dei difensori delle parti o d'ufficio: essa costituisce prerogativa della Prima Presidenza della Corte di cassazione, che, se non ne ravvisa i presupposti, assegna il ricorso alla singola sezione, sicché, una volta fissata in ambito sezionale la data di trattazione, l'istanza che la parte rivolga alla Prima Presidenza affinché la questione venga rimessa alle Sezioni Unite deve essere decisa, secondo i criteri di cui all'art. 618, dalla sezione assegnataria e dal relativo collegio giudicante (Cass. I, n. 2970/2025).

Ai sensi dell'art. 172 disp. att. c.p.p., nel caso previsto dall'art. 618, il Presidente della Corte di cassazione può restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle Sezioni Unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato; in nessun caso può essere restituito il ricorso che, dopo una decisione delle Sezioni Unite, sia stato rimesso da una sezione della Corte di cassazione con l'enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale.

Secondo la giurisprudenza (Cass. II, n. 33483/2019), il provvedimento con il quale il Primo presidente della Corte di cassazione restituisce alla sezione di provenienza, ai sensi dell'art. 172 disp. att. c.p.p., il ricorso rimesso alle Sezioni unite, è atto di produzione interna con funzione ricognitiva e di indirizzo, privo di efficacia vincolante in quanto non destinato ad affermare un principio di diritto.

 

La (relativa) vincolatività del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite

Ai sensi dell'art. 173, comma 3, disp. att. c.p.p., quando il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione; il comma 1-bis dell'art. 618 stabilisce che, se una sezione della Corte di cassazione ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

Le due disposizioni appaiono, all'evidenza, collegate.

La giurisprudenza ha ritenuto che, anche dopo l'introduzione dell'art. 618, comma 1-bis, deve ritenersi immutato, in capo alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il potere di enunciare il principio di diritto ex art. 173, comma 3, disp. att. c.p.p., definendone gli esatti confini, secondo un'ottica di razionalizzazione sistematica in funzione nomofilattica, sensibile alle possibili connessioni ed implicazioni anche in relazione a profili non specificamente devoluti, così che la regola enucleata possa essere esauriente e fungere da guida per orientare in maniera certa e, quindi, prevedibile, le future decisioni (Cass. V, n. 1757/2021), e quindi non necessariamente soltanto in relazione alla questione controversa che ha legittimato la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.

Il comma 1-bis prevede una relativa efficacia vincolante del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, unitamente ad una ipotesi (non facoltativa, bensì questa volta) obbligatoria di rimessione alle Sezioni Unite: in proposito, la giurisprudenza ribadisce che la disposizione introduce, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, un'ipotesi di rimessione obbligatoria alle Sezioni Unite, precisando che essa trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all'entrata in vigore della nuova disposizione (Cass. S.U., n. 36072/2018).

La disposizione impone, peraltro, di individuare quale sia il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite cui è attribuita questa relativa efficacia vincolante.

 

Un orientamento (Cass. VI, n. 23148/2021) ha ritenuto che il principio di diritto affermato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione è vincolante, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, anche in relazione agli aspetti preliminari e conseguenziali ad esso, ancorché relativi a profili non specificamente devoluti ma che si rendano, tuttavia, necessari per meglio delimitare il significato e la portata applicativa del principio stesso che, in tal modo, riveste carattere unitario.

In senso contrario, altro orientamento ha invece ritenuto che il vincolo derivante dal principio di diritto affermato, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione riguarda esclusivamente l'oggetto del contrasto interpretativo rimesso e non si estende ai temi accessori o esterni. (Cass. I, n. 49744/2022: in applicazione del principio, la Cassazione ha ritenuto tema accessorio, rispetto alla questione devoluta e decisa da Cass. S.U., n. 8545/2020, Chioccini, avente ad oggetto la natura oggettiva o soggettiva della circostanza aggravante finalistica di cui all'art. 416-bis.1 c.p., quello del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso).

 

Un più recente orientamento (Cass. III, n. 32084/2023) ha ritenuto che vincola le sezioni semplici, nei termini di cui all'art. 618, comma 1-bis, il principio di diritto enunciato come tale dalle Sezioni Unite, anche se estraneo alla questione controversa specificamente devoluta dalla sezione remittente.

 

A nostro avviso, quest'ultimo orientamento merita condivisione, perché le disposizioni pertinenti (oltre al comma 1-bis dell'art. 618, anche l'art. 173 disp. att. c.p.p.) non legittimano distinzioni quanto all'efficacia dei principi di diritto, in relazione a qualsiasi questione giuridica esaminata (non necessariamente in relazione a quella controversa che abbia legittimato la rimessione) enunciati dalle Sezioni Unite; d'altro canto, questa conclusione appare maggiormente in linea con la già enucleata ratio della disposizione in commento, che risiede nell'esigenza di razionalizzazione sistematica in funzione nomofilattica, sensibile alle possibili connessioni ed implicazioni anche in relazione a profili di diritto non specificamente devoluti, così che la regola enucleata possa essere esauriente e fungere da guida per orientare in maniera certa e, quindi, prevedibile, le future decisioni.   

 

Si è ritenuto che, nel caso di successione di decisioni contrastanti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione intervenute sul medesimo tema, il precedente vincolante, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, deve essere individuato nella sentenza pronunciata per ultima in ordine temporale, la quale prevale su quelle anteriori (Cass. V, n. 42578/2024: fattispecie riguardante i rapporti tra Cass. S.U., n. 16/1998 e Cass. S.U., n. 45371/2001).

Il vincolo di rimessione alle Sezioni Unite da parte della sezione semplice, previsto dall'art. 618, comma 1-bis, non opera nel caso in cui, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, si registri un mutamento del quadro legislativo (Cass. VI, n. 26627/2024: in applicazione del principio, la Cassazione, investita della richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento per contrasto tra giudicati, non ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite per avere disatteso il principio di cui a Cass. S.U., n. 6/1998, Giangrasso, osservando che l'assoggettabilità della sentenza ex art. 444 c.p.p. al rimedio della revisione è stata prevista dall'art. 3, comma 1, l. n. 134/2003).

In caso di inosservanza del vincolo de quo, in difetto della previsione di una sanzione processuale, deve ritenersi che ad essa possano conseguire unicamente conseguenze di natura disciplinare, secondo quanto in generale previsto dall'art. 124 c.p.p.

L’enunciazione d’ufficio del principio di diritto

L'art. 618, comma 1-ter, stabilisce che il principio di diritto può essere enunciato dalle Sezioni Unite anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta, il che accade tendenzialmente in presenza della rinunzia al ricorso; la sopravvenuta inammissibilità del ricorso non deve, infatti, pregiudicare l'opportunità di fare chiarezza in ordine ad una questione controversa, protraendo lo stato d'incertazza ed i consegunti contrasti tra le possibili applicazioni giurisprudenziali.

Bibliografia

Bargi, Il ricorso per Cassazione, in Gaito, Le impugnazioni penali, II, Torino, 1998, 568; Cadoppi, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, Torino, 1999, 226; Pisani, Breve storia delle sezioni unite penali, Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, 1537; Pollera, Le sezioni unite penali e il principio di diritto, Cass. pen. 2019, 4546; Bassi, Il giudizio per cassazione ad un anno dall'entrata in vigore della riforma Orlando, Cass. pen., 2018, 4043; Dinacci, Il difficile rapporto giudice-legge nel giudizio di cassazione tra accentuata nomofilachia e poteri di merito, Cass. pen. 2019, 874; Lupo, La funzione nomofilattica della Corte di cassazione e l'indipendenza funzionale del giudice, in Cass. Pen. 2020, 911.

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