Codice di Procedura Penale art. 619 - Rettificazione di errori non determinanti annullamento.Rettificazione di errori non determinanti annullamento. 1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti [130]. 2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento. 3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all'imputato [2 c.p.], anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto. InquadramentoL'art. 619 contiene disposizioni riguardanti la rettificazione di errori non determinanti annullamento della sentenza impugnata. La disposizione trova la sua ratio nell'esigenza di scongiurare l'annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, possa ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice a quo, lasciando inalterato l'essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata. (Cass. S.U., n. 9973/1998). I casi di rettificazione elencati nell'art. 619, commi 1 e 2, non sono tassativi ed è quindi suscettibile di rettificazione ogni altro erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento; questa "regola" discende dai principi dell'"economia", dell'"efficienza processuale" e della "massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto ed attività non essenziale" (Cass. I, n. 35423/2014). In applicazione del principio, si è, ad esempio, ritenuto che l'erronea statuizione della trasmissione diretta degli atti al giudice (anziché al pubblico ministero) competente (a seguito di declaratoria di incompetenza funzionale da parte del giudice d'appello), non attinge il contenuto decisorio espresso dal dispositivo ma soltanto una disposizione strumentale ed è perciò rimediabile, da parte della Corte di cassazione, attraverso la procedura di rettifica prevista dall'art. 619 (Cass. IV, n . 1526/2014); analogamente, si è anche ritenuto, in tema di estradizione per l'estero, che la sentenza della Corte d'appello che erroneamente disponga la consegna dell'estradando allo Stato richiedente, anziché limitarsi a dichiarare l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda, non va annullata con rinvio ma è rettificabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 619 (Cass. VI, n. 49879/2013). Gli errori di dirittoL'art. 619, comma 1, stabilisce che gli errori di diritto eventualmente esistenti nella motivazione del provvedimento impugnato e le erronee indicazioni di testi di legge ivi presenti non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo; la Cassazione tuttavia indica in sentenza, in relazione alle censure formulate in ricorso, le rettificazioni occorrenti. Coerentemente con tale disposizione, la giurisprudenza è, per altro verso, ferma nel ritenere che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Cass. S.U., n. 29541/2020, Filardo); pertanto, non sono denunciabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad argomentazioni giuridiche delle parti, in quanto, se il giudice ha errato nel non condividerle, si configura il diverso motivo della violazione di legge, mentre, se fondatamente le ha disattese, non ricorre alcuna illegittimità della pronuncia, anche alla luce della possibilità, per la Corte di cassazione, di correggere la motivazione del provvedimento ex art. 619 (Cass. I, n. 49237/2017). Secondo la giurisprudenza (Cass. I, n. 21029/2015), il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello che ponga una questione di diritto non fondata, non comporta l'annullamento della sentenza poiché la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, e l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte; trattandosi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619, comma 1, la Corte di cassazione, quale giudice di legittimità. Gli errori riguardanti specie o quantità delle peneIl comma 2 della disposizione in commento prevede che, nel caso in cui nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la Corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento. Secondo la giurisprudenza (Cass. IV, n. 40112/2023; Cass. V, n. 47621/2019), il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell'art. 619 non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 c.p.p. che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile; e non sarebbe ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o quantità della pena risultata errata, poiché questo motivo non è riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606 c.p.p. In tali casi, il rimedio esperibile è solo quello della richiesta di correzione dell'errore materiale ex art 130 c.p.p. al giudice che lo ha commesso. Appare allo stato isolato il contrario orientamento per il quale il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta nella sentenza impugnata sarebbe esercitabile da parte della Corte di cassazione anche in caso d'inammissibilità del ricorso, in quanto la previsione dell'art. 619 ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 c.p.p. che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile (Cass. III, n. 30286/2022). La giurisprudenza ha precisato che il presupposto della rettificazione consiste nell'esigenza di emendare solamente la specie o qualità della pena, mentre l'omissione di quest'ultima, integrante un vizio della sentenza, rende la decisione carente di una disposizione necessaria; per tale ragione, si è ritenuto che, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di una pena accessoria predeterminata nella durata, la Cassazione pronuncia l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., non potendo ricorrere alla rettificazione ex art. 619 comma 2 (Cass. S.U., n. 47502/2022). Si è ritenuto che, in caso di errore materiale o di calcolo, la Corte di cassazione può direttamente ricondurre nei limiti legali la sola sanzione inflitta in misura illegale, tale essendo la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Cass. VI, n. 32243/2014; Cass. II, n. 12991/2013: fattispecie nella quale è stata esclusa tale evenienza atteso che la pena irrogata in dispositivo, benché erroneamente calcolata in motivazione, rientrava, per specie e quantità, nei limiti di quella astrattamente comminata per il delitto di rapina aggravata ai sensi del comma terzo, n. 1 dell'art. 628 c.p. e per gli altri delitti in continuazione). Con riferimento al caso di contrasto tra dispositivo e motivazione quanto all'indicazione del trattamento sanzionatorio irrogato, un orientamento che appare ormai consolidato ritiene che, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 (Cass. II, n. 35424/2022; Cass. VI, n. 48846/2022: fattispecie in cui è stata annullata senza rinvio la sentenza della Corte di appello nella parte in cui aveva denegato la sospensione condizionale della pena, erroneamente non riconosciuta nel dispositivo della sentenza di primo grado, e ha disposto il beneficio sulla base degli accertamenti in fatto risultanti dalla relativa motivazione); tuttavia, qualora la difformità tra dispositivo e motivazione presenti profili di merito non valutabili in sede di legittimità, la procedura di rettificazione prevista dall'art. 619 non potrà trovare applicazione (Cass. IV, n. 43419/2015). L'omessa irrogazione, con il dispositivo di una sentenza di condanna, di una pena prevista ex lege non integra un errore materiale, ma dà luogo ad un errore di diritto, come tale non rettificabile né con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p., né con la procedura di rettificazione di cui all'art. 619, nel caso di mancata proposizione, da parte del pubblico ministero, di uno specifico motivo di gravame, venendo in rilievo un errore di giudizio e non un mero errore materiale di computo ed ostandovi il disposto di cui all'art. 1 c.p., atteso che la possibilità di emendare, in sede di legittimità, l'illegalità della pena, nella sua specie o nella sua quantità, è limitata al caso in cui l'errore sia in danno dell'imputato, stante l'insuperabilità del divieto di "reformatio in peius" (Cass. III, n. 30286/2022; Cass. II, n. 5851/2025: in applicazione del principio, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'irrogazione della pena pecuniaria, che, non comparendo nel dispositivo letto in udienza, era stata aggiunta solo con la correzione disposta nella motivazione del provvedimento). Nel caso in cui la riduzione della pena per la definizione del processo con rito abbreviato sia stata operata in misura inferiore a un terzo, si configura un mero errore di computo della pena, che la Corte di cassazione può emendare provvedendo alla necessaria rettifica, senza dover pronunciare annullamento (Cass. V, n. 26189/2022). E' controverso se, nei casi in cui si renda necessario operare una rettifica ex art. 619, la Cassazione debba, o meno, dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione eventualmente sopravvenuta rispetto alla data della sentenza impugnata: un orientamento afferma di si (Cass. V, n.26189/2022); altro orientamento afferma di no, perché, ove debba procedersi alla rettifica della sentenza impugnata in conseguenza dell'errore di calcolo della pena, senza che sia contestata la responsabilità dell'imputato, la sopravvenuta prescrizione resta improduttiva di effetti, posto che, essendo esaurito il giudizio sul reato, con conseguente formazione del giudicato, viene in rilievo un'attività di mero computo, che non incide sul contenuto decisorio della sentenza (Cass. II, n. 40007/2022; Cass. V, n. 32347/2018). Per i rapporti tra inammissibilità del ricorso ed estinzione per prescrizione del reato si rinvia amplius sub art. 581, § 16. Ciò premesso, il problema in esame appare, in verità, mal posto: ove si consideri, come anticipato, che presupposto dell'esercizio del potere-dovere di rettifica ex art. 619 è l'ammissibilità, nel resto, del ricorso, appare evidente che andrà in ogni caso dichiarata la prescrizione sopravvenuta rispetto alla data della sentenza impugnata; nel caso in cui, al contrario, il ricorso sia inammissibile, non sarebbe possibile procedere alla rettifica della sentenza impugnata. Le disposizioni sopravvenuteL'art. 619, comma 3, stabilisce che la cassazione provvede nei modi previsti dal comma 2 (naturalmente ricorrendone i medesimi presupposti) ove la rettifica sia imposta dal sopravvenire (anche dopo la proposizione del ricorso) di una legge più favorevole all'imputato, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto. In applicazione della predetta disposizione si è ritenuto, in tema di sentenza di applicazione della pena relativa a reati unificati dal vincolo della continuazione, che, quando, nelle more del giudizio di cassazione, sopravvenga la abolitio criminis per uno di tali reati, in relazione al quale la pena non sia stata determinata nell'accordo recepito dal giudice di merito e non sia stata proposta impugnazione, il giudice di legittimità può rimuovere, ai sensi dell'art. 619, comma 3, la confisca di valore eventualmente disposta in relazione al predetto reato, se precisamente determinata nell'ammontare, mentre non può procedere ad operazioni correttive della pena principale, in assenza di atti che consentano di farlo senza compiere accertamenti di fatto; ne deriva che compete al giudice della esecuzione, instaurato il contraddittorio tra le parti che stipularono l'originario accordo, la pronuncia in ordine alla sopravvenuta irrilevanza penale del fatto e la conseguente eliminazione della pena relativa al reato oggetto di abolitio criminis, che lo stesso giudice è tenuto a determinare (Cass. III, n. 38732/2016). Casistica
Sospensione condizionale della pena In tema di applicazione della pena su richiesta, costituisce errore materiale l'omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza, della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, cui era stata subordinata l'efficacia dell'accordo, nel caso in cui si possa desumere che tale omissione sia ascrivibile a una mera svista, sicché, in presenza di un ricorso per cassazione ammissibile e in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, la Cassazione può emendare l'errore, senza necessità di annullamento di decisione, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., il cui disposto non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quello dell'art. 619 (Cass. IV, n. 11478/2025). Misure di sicurezza La misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni, deve essere disposta anche in caso di sentenza di patteggiamento, ma sempre previo accertamento in concreto della pericolosità sociale; in caso di omessa statuizione sull'allontanamento, la sentenza non può essere oggetto di rettifica ex art. 619, ma deve essere annullata con rinvio per la valutazione in concreto circa la pericolosità del condannato, da effettuarsi innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede esecutiva (Cass. IV, n. 43459/2015; conforme, Cass. III, n. 30493/2015, in riferimento all'omessa disposizione, nella sentenza di condanna, dell'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990). BibliografiaBargi, Il ricorso per Cassazione, in Gaito, Le impugnazioni penali, II, Torino, 1998, 568; Iacoviello, La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione, Milano, 1997, 279; Nappi, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di Cassazione, Torino, 2006, 245, 273; ; Santalucia, Commento art. 619 in LATTANZI – LUPO C.p.p.. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Milano, 2017, 678 ss. |