Codice di Procedura Penale art. 623 - Annullamento con rinvio.

Sergio Beltrani

Annullamento con rinvio.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622 [5694]:

a) se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento [1732 att.] 1;

b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1 e 4, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado 2;

b-bis) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata3;

c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini [175 att.] 4;

d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata [34] 5.

 

 

[1] Lettera dichiarata costituzionalmente illegittima, unitamente all'art. 34, comma 1, c.p.p. con Corte cost. 10 marzo 2026, n. 27  nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell’art. 669 del medesimo codice. Precedentemente la lettera era stata dichiarata costituzionalmente illegittima, unitamente all'art. 34, comma 1, c.p.p. con C. cost. 18 gennaio 2022, n. 7 «nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione». Precedentemente la lettera era stata dichiarata costituzionalmente illegittima, unitamente all'art. 34, comma 1, con C. cost. 9 luglio 2013, n. 183, « nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 del medesimo codice », nonché, in via consequenziale, in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, « nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 dello stesso codice ».

[2] Lettera così sostituita dall'art. 11, comma 4 l. 28 aprile 2014, n. 67. Ai sensi del comma 1 dell'art. 15-bis l. n. 67, cit., inserito dall'art. 1, tale disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore (17 maggio 2014) della suddetta l. n. 67, cit., « a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado ». Il successivo comma 2 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, « le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della [suddetta] legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della [medesima] legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità ». Il testo della lettera era il seguente: « b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604 comma 1, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado ». La lettera è stata successivamente modificata dall'articolo 35, comma 1, lett. b) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha sostituito le parole: «e 4» alle parole: «, 4 e 5-bis».  Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto  dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall' art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199, dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112 e e da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla l.  23 febbraio 2024, n. 18.

[3] Lettera inserita dall'articolo 35, comma 1, lett. b) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.  Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto  dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall' art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199,  dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112, e da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla l.  23 febbraio 2024, n. 18.

[4] Lettera modificata dall'art. 205lett. a)d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata sub art. 6.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 205lett. b) d.lg. n. 51, cit., con effetto dalla data indicata sub art. 6.

Inquadramento

La direttiva n. 19 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987, allo scopo di evitare incertezze nell'individuazione del giudice deputato alla celebrazione del giudizio di rinvio, suscettibili di pregiudicare, in subiecta materia, la corretta attuazione della garanzia del giudice naturale, ha previsto, senza attribuire discrezionalità alla Corte di cassazione, che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, debba esser fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza sia stata annullata.

In attuazione della direttiva, l'art. 623 detta, caso per casi, i criteri ai quali la Corte di legittimità deve attenersi nella scelta; inoltre, l'art. 175 disp. att. c.p.p. stabilisce che, «per individuare l'ufficio giudiziario “più vicino”, deve aversi riguardo alla distanza chilometrica ferroviaria o marittima tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario».

La Relazione al Progetto preliminare del c.p.p. (f. 307) evidenzia che, in tema di annullamento con rinvio, l'art. 623 introduce disposizioni in parte nuove rispetto a quelle in precedenza previste dall'art. 543 c.p.p. 1930: «modifiche rese necessarie, in larga misura, dalla scomparsa del giudice istruttore e dall'introduzione nel procedimento pretorile del giudice per le indagini preliminari e del pubblico ministero, funzionalmente distinti dallo stesso pretore, competente per il giudizio», precisando che «è apparsa superflua, quanto al giudizio di cassazione, una apposita disciplina dell'annullamento con rinvio per le ipotesi di nullità (…) giacchè la materia è regolata in via generale dall'art. 185».  

L'annullamento con rinvio

L'annullamento con rinvio «è ordinato quando, cassata in tutto o in parte la decisione impugnata, occorre procedere ad un nuovo esame del fatto, o dare altrimenti un provvedimento che implichi apprezzamenti di fatto. E poiché la Corte di cassazione normalmente non può conoscere e giudicare dei fatti, se non per ciò che concerne la definizione giuridica data dal giudice del merito, così è necessario che la causa venga rimandata al magistrato competente anche per i fatti» (Manzini, 832) , ed è caratterizzato dal fatto che la decisione di annullamento elimina (in tutto, ovvero – in caso di annullamento parziale – limitatamente alla parte annullata) la decisione che costituisce oggetto del ricorso per cassazione: «quest'ultima, pertanto, non esiste più, tranne che come precedente storico. Se la decisione impugnata è di secondo grado, rimane in vita la decisione di primo grado, che darà in tutto o in parte il tema al giudizio di rinvio; se la decisione è di primo grado, il processo ritorna alla fase immediatamente precedente alla decisione annullata» (Leone, 637).

In questi casi, la sentenza della Corte pone le premesse giuridiche alle quali il giudice competente per il prosieguo dovrà attenersi ai fini della conclusiva decisione.

Il fenomeno processuale che si verifica consente, sistematicamente, di enucleare la distinzione tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium: l'efficacia rescindens della decisione della Corte di Cassazione si concreta nell'annullamento della sentenza impugnata (ed, in caso di annullamento soltanto parziale, la Corte indica in dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili: art. 624, comma 2, c.p.p); la successiva fase rescissoria, ovvero quella finalizzata all'emissione della nuova decisione che prenderà il posto di quella annullata, ha inizio nel momento in cui gli atti pervengono al giudice designato dalla Cassazione per la celebrazione del giudizio di rinvio, e ha termine con la decisione presa all'esito di quest'ultimo.

Coerentemente, l'art. 623, c.p.p. stabilisce che la Corte di Cassazione, se ravvisa la sussistenza di errori in procedendo oppure in iudicando diversi da quelli che comporterebbero una pronuncia di annullamento senza rinvio (art. 620, c.p.p.), ovvero l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili (art. 622, c.p.p.), annulla il provvedimento impugnato e dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di merito di volta in volta competente per la celebrazione del giudizio (rescissorio) di rinvio, «essendo ipotizzabile e doveroso l'ulteriore corso del processo per tutte quelle situazioni che la Corte di Cassazione, alla stregua del criterio della non superfluità del rinvio, non è in grado di risolvere direttamente in sede di giudizio di legittimità» (Canzio, 482).

Il rinvio ordinato a seguito dell'annullamento investe sempre un “giudice”, giammai il P.M., carente di giurisdizione: gli unici casi nei quali, ai sensi dell'art. 621 c.p.p., il P.M. riceve notizia dell'annullamento di una sentenza, per le sue determinazioni, sono quelli previsti dall'art. 620, comma 1, lett. e) ed  f), c.p.p. (rispettivamente, «se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'art. 522 in relazione a un reato concorrente», e «se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'art. 522 in relazione a un fatto nuovo»), ma si tratta di casi di annullamento senza rinvio, non con rinvio.

L’annullamento con rinvio al giudice penale

L'art. 622 c.p.p. disciplina i casi nei quali, fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione abbia annullato solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile, ovvero abbia accolto il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, stabilendo che in tali casi essa rinvia, quando occorre, al giudice civile competente in grado di appello.

Diversamente, nei casi (dettagliatamente indicati dall'art. 623) in cui l'annullamento comporta la necessità di un nuovo giudizio penale, finalizzato all'adozione di un nuovo provvedimento, la Corte di Cassazione rinvia il procedimento al giudice penale che essa stessa designa.

Per stabilire, in generale, quando l'annullamento del provvedimento impugnato va disposto senza rinvio, e quando, al contrario, si rende necessario disporre il rinvio ad un giudice di merito, può osservarsi che l'annullamento di una decisione da parte della Corte di cassazione comporta il rinvio al giudice di merito nei casi in cui la decisione annullata risulti astrattamente compatibile con l'ordinamento giuridico, ma illegale in relazione alla fattispecie concreta: in tal caso, il giudice del rinvio ha il compito di rinnovare la decisione sulla stessa fattispecie per conformarla alla legge. Al contrario, il rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio non è necessario nei casi in cui la decisione impugnata sia tipicamente contra o extra legem: «ed invero, l‘annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità del nuovo giudizio, o perché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il thema decidendum, o perché i provvedimenti consequenziali possono essere adottati dalla Corte di Cassazione in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità» (Cass. III, n. 550/1999).

Un orientamento consolidato ritiene che, nel giudizio di legittimità, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato ed una nullità processuale assoluta e insanabile, quest'ultima non è rilevabile, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice del merito risulterebbe incompatibile con il principio dell‘immediata declaratoria della causa di non punibilità, sancito dall'art. 129, c.p.p.; a conclusioni diverse deve giungersi quando l'operatività della causa estintiva presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito: solo in questo caso, la nullità risulta funzionale alla necessaria rinnovazione del giudizio, e assume, pertanto, valore pregiudiziale (Cass. S.U., n. 1021/2002; Cass. VI, n. 21459/2008; Cass. II, n. 1259/2023; cfr. anche Cass. S.U., n. 28954/2017, per la quale, nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p.).

A fortiori, in presenza, al tempo stesso, di un vizio di motivazione e di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129, c.p.p., si è ritenuto che «nel giudizio di cassazione, qualora venga riscontrato un vizio di motivazione della sentenza impugnata implicante il rinvio al giudice di merito, e le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio in applicazione della causa estintiva della prescrizione, quando sia decorso il relativo termine, in quanto il rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato» (Cass. VI, n. 44591/2008;  Cass. S.U., n. 35490/2009, Tettamanti). Invero, con specifico riguardo alla causa estintiva della prescrizione del reato, l‘obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129, c.p.p. postula che le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione (come tale, attribuibile anche al giudice della mera legittimità) che a quello di apprezzamento. La soluzione appare del tutto in linea, e anzi necessitata, dal principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato dall'art. 111, 2° comma, ult. parte, Cost.

L'omessa statuizione in dispositivo del rinvio, nel caso in cui questo sia necessario di diritto, ex art. 623, costituisce errore materiale emendabile ex art. 130, c.p.p., poiché la sua eliminazione non comporta alcuna modificazione essenziale della decisione (Cass. IV, n. 3625/2009).

L’annullamento di una ordinanza

Ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. a), nel caso in cui sia annullata una ordinanza, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento.

Secondo la giurisprudenza, va disposto senza rinvio delle ordinanze di non convalida dell'arresto in flagranza (così da ultimo, nell'ambito di un orientamento pacifico, Cass. III, n. 14971/2022) e di non convalida del provvedimento di allontanamento in via d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384-bis c.p.p. (Cass. VI, n. 49482/2015), ove al contrario ne ricorressero le condizioni previste dalla legge.

Vi è, invece, contrasto per quanto riguarda i provvedimenti di c.d. “DASPO”, ovvero in tema di convalida dellemisure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Un orientamento (Cass. III, n. 25936/2020) ritiene che l'ordinanza del g.i.p. che, in sede di convalida del provvedimento del questore emesso ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. n. 401 del 1989, ometta motivare o presenti una motivazione meramente apparente in ordine ai presupposti legittimanti l'adozione della misura, vada annullata senza rinvio, posto che un eventuale annullamento con rinvio, funzionale all'esercizio di un controllo postumo, vanificherebbe l'esigenza di rispettare il termine di 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, legislativamente previsto in presenza di una misura limitativa della libertà personale; nel diverso caso in cui il controllo del giudice sia stato esercitato, pur non compiutamente, l'annullamento va invece disposto con rinvio; altro più recente orientamento (Cass. III, n. 16468/2024) ritiene, al contrario, che l'ordinanza del g.i.p. emessa in presenza dei presupposti legittimanti l'adozione dello stesso, ma affetta da vizio di motivazione, dev'essere annullata con rinvio, poiché, operando la convalida anche sugli effetti dell'atto provvisorio convalidato e determinandone il consolidamento, il solo annullamento con rinvio assicura la momentanea paralisi, in attesa della definizione del procedimento rescissorio, dell'efficacia del titolo giuridico, giustificativo della libertà personale.

Per quanto riguarda gli annullamenti in materia estradizionale, si rinvia sub artt. 715 e 716.

Segue. Casistica

E' stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), sollevata per contrasto con gli artt. 3,24,111,117 Cost., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare annullata dalla Corte di cassazione a comporre il collegio in sede di rinvio: invero, la funzione asseritamente pregiudicata non riguarda la delibazione dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, bensì i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari (Cass. I, n. 46935/2023).

In tema di procedimento di restituzione di cose sequestrate, nel caso in cui la Corte di cassazione annulla con rinvio il provvedimento per violazione del disposto dell'art. 263, comma 3, c.p.p., il giudice del giudizio rescissorio deve essere diverso da quello che ha emesso l'ordinanza annullata: invero, anche in tal caso, trovano applicazione i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183/2013, in materia di incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio  (Cass. II, n. 3897/2023).

In tema di procedimento di esecuzione, nel caso di annullamento con rinvio dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello, gli atti devono essere trasmessi, ex art. 623, comma 1, lett. a), alla medesima sezione che ha adottato il provvedimento, sia pure in diversa composizione collegiale, a causa dell'incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione, ai sensi dell'art. 34 c.p.p.: il giudice dell'esecuzione è, infatti, incompatibile ogniqualvolta ha esercitato un potere discrezionale implicante una valutazione sul merito dell'accusa, e non mere determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, pur se adottate in base ad apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. II, n. 7155/2024).

L’annullamento di una sentenza

 Nel caso in cui venga annullata una sentenza, varie sono le evenienze previste dall'art. 623:

A - se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'art. 604, comma 1, c.p.p. (ovvero in caso di nullità della sentenza per difetto di contestazione, non rilevata in appello, quando vi è stata condanna per un fatto diverso, od applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa oppure ad effetto speciale, se non sia stata ritenuta la prevalenza od equivalenza di circostanze attenuanti concorrenti), la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado [art. 623, comma 1, lett. b)].  I casi di rinvio al giudice di primo grado sono elencati tassativamente: pertanto, la Corte di cassazione può disporre il rinvio direttamente al giudice di primo grado soltanto nell'ipotesi di annullamento di sentenza di condanna per i casi elencati nell'art. 604,  commi 1 e 4, c.p.p., mentre, in tutti gli altri casi, gli atti devono essere rinviati ad un giudice del medesimo grado di quello che ha reso la sentenza oggetto del ricorso per cassazione (Cass. III, n. 1948/2002; Cass. VI, n. 24271/2013). In particolare, la Cassazione deve trasmettere gli atti al giudice di appello in tutti casi nei quali, pur essendosi verificato il vizio che determina l'annullamento nel corso del giudizio di primo grado, sussiste la possibilità di procedere alla rinnovazione degli atti ex art. 604, comma 5, c.p.p.; per tale ragione, si è ritenuto che l'annullamento per nuovo esame della sentenza, per erronea applicazione dell‘art. 468, comma 1, c.p.p. e dell'ordinanza dibattimentale con la quale sia stata erroneamente dichiarata non ammissibile la prova testimoniale richiesta dal Pubblico Ministero, deve essere fatto con rinvio al primo giudice, e non al giudice competente per l'appello secondo la regola generale dettata dall'art. 569, comma 4, c.p.p.: l'erronea declaratoria d'inammissibilità della prova testimoniale dedotta dal Pubblico Ministero incide, infatti, negativamente sulla partecipazione di tale organo al procedimento, determinando una nullità riconducibile a quelle previste dall'art. 180 c.p.p. (espressamente richiamato dall'art. 604, comma 4, c.p.p.) (Cass. III, n. 11741/1992). Si è anche ritenuto che il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, con contestuale rigetto dell'impugnazione contro i capi concernenti la pena, è devoluto non al giudice d'appello, ma al tribunale di sorveglianza, «perché, venuta meno la connessione con gli altri capi della sentenza, non v'è ragione per derogare alla competenza funzionale di tale organo» (Cass. I, n. 46544/2005 e Cass. I, n. 51161/2018). In caso di annullamento con rinvio di una sentenza predibattimentale di non doversi procedere per taluna della cause indicate dall'art. 469 c.p.p. (che è impugnabile unicamente con ricorso per cassazione), il giudice di rinvio va individuato in quello di primo grado: si è, infatti, fuori dai casi di ricorso per saltum (per i quali, a norma dell'art. 569, comma 4, c.p.p., sarebbe stato necessario il rinvio alla Corte d'Appello, essendo già stato celebrato un dibattimento di primo grado), e il dibattimento di primo grado non è stato celebrato (Cass. IV, n. 47386/2008); si è, peraltro, precisato che la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, resa in udienza pubblica, dopo il controllo della costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento, non è qualificabile come sentenza predibattimentale, ed è pertanto appellabile dal P.M. e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 593 c.p.p., anche dall'imputato; ne deriva che, in caso di appellabilità della sentenza, il ricorso immediato in cassazione per violazione di legge costituisce ricorso "per saltum", con la conseguenza che, se il suo accoglimento comporti l'annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è individuato in quello che sarebbe stato competente per l'appello (Cass. S.U., n. 3512/2022).

B - se è annullata la sentenza di una Corte di assise d'appello o di una Corte d'appello ovvero di una Corte di assise o di un Tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa Corte o dello stesso Tribunale o, in mancanza, alla Corte o al Tribunale più vicini [art. 623, comma 1, lett. c)];

C - se è annullata la sentenza di un Tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo Tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata [art. 623, comma 1, lett. d) c.p.p.].

 

Sono sorti dubbi in merito alla necessità o meno del rinvio in relazione all'annullamento delle sentenze di c.d. “patteggiamento(artt. 444 ss. c.p.p.): in proposito, si rinvia anche sub art. 620, §§ 4.1 e 6.16.

Si è ritenuto, in proposito, che debba essere annullata con rinvio:

- la sentenza che abbia omesso di valutare la richiesta delle parti di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena cui non era, peraltro, condizionato il “patteggiamento” (Cass. III, n. 31666/2015; Cass. II, n. 21071/2016), a meno che il beneficio non fosse ex lege non concedibile;

- la sentenza che abbia omesso l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto all'applicazione della pena concordata (Cass. II, n. 49461/2013; Cass. VI, n. 45687/2008);

- la sentenza che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza detentiva obbligatoria per legge, ma non stabilita in modo predeterminato (Cass. I, n. 47519/2008).

Con riguardo alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca, occorre distinguere: se la misura di sicurezza è stata concordata tra le parti, la sua illegalità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza, in quanto il vizio rilevato rende invalido intero accordo; se non è stata concordata, e si tratti di confisca obbligatoria nell'an e predeterminata nel quantum, la sua omissione nella sentenza di patteggiamento è emendabile ed essa può essere disposta in sede di annullamento senza rinvio  (Cass. III, n. 16714/2024: fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies c.p.); fuori da tali casi, ovvero ove essa sia facoltativa e non predeterminata nel quantum, l'annullamento della statuizione che la riguardi va disposto con rinvio (Cass. II, n. 13915/2022: fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto che la dizione, contenuta in sentenza, "va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati" non rispettasse il necessario requisito motivazionale).

In tema di responsabilità da reato degli enti, l'accordo delle parti, nel caso di patteggiamento, deve estendersi alla confisca che, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha natura sanzionatoria, di tal che, in difetto di siffatto accordo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, non potendo la sua determinazione essere rimessa, nell' "an" e nel "quantum", all'organo giudicante (Cass. VI, n. 30604/2024).

Per applicazioni in materia estradizionale si rinvia sub artt. 704 e 706.

Segue. Casistica

L'art. 623 c.p.p. non esaurisce la disciplina di tutte le ipotesi di annullamento con rinvio di sentenze.

Non è, ad es., prevista espressamente l'ipotesi di annullamento da parte della Corte di cassazione, con rinvio al giudice di primo grado, per effetto di nullità assolute, espressamente prevista dall'art. 604, comma 4, c.p.p. (in presenza di una delle nullità di cui agli artt. 179 e 180 c.p.p., in quest'ultimo caso in difetto della sanatoria, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado) limitatamente al giudizio di appello, ma la possibilità di una siffatta pronuncia si desume non soltanto dalla Relazione al Progetto preliminare del vigente c.p.p. [che, come anticipato sub § 1,  ha considerato «(…) superflua, quanto al giudizio di cassazione, un'apposita disciplina dell'annullamento con rinvio per le ipotesi di nullità (…) giacché la materia è regolata in via generale dall'art. 185»], ma anche dal complesso delle norme che regolano il regime delle nullità (artt. 179 e 185, comma 3, c.p.p. -), e dall'art. 569, comma 4, c.p.p., a norma del quale, fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la Corte di Cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello. L'orientamento è ormai consolidato, essendo stato accolto anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per le quali, «sebbene l'art. 623 c.p.p. non contempli espressamente, al pari dell'art. 543 n. 6 del codice di rito abrogato, l'ipotesi di annullamento da parte della Cassazione con rinvio al giudice di primo grado per effetto di nullità assolute o generali non sanate, questa possibilità si desume oltre che dalla Relazione al progetto preliminare, altresì dal complesso delle norme che regolano il regime delle nullità e in particolare dagli artt. 175,185 c. 3 e 569 comma 4 c.p.p.» (Cass. S.U., n.  17050/2006, Maddaloni).

Inoltre, nei casi di ricorso immediato (per saltum) proposto, ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p., avverso la sentenza di primo grado, a seguito dell'annullamento con rinvio, gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'appello, a meno che non sia stato accertato uno dei vizi in presenza dei quali, nel giudizio di appello, si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado: in tal caso, il rinvio andrà disposto al giudice – non incompatibile ex art. 623 – di primo grado (Cass. I, n. 24687/2008; Cass. II, n. 21692/2019).

L'annullamento con rinvio della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta oblazione, impugnata dal pubblico ministero con ricorso immediato per cassazione, va disposto in favore del giudice competente per l'appello, poiché la fattispecie è riconducibile a quelle disciplinate dall'art. 569, 4° comma, c.p.p. (Cass. IV, n. 38560/2008).

Nel caso in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, se ne deve disporre l'annullamento con rinvio, in ossequio alla regola generale ricavabile dal combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, c.p.p. per i casi in cui venga accertata una causa di nullità ex art. 179 c.p.p. (Cass. I, n. 24362/2025: f attispecie relativa a decreto emesso "de plano", con il quale, pur non ricorrendo alcuno dei casi di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p., veniva dichiarata inammissibile l'istanza di applicazione della detenzione speciale di cui all'art. 47-quinquies l. n. 354 del 1975). 

L'annullamento di un decreto

Si è posto il problema dell'individuazione del giudice di rinvio nel caso di annullamento con rinvio del decreto emesso dalla Corte d'appello nell'ambito del procedimento di prevenzione: in siffatta situazione, invero, il riferimento alle previsioni letterali desumibili dall'art. 623 c.p.p. (che menziona unicamente ordinanze e sentenze, disinteressandosi dei decreti) risulta del tutto neutro.

La giurisprudenza (Cass. V, n. 19426/2021; Cass. II, n. 3561/2021) ritiene che, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla corte d'appello, per la natura del provvedimento censurato, gli atti devono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. a), alla stessa sezione che lo ha adottato, sia pur in diversa composizione collegiale, per l'incompatibilità, ex art. 34 c.p.p., dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione; invero, come in precedenza affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 111/2018, Gattuso, in motivazione), la natura di decreto del provvedimento impugnato non permette il rinvio a diversa sezione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 623, comma 1, lett. a); nondimeno, «la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione».

Il giudice di rinvio nel procedimento a carico di minorenni

Nel caso in cui sia annullata con rinvio la sentenza resa dalla sezione di una Corte d'appello plurisezionale tabellarmente designata (ai sensi dall'art. 5 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404) per la trattazione degli appelli contro le decisioni del Tribunale per i minorenni, si è ritenuto che il rinvio vada disposto (non ad altra sezione della Corte d'appello, ostandovi la particolare disciplina dettata dall'art. 5 del r.d.l. n. 1404/1934 cit., bensì) alla stessa sezione, che dovrà peraltro giudicare in diversa composizione (Cass. I, n. 13725/2019; Cass. IV, n. 2778/2025, per la quale, in caso di annullamento con rinvio di sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della corte di appello, competente a celebrare il nuovo giudizio è la medesima corte, salvo che tale ufficio sia costituito da un'unica sezione, operando in tal caso la regola suppletiva di cui all'art. 623, comma 1, lett. c), che impone la trasmissione degli atti alla corte territoriale più vicina).

Il giudice di rinvio nel procedimento davanti al giudice di pace

Nessuna norma disciplina specificamente l'individuazione del giudice competente al giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di una sentenza resa dal giudice di pace.

La giurisprudenza ha, in proposito, ritenuto che:

- in caso di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso per saltum, di sentenza (appellabile) di condanna, il giudice del rinvio va individuato nel Tribunale in composizione monocratica, atteso che questi è il giudice competente per l'appello sulle sentenze del giudice di pace ex art. 39 d.lgs. n. 274 del 2000 (Cass. IV, n, 41694/2004);

- in caso di annullamento con rinvio di sentenza (inappellabile) di condanna alla sola pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, ovvero di assoluzione, in difetto di una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, trova applicazione il principio enucleabile dall'art. 623, in forza del quale, fatta salva l'ipotesi del ricorso per saltum disciplinata dall'art. 569, comma 4, c.p.p., il giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza, (cfr., rispettivamente, Cass.  IV, n. 18667/2004e Cass. V, n. 10970/2020).

Il giudice di rinvio nel procedimento davanti al tribunale di sorveglianza

Anche in sede di rinvio, uno dei due magistrati ordinari chiamati a comporre il Collegio del Tribunale di sorveglianza deve essere, ai sensi dell'art. 70 ord. penit., il magistrato di sorveglianza sotto alla cui giurisdizione è posto il soggetto in ordine alla posizione del quale si deve provvedere: peraltro, la violazione della predetta disposizione si risolve, ancora una volta, in una mera irregolarità, non essendo espressamente comminata alcuna nullità specifica né essendo tale anomalia inquadrabile fra le nullità di ordine generale ex art. 178, lett. a) c.p.p. (Cass. I, n. 1703/1994).

Pluralità di giudizi di rinvio

Nel caso (non infrequente nella pratica) di reiterati annullamenti con rinvio, pronunciati dalla Suprema Corte nell'ambito dello stesso procedimento, deve ritenersi che il giudice che ha emesso la sentenza oggetto del primo annullamento possa essere competente alla celebrazione dell'ulteriore giudizio necessario a seguito dell'annullamento della seconda sentenza pronunciata da altro, diverso giudice a seguito del primo annullamento: l'art. 623, lett. c), nel disporre che nel caso di annullamento di sentenza pronunciata da una corte di appello gli atti devono essere rimessi ad altra sezione della stessa corte, o, in mancanza, alla corte più vicina, si riferisce solamente alla sentenza annullata, poiché il legislatore vuole che il giudice di rinvio sia diverso da quello che ha pronunciato tale sentenza, ma non riguarda altre sentenze precedenti che siano state già emanate, poiché il giudice che le abbia emesse è comunque un giudice diverso da quello che ha emesso l'ultima sentenza e, nei suoi confronti, non opera la preclusione di legge (Cass. VI, n. 1142/1999: nella specie, la Corte d'appello di Catanzaro, che ha solo due sezioni penali, aveva pronunciato sentenza, annullata dalla Cassazione con rinvio all'altra sezione: anche la sentenza emessa da quest'ultima era stata annullata dai giudici di legittimità con rinvio alla prima sezione; la Corte suprema ha enunciato il principio di cui in massima rigettando la richiesta di correzione di errore materiale instaurata dall'imputato il quale sosteneva che il giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento della seconda sentenza, doveva essere rimesso alla corte d'appello più vicina). Il principio è stato ribadito da Cass. I, n. 12995/2014 e n. 12298/2019.

In questi casi, il giudice che celebra il secondo giudizio di rinvio è comunque diverso da quello che ha emesso la sentenza annullata e, nei suoi confronti, non opera la preclusione ex art. 623 c.p.p.

La dottrina  (Canzio, 486) ha, in proposito, osservato che «il vincolo nascente dall'attribuzione di competenza per il giudice di rinvio è correlato alla necessità di un iudicium rescissorium strettamente consequenziale a una fase rescindente, nella quale la Corte di Cassazione ha proceduto all'annullamento con rinvio dello specifico provvedimento impugnato, mentre non rilevano affatto le eventuali, precedenti e reiterate, statuizioni rescindenti pure adottate in sede di legittimità, ferma restando evidentemente la regola sull'incompatibilità fissata dall'art. 34.1 c.p.p. D'altra parte, va considerata, alla stregua di tertium comparationis utile per verificare la solidità della tesi suesposta, l'analoga vicenda procedimentale occorrente nel caso in cui l'ufficio giudiziario sia costituito in un'unica sezione. Qualora venga annullata una sentenza di una corte o di un tribunale sprovvisti di altra sezione, il giudizio, a norma dell'art. 623 lett. c), va rinviato alla corte o al tribunale viciniori, determinati giusta il criterio di cui all'art. 175 disp. att. c.p.p. Ma, nell'ipotesi di un ulteriore e successivo annullamento anche della sentenza del secondo giudice, se il giudizio non potesse più essere rinviato al primo giudice (che, siccome viciniore, è uno solo), individuato mediante il suddetto meccanismo, difetterebbe in tal caso la predeterminazione legale di qualsiasi criterio oggettivo di attribuzione della competenza per il giudice di rinvio».

Gli annullamenti con rinvio per ragioni procedurali

Le incompatibilità previste dall'art. 623 c.p.p. operano anche nel caso in cui l'annullamento della sentenza sia dovuto a ragioni meramente procedurali (Cass. I, n. 888/1990: «Anche in caso di annullamento di una sentenza per ragioni di ordine procedurale, il magistrato che ha pronunciato, o ha concorso a pronunciare, la sentenza annullata non può partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento. E questa impossibilità, che emerge dal primo comma dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930, trova conferma negli artt. 604 e 623 del codice di procedura penale del 1988»): a tale conclusione inducono sia la ratio della disposizione (all'evidenza mirante a garantire l'imparzialità del giudicante dall'eventuale pregiudizio, anche inconsapevole, che potrebbe comunque derivargli dal precedente decisum), sia il carattere onnicomprensivo delle locuzioni adoperate dal legislatore nell'art. 623 c.p.p., che non sembrano poter legittimare l'interprete ad alcun “distinguo”. In senso contrario, in dottrina, CANZIO, 485, per il quale «sembra davvero eccessivo che possa trarsi siffatta conclusione dalla formulazione letterale e dalla ratio giustificatrice della disposizione in esame che, nei casi di regressione ascrivibile ad error in procedendo, richiede soltanto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, sia o meno quest'ultimo il giudice che ha emesso la sentenza annullata e senza necessità che sulla regiudicanda decida un diverso collegio o una diversa persona fisica».

Le conseguenze della violazione delle disposizioni che individuano il giudice di rinvio

Con riguardo alle violazioni delle disposizioni che individuano il giudice del rinvio a seguito di annullamento di una ordinanza o di una sentenza, non è prevista la sanzione processuale della nullità: «alla base dell'art. 623 c.p.p. è dato rinvenire non tanto una questione di incompetenza, quanto l'applicazione del principio di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., la cui violazione non dà luogo a nullità»; per la violazione dell'art. 623, comma 1, lett. a) e c) c.p.p. «non è prevista la sanzione processuale, né può farsi riferimento all'art. 178, 1° comma, lett. a) c.p.p. poiché le “condizioni di capacità del giudice” sono quelle stabilite dall'Ordinamento Giudiziario e non da disposizioni del codice di procedura penale» (Cass. V, n. 1399/1997, relativa a violazione dell'art. 623, 1° comma, lett. c): nella specie, a seguito del disposto annullamento con rinvio della sentenza, era stata emessa un'ordinanza applicativa di una misura coercitiva dalla stessa sezione che aveva emesso la sentenza annullata – in qualità di giudice procedente ex art. 279 c.p.p. – ma con collegio interamente diverso; conforme, Cass. VI, n. 27738/2013; Cass. I, n. 21185/2020, per la quale, in particolare, non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità o al più ad una situazione di incompatibilità da far valere come motivo di ricusazione, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra sezione della stessa Corte che ha pronunciato la sentenza annullata). Invero, in tal modo non vengono violate le garanzie difensive, poiché la parte interessata ha sempre facoltà di ricusare il magistrato incompatibile: costituisce, infatti, principio generale, assolutamente consolidato in giurisprudenza (cfr., ad es., Cass. VI. n. 12550/2016), che l'esistenza di cause di incompatibilità rilevanti ex art. 34 c.p.p.  non incide sulla capacità del giudice, e non determina, quindi, la nullità del provvedimento adottato dal giudice incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, suscettibile di essere fatto valere tempestivamente dalla parte che vi abbia interesse, nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 37 c.p.p.

Parte della dottrina non condivide questo orientamento, osservando che la fattispecie non integra una mera violazione dei criteri di assegnazione dei processi (che l'art. 33, 2° comma, c.p.p. considera non attinente alla capacità del giudice), ma una vera e propria nullità assoluta , ovvero che la violazione in oggetto integrerebbe la nullità di cui all'art. 178, 1° comma, lett. a), c.p.p., non per difetto di capacità del giudice, ma in considerazione della sua incompetenza funzionale (Bargi, 642; Dinacci, 72).

L’erronea indicazione del giudice di rinvio

Nel caso in cui, disponendo l'annullamento con rinvio del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, la Corte abbia erroneamente indicato il giudice di rinvio, è possibile emendare l'errore e designare correttamente il giudice competente, attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale (art. 130 c.p.p.), «vertendosi in ipotesi di mera irregolarità formale e di errore immediatamente rilevabile in virtù di un esame esteriore dell'atto senza la necessità di analizzare il contenuto della volontà in esso espresso» (Cass. III, n. 47119/2003; Cass. I, n. 3625/2009). Ed è stata anche esclusa la deducibilità, in sede di legittimità, del difetto di competenza del giudice di rinvio che abbia pronunciato sentenza a seguito di annullamento con rinvio in violazione dei criteri di cui all'art. 623 c.p.p., senza che si sia successivamente fatto ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, poiché anche in questo caso la competenza fissata nella sentenza di annullamento non può più costituire oggetto di discussione ex art. 627, 1° comma, c.p.p. (Cass. III, n. 436/2007); sarebbe, al contrario inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., poiché la sentenza di annullamento (totale) con rinvio è inidonea al giudicato e quindi tale da non potere di per sé trasformare la condizione dell'imputato in quella di condannato.

L’enunciazione del principio di diritto

L'art. 173, comma 2, disp. att. c.p.p. stabilisce che, in caso di annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, la sentenza della Cassazione enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

Secondo la giurisprudenza, il principio di diritto enunciato in sede di annullamento con rinvio non deve essere inserito necessariamente nel dispositivo, trovando collocazione naturale nella motivazione esplicativa delle ragioni della decisione e degli errori giuridici contenuti nella sentenza annullata (Cass. III, n. 15722/2009).

La sentenza di annullamento con rinvio ed i termini di custodia cautelare

Nel caso in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente all'esclusione di una circostanza aggravante in grado d'appello, deve ritenersi che si sia formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità dell'imputato a prescindere dalle statuizioni del giudice in ordine al bilanciamento tra le circostanze, sicché i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. d), seconda parte, cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata (Cass. VI, n. 273/2014;  conforme, Cass. I, n. 453/2023, per la quale la sentenza di annullamento con rinvio in ordine alla sussistenza o meno di una circostanza aggravante non è idonea a modificare l'addebito cautelare, sicchè non rileva ai fini della determinazione del termine massimo di custodia cautelare).

In argomento, va anche segnalata Cass. fer., n. 32994/2024, per la quale, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna e conseguente regressione del procedimento, si applica la disciplina prevista dall'art. 303, comma 2, c.p.p., con nuova decorrenza dalla data della sentenza di annullamento, mentre i termini previsti dall'art. 303, comma 4, c.p.p. non riguardano ipotesi diverse di decorrenza alternative a quelle previste dal comma 2, e rappresentano il limite massimo di durata complessiva della misura cautelare.

Bibliografia

Bargi, Il ricorso per Cassazione, in Gaito, Le impugnazioni penali, II, Torino, 1998, 634; Petrini - Voce Giudizio di rinvio, in Dig. d. pen., Torino, 2014.

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