Codice di Procedura Penale art. 634 - Declaratoria d'inammissibilità.

Ignazio Pardo

Declaratoria d'inammissibilità.

1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 258 euro a 2.065 euro.

2. L'ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione [606]. In caso di accoglimento del ricorso, la corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 1.

 

[1] Il secondo periodo del comma è stato così sostituito dall'art. 1 2 l. 23 novembre 1998, n. 405.

Inquadramento

La prima fase del giudizio di revisione è costituita dalla valutazione dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata. Tale valutazione ove destinata a concludersi con dichiarazione di inammissibilità si svolge de plano senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio e di conseguenza, l'emissione del decreto di citazione non è necessaria quando ricorra una siffatta ipotesi. Il provvedimento conclusivo di detta fase senza contraddittorio è un'ordinanza della Corte di appello; in forza degli espressi richiami contenuti dalla norma in commento l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione può essere pronunciata:

- quando l'istanza ha ad oggetto una pronuncia non soggetta a revisione ex art. 629 c.p.p.;

- quando la richiesta è stata avanzata al di fuori dei casi di revisione tassativamente disciplinati dalle lett. a), b), c) e d) dell'art. 630 c.p.p.;

- quando gli elementi dedotti a sostegno dell'istanza non tendono ad ottenere una pronuncia di proscioglimento con una delle formule richiamate dall'art. 631 c.p.p.;

- quando l'istanza è avanzata da un soggetto non rientrante nella categoria dei legittimati indicati all'art. 632 c.p.p.;

- quando non sono state osservate le forme indicate all'art. 633 c.p.p. e cioè specificità delle richieste e delle ragioni, allegazioni di atti, sentenze e documenti;

- quando la richiesta costituisce la mera riproposizione di altra precedente già respinta o dichiarata inammissibile senza l'indicazione di nuovi elementi.

Inoltre, con previsione certamente innovativa perché riferita al giudice di appello, l'ordinanza di inammissibilità può essere adottata anche nei casi residui di manifesta infondatezza. Come anticipato in tali casi l'ordinanza è adottata in camera di consiglio dal giudice di appello senza formalità di procedura.

Secondo la dottrina in tale fase la Corte di appello è chiamata a valutare la “novità” della prova che giustifica l'apertura del procedimento di revisione; lo stesso autore (Tonini, Manuale, 1003) aggiunge che si tratta come è facile intuire di una valutazione delicatissima, intorno alla quale finisce per ruotare l'intero giudizio di revisione. Pertanto, poiché la fase della delibazione è sfornita di garanzie tale valutazione deve essere estremamente sommaria. Sarà il successivo dibattimento a mostrare la effettiva novità della prova e, si aggiunge ancora, in qualunque momento se risulta che la prova non era nuova può essere emessa sentenza di inammissibilità (Tonini, Manuale, cit.). Altri autori hanno distinto le cause di inammissibilità in tre distinti ordini (Dean, La revisione, 91; Marchetti, in Spangher, Trattato, 972): extra legem sono le istanze proposte contro provvedimenti avverso i quali non è ammesso il ricorso straordinario; contra legem sono le domande fondate su elementi che non sono idonei a determinare il proscioglimento, presentate da soggetti non legittimati, senza il requisito formale richiesto o che si limitano a riproporre il contenuto di una precedente istanza già respinta; manifestamente infondate sono le istanze prive del fumus che consente di esprimere una prognosi di reversibilità del giudicato.

Le S.U. hanno innanzi tutto chiarito lo scopo della previsione; si è affermato che la fase di delibazione dell'ammissibilità della richiesta di revisione ha la funzione di accertare che la richiesta stessa sia stata proposta nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non risulti manifestamente infondata, di modo che a detta delibazione è assegnato l'esclusivo compito del controllo preliminare della sussistenza delle condizioni necessarie per l'avvio del giudizio di revisione nelle forme previste per il dibattimento tanto che i precisi caratteri strutturali e funzionali dell'indagine preliminare, mancante di una pronuncia rescindente della sentenza irrevocabile, danno pienamente conto delle ragioni che inducono ad escludere l'instaurazione di qualsivoglia contraddittorio, profilandosi l'unico interesse protetto dalla legge processuale come corrispondente all'intento pratico di porre un ragionevole argine alla presentazione di impugnazioni pretestuose o palesemente infondate e di evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale; un interesse, dunque, di natura esclusivamente pubblica (Cass. S.U., n. 624/2001). La giurisprudenza sul punto ha poi affermato che in tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute de plano, essendo rimessa alla discrezionalità della corte d'appello l'adozione del rito camerale partecipato nei casi di inammissibilità di non evidente e immediato accertamento; e tale possibilità si richiama all'esigenza di evitare la dispersione dell'attività giurisdizionale (Cass. V, n. 16218/2022); nello stesso senso si è stabilito che In tema di revisione, la formula dell'art. 634 c.p.p., secondo cui «la Corte di appello anche di ufficio dichiara ... l'inammissibilità», significa che la legge consente che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano (Cass. I, n. 26967/2005; Cass. III, n. 34945/2015; Cass. III, n. 34474/2014).

Il giudizio di manifesta infondatezza

Particolarmente delicato si profila il giudizio di manifesta infondatezza che, come già anticipato, legittima la Corte di appello ad emettere un'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione de plano e senza contraddittorio; al proposito va innanzi tutto puntualizzato un requisito di sistema posto che il giudice di appello non è normalmente giudice della manifesta infondatezza; invero tra i casi di inammissibilità rilevabili nel giudizio di secondo grado non vi è alcun richiamo a tale vizio dell'atto di impugnazione ordinaria e ciò al contrario della Corte di cassazione che invece conosce della manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Pertanto, la manifesta infondatezza compare quale vizio rilevabile dalla Corte di appello solo ove lo stesso sia investito della istanza di revisione di una condanna definitiva.

La delicatezza del giudizio di manifesta infondatezza è stata colta anche dalla dottrina che ha sottolineato come si tratta di una prognosi in concreto sulla idoneità delle nuove prove a ribaltare la sentenza di condanna; non si deve valutare la credibilità e l'attendibilità della prova, poiché siamo in una fase in cui manca il contraddittorio (Tonini, Manuale, 1003). Altri autori hanno sottolineato come sussista un incombente rischio che l'organo giurisdizionale operi un'indebita anticipazione del giudizio di merito, finendo, così, per snaturare la funzionalità della verifica in limine e, peggio ancora, per privare arbitrariamente l'interessato della garanzia del contraddittorio (Dean, La revisione, 91).

Quanto al peculiare oggetto di tale giudizio preliminare di manifesta infondatezza la più recente interpretazione giurisprudenziale di legittimità ha adottato un'interpretazione restrittiva all'evidente fine di impedire che allargando i parametri della manifesta infondatezza venisse eccessivamente ampliato il potere della Corte di appello di dichiarare l'inammissibilità in assenza di contraddittorio; proprio per questa sua peculiare natura pertanto la manifesta infondatezza va limitata a casi privi di possibile valutazione alternativa. In tale contesto si è affermato come l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 c.p.p. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Ne consegue che rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Cass. VI, n. 18818/2013); nello stesso senso si è stabilito che la Corte di appello, in sede di valutazione dell'ammissibilità di una richiesta di revisione, può valutare la pertinenza, rilevanza e idoneità delle "nuove prove" a determinare il proscioglimento, mentre le è preclusa ogni valutazione circa la verosimiglianza e attendibilità (Cass. III, n. 34360/2011); più recentemente tale affermazione è stata ribadita da un'ulteriore pronuncia che in motivazione ha scandito i termini di tale giudizio preliminare (Cass. II, n. 19648/2021). Si è così affermato che caratteristica peculiare del giudizio di revisione è quella della distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente - che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento. La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto "prove nuove", implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu oculi. In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529,530 e 531 c.p.p.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti. Da queste premesse discende la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 c.p.p., che potrà essere pronunciata solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio; al contrario, è del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Cass. II, n. 19648/2021). La lettura offerta dalle decisioni richiamate trova la sua ragion d'essere nella ricordata peculiarità del rimedio della revisione teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, rispetto al quale il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall' art. 634 c.p.p. quale causa di inammissibilità della relativa richiesta, deve essere collegato alla palese inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione; ciò in base a una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito poiché, diversamente opinando, ne deriverebbe un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso tenere del tutto differenziati (il primo, quale filtro necessario per evitare la proposizione di istanze pretestuose e palesemente infondate, così da evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale; il secondo, volto a garantire al ricorrente l'acquisizione nel contraddittorio delle parti delle prove in astratto in grado di sovvertire l'esito del giudizio già concluso). Indispensabile, al fine di procedere al giudizio di ammissibilità dell'istanza, risulta quindi la comparazione tra le prove poste a fondamento della decisione affermativa della responsabilità del condannato e le prove dedotte a sostegno dell'istanza di revisione; ove le nuove prove, ovvero i diversi elementi posti a sostegno della domanda di revisione, siano già in astratto non idonei a ribaltare gli esiti definitivi del giudizio il giudice della revisione potrà correttamente pronunciare ordinanza di inammissibilità ex art. 634 c.p.p. Ove invece lo stesso giudice abbia proceduto alla valutazione dei nuovi elementi senza arrestarsi al richiesto giudizio di astratta idoneità diffondendosi - con verifica sulla concreta portata probatoria di ciascun dato indicato dalla difesa del condannato - nel valutare nel merito l'incidenza di quelle prove, in evidente contrasto con le caratteristiche che devono essere riscontrate per procedere, in assenza di contraddittorio, alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza, il provvedimento sarà irrimediabilmente viziato (Cass. II, n. 19648/2021). Proprio in questo senso si segnalano ulteriori decisioni di legittimità (Cass. VI, n. 20022/2014; Cass. II, n. 4911/2013) entrambe pronunciate in relazione a fattispecie di annullamento delle decisioni delle Corti di appello che avevano proceduto in sede di declaratoria di inammissibilità della istanza di revisione con ordinanza pronunciata de plano, ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione.

La declaratoria di inammissibilità con sentenza

Il contrasto giurisprudenziale vertente sulla possibilità o meno di dichiarare l'inammissibilità della domanda di revisione anche con sentenza è stato risolto da un duplice intervento delle S.U.; in una prima occasione (Cass. S.U., n. 18/1997) si è affermato che l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 c.p.p., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 c.p.p.; in motivazione, tale decisione ha affermato che il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli. In questa seconda fase - che si svolge nelle forme previste per il dibattimento - è consentito alla Corte d'appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito. Parzialmente differente è invece il percorso seguito dal successivo intervento delle S.U. secondo cui in tema di revisione, la norma di cui all'art. 634 c.p.p. secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 c.p.p. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto (Cass. S.U., n. 624/2001); difatti superando l'originale distinzione tra le due fasi richiamata nella pronuncia del 1997, si è affermato come nell'attuale sistema normativo, diversamente dal regime delineato nel sistema del codice di rito abrogato, non è ravvisabile nel procedimento di revisione una distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria, non soltanto perché il giudizio positivo circa l'ammissibilità della richiesta non comporta intervento di alcun tipo sulla decisione denunciata, ma anche perché - un argomento davvero complementare - la seriazione procedimentale descritta dall'art. 629 e seguenti segnala l'esistenza di una progressione che - sia pure attestata ai "casi" tassativamente previsti dall'art. 630 - implica, ove il giudizio di ammissibilità abbia esito positivo, una continuità tra i due momenti, tale da incentrare nel giudizio di revisione stricto sensu inteso, il segmento cruciale della procedura. L'accertamento dell'ammissibilità della richiesta si presenta, infatti, oltre che nella sua struttura, anche - quel che più importa - nella sua proiezione funzionale, non dissimile dalla necessaria verifica, demandata al giudice dell'impugnazione, in ordine all'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge per l'instaurazione (subordinata, appunto, all'ammissibilità del gravame) dell'ordinario giudizio di impugnazione. Pure se le condizioni per l'ammissibilità della richiesta (e, dunque, per l'ammissibilità dell'atto di impugnazione), per incidere le "doglianze" su una decisione passata in cosa giudicata (cfr. l'art. 629 con l'art. 649), restano caratterizzate da un tasso di maggiore complessità, in gran parte riferibile alla conseguente specificità delle "censure" proponibili. Peraltro, non essendo più immanente nel sistema la frammentazione del giudizio in due fasi distinte non di rado assegnate alla cognizione di giudici diversi (la Corte di cassazione per la fase rescindente, la Corte di appello per l'eventuale fase rescissoria, in sede di rinvio) secondo lo schema delineato nel regime del codice abrogato, si è dissolta la valenza della procedura rescindente, non realizzandosi, nel caso di giudizio positivo in ordine all'ammissibilità della richiesta di revisione, alcun effetto demolitorio sulla decisione denunciata; tutto ciò giustifica perché il nuovo legislatore non abbia ritenuto necessario prescrivere l'esternazione della pronuncia di ammissibilità della richiesta di revisione, postulando esclusivamente - e, per di più, sulla base, di un summatim cognoscere - la verifica delle condizioni stabilite dalla legge perché il presidente della corte emetta, a norma dell'art. 636, il decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 601. Il problema rimanda - pare subito evidente - al regime dell'inammissibilità nel sistema generale delle impugnazioni al quale la revisione appartiene sia pure con connotazioni peculiari, che la designano come mezzo "straordinario". La legge prevede la sola declaratoria di inammissibilità «quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata», declaratoria che va adottata con ordinanza da notificare al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. Se da tale norma si ricava la natura de plano (e l'eventuale contraddittorio differito nel solo giudizio di cassazione) della fase volta a verificare l'ammissibilità della richiesta (secondo il modello, del resto, prefigurato, specificamente, quanto significativamente, per il giudizio di appello, dall'art. 601, comma 1) con possibilità per la Corte di cassazione, in caso di annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità, di imporre l'instaurazione del giudizio "rescissorio", non sembra che a un simile assetto consegua la necessaria adozione di un'espressa ordinanza di ammissibilità che, peraltro, nessun soggetto potenzialmente interessato alla decisione di condanna della quale si chiede la revisione avrebbe titolo per impugnare, stante la preminente funzione pubblicistica di tale gravame la cui disciplina incentra nel richiedente - peraltro con il conferimento di una legittimazione che si manifesta essenzialmente nella proposizione della domanda - ogni posizione pretensiva. Conformemente al disposto dell'art. 591, comma 4, c.p.p., l'emissione del decreto di citazione a giudizio (e il completo espletamento della fase dibattimentale) non preclude - nessun "giudicato interno". E allora ad avviso delle S.U. , n. 624/2001 l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634, anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636. E ciò perché il procedimento di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto. In questa seconda fase - che si svolge nelle forme previste per il dibattimento - è consentito alla Corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito. Un approdo costituente un leit motiv in tema di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, lett. c), essendosi, per di più, osservato che, una volta che nel dibattimento si sia svolto il contraddittorio sul punto relativo alla sussistenza del requisito della novità della prova - imprescindibile perché si debba procedere all'assunzione delle prove dedotte e alla valutazione dei risultati delle stesse - alla corte che escluda la sussistenza del requisito della novità, non resta che adottare una pronuncia di inammissibilità della richiesta, non residuando alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo spiegamento di ulteriori attività difensive, tanto da escludere ogni violazione della legge processuale, per il mancato svolgimento della fase dibattimentale, "troncata" subito dopo l'inizio. Pertinente appare, dunque, il richiamo all'art. 636, comma 1, perché al procedimento di revisione si applicano, per la vocatio in ius, le norme generali previste per il giudizio di appello; con la conseguenza che l'emissione del decreto di citazione non è necessaria quando ricorra un'ipotesi di inammissibilità; il che, peraltro, non sta a significare che ogni qualvolta sia stato emesso il decreto di citazione l'inammissibilità non possa essere dichiarata. Infatti, ancorché siano tra loro diverse le cause di inammissibilità della revisione (art. 634) e le cause di inammissibilità dell'appello, si deve convenire che, essendo identico, nel suo insieme, il modello procedimentale prescelto per entrambi i mezzi di impugnazione, pure in tema di revisione si rende applicabile il disposto dell'art. 591, comma 4, in base al quale, quando non è stata rilevata di ufficio prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'inammissibilità «può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento». Dunque, la possibilità di dichiarare l'inammissibilità della richiesta di revisione quando questa risulti o manifestamente infondata o proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 ovvero senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 631, 632, 633 e 641, non preclude l'adozione della stessa declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto (Cass. S.U., n.624/2001). E la stessa pronuncia sottolineava come per la persona danneggiata dal reato la possibilità di far valere l'inammissibilità della richiesta di revisione (una domanda cui è certamente legittimata, alla stregua delle disposizioni generali in materia di impugnazioni) si realizza solo allorché venga introdotta la fase del dibattimento, così che anche sotto tale profilo la declaratoria con sentenza di inammissibilità appare assicurare il contraddittorio a quelle parti non legittimate a partecipare alla fase iniziale.

Più recentemente proprio facendo applicazione dei principi dettati dalla suddetta pronuncia delle S.U. e, quindi, della evidenziata assenza delle due fasi rescindente e rescissoria, le sezioni semplici della cassazione hanno anche previsto che in sede di giudizio di revisione, la Corte di appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (Cass. II, n. 34773/2018). Così che ove dovesse farsi applicazione del suddetto principio, peraltro già richiamato dalle S.U. nella pronuncia n. 624/2001 l'inammissibilità può essere dichiarata:

- con ordinanza de plano prima dell'instaurazione del contraddittorio;

- con sentenza dopo la citazione del condannato ma prima della ammissione delle prove e della loro acquisizione;

- con sentenza all'esito del giudizio nel quale si è proceduto all'assunzione delle prove nuove o delle decisioni inconciliabili.

Impugnazione dell’ordinanza di inammissibilità

Trattandosi di provvedimento che definisce la fase, l'ordinanza di inammissibilità è impugnabile in cassazione come espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 634 c.p.p.; al fine di consentire l'esercizio di tale diritto la norma ha obbligato la cancelleria del giudice di appello che ha emesso il provvedimento de plano a darne comunicazione all'interessato. Richiamando le novità introdotte dalla legge Orlando dell'agosto 2017 in punto legittimazione a proporre ricorso per cassazione la giurisprudenza ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 c.p.p. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione (Cass. II, n. 8803/2024); ne deriva che occorre sempre il rilascio del mandato al difensore abilitato presso le giurisdizioni superiori.

Va infine ricordato come sia stato affermato che la regola fissata al comma 2 dell'art. 634 c.p.p. - secondo cui, quando annulla una ordinanza di inammissibilità della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione a una diversa Corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 dello stesso codice - riguarda i soli casi in cui l'annullamento concerne i motivi di ritenuta inammissibilità, e non quelli determinati da vizi della procedura culminata con l'ordinanza impugnata, nei quali gli atti vanno invece restituiti alla corte che abbia pronunciato il provvedimento annullato (Cass. III, n. 11040/2003).

 

Bibliografia

V. sub art. 629.

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