Codice di Procedura Penale art. 635 - Sospensione dell'esecuzione.

Ignazio Pardo

Sospensione dell'esecuzione.

1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza [656 s.], applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 [291]. In ogni caso di inosservanza della misura [276], la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione [606] il pubblico ministero e il condannato.

Inquadramento

Nel corso del procedimento di revisione la Corte di appello investita dell'istanza è competente ad emettere ordinanza che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena; l'ordinanza è ricorribile per cassazione sia dal procuratore generale che, in caso di rigetto dell'istanza difensiva, da parte del condannato. L'istituto configura una eccezionale ipotesi di sospensione della pena in corso di esecuzione e pur non prevedendosi parametri particolari è ragionevolmente collegata alla valutazione di possibile fondatezza della domanda.

Secondo la giurisprudenza la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 635 c.p.p. è un istituto di carattere eccezionale, poiché deroga al principio di obbligatorietà dell'esecuzione, e presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l'accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna, non essendo a tal fine sufficiente la positiva delibazione sull'ammissibilità dell'istanza (Cass. I, n. 35873/2020); in particolare la suddetta pronuncia ha affermato che la positiva delibazione dell'istanza di revisione non può affatto incidere - di per sé - sulla prognosi dell'accoglimento della domanda: il fatto di ritenerla ammissibile è un dato neutro, che non consente di prevedere né che l'istanza sarà accolta né che sarà respinta; il legislatore quindi ha realizzato un istituto duttile, che può essere utilizzato, quando necessario od opportuno, in presenza di situazioni molto varie e difficilmente prevedibili come quelle che possono portare a una revisione di una sentenza irrevocabile. Tuttavia, pur non essendo sufficiente la sola valutazione di ammissibilità, si è anche affermato che l'art. 635 c.p.p., nel prevedere la possibilità di sospensione della esecuzione, con eventuale applicazione di una delle misure coercitive ivi indicate, in caso di presentazione di richiesta di revisione, non postula l'esistenza di una palmare prova di innocenza del condannato e la certezza, quindi, dell'accoglimento di detta richiesta, con revoca della sentenza di condanna (Cass. I, n. 5900/1996). Ancora la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il rinvio a giudizio del concorrente nel reato che si sia autoaccusato di essere l'autore materiale, giustifichi da sola la sospensione della pena essendo indispensabili le verifiche giudiziali in ordine a dichiarazioni accusatorie, non escludenti l'ipotesi concorsuale (Cass. I, n. 6619/2008). L'istanza, come peraltro risulta dal testo normativo, non è soggetta a particolari formalità od oneri di allegazione sicché è illegittima l'ordinanza che dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena sul presupposto della omessa allegazione dell'ordine di esecuzione, atteso che, in assenza di una specifica disposizione processuale che ponga detto adempimento a carico dell'interessato, il giudice della revisione può verificare anche d'ufficio tale condizione (Cass. I, n. 3006/2019). Non essendo previsti termini per la proposizione della richiesta di sospensione dell'esecuzione deve ritenersi che la stessa possa essere avanzata sia unitamente alla richiesta di revisione che anche successivamente a seguito, ad esempio, dell'emissione del decreto di citazione a giudizio o dopo l'assunzione di alcune prove. In tutti i casi, però, è obbligo della Corte di appello provvedere separatamente rispetto alla delibazione della revisione con provvedimento che assume le forme dell'ordinanza e risulta autonomamente impugnabile.

Misure cautelari

L'art. 635, comma 1, c.p.p., concede poi alla Corte di appello che procede in fase di revisione e che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, il potere di applicare, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli artt. 281, 282, 283 e 284; si tratta delle misure del divieto di espatrio, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, del divieto o dell'obbligo di dimora o degli arresti domiciliari e cioè tutte, misure alternative alla sospesa detenzione. Va segnalato come il giudice provveda, ai sensi del comma 1 dell'art. 636 in commento, con ordinanza sicché appare necessario che sia assicurato il contraddittorio delle parti, difesa e pubblico ministero sul punto. Contraddittorio che può avere ad oggetto sia la sospensione della pena che l'applicazione delle misure cautelari alternative alla detenzione e ciò sebbene la richiesta del P.G. non appare una condizione di legittimità della misura, attribuita per espressa disposizione normativa, al potere della Corte di appello investita della revisione. Analogamente la norma in commento prevede un potere di ripristino della detenzione in carcere ove sia accertata la violazione di una delle misure cautelari imposte dal giudice della revisione che non sembra in alcun modo dipendere da una richiesta specifica del procuratore generale. La Corte di appello, quindi, appresa la notizia della violazione commessa può disporre anche inaudita altera parte e in assenza di richiesta della pubblica accusa la detenzione

La giurisprudenza ha chiarito che in tema di revisione, le misure coercitive applicabili ai sensi dell'art. 635, comma 1, c.p.p. sono subordinate alla sussistenza delle esigenze cautelari, da valutarsi alla stregua dei criteri enunciati dall'art. 274 c.p.p. (Cass. I, n. 1303/2023) e ciò perché la suddetta norma detta l'unico parametro normativo di riferimento offerto dal sistema (Cass. I, n. 5596/1999).

Tutti i provvedimenti adottati con ordinanza siano essi di sospensione dell'esecuzione che di rigetto della relativa richiesta ovvero di applicazione di misure cautelari alternative sono ricorribili per cassazione dal procuratore generale e dal condannato. Al proposito va segnalato come sia stato affermato che in caso di rigetto da parte della Corte di appello della richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena in pendenza di un procedimento di revisione, la Corte di cassazione non può disporre la sospensione stessa, essendo limitato il suo sindacato all'esame del ricorso avverso l'ordinanza di diniego (Cass. I, n. 10779/2008); la Corte di legittimità pertanto potrà soltanto disporre l'annullamento con rinvio ove ritenga fondato il ricorso.

Bibliografia

V. sub art. 629.

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