Codice di Procedura Penale art. 640 - Impugnabilità della sentenza.

Ignazio Pardo

Impugnabilità della sentenza.

1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione [606].

Inquadramento

Quanto alla identificazione dei soggetti legittimati a proporre l'impugnazione prevista dall'art. 640 c.p.p. va ricordato come ai sensi dell'art. 632, lett. b) dello stesso codice di rito legittimato a proporre l'istanza è il P.G. avente sede nel distretto di Corte di appello in cui fu pronunciata la sentenza di condanna; tuttavia il rappresentante dell'accusa nel procedimento poi instauratosi sarà un soggetto diverso stante la competenza da determinarsi ex art. 11 c.p.p.; orbene è stato affermato che il procuratore generale presso la Corte d'appello, che ha rappresentato la parte pubblica nel giudizio di revisione celebrato dinanzi alla stessa, è legittimato, in quanto titolare di interesse, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di revoca della condanna e contestuale proscioglimento resa ad esito di detto giudizio in accoglimento della relativa richiesta, atteso che, non contemplando l'art. 640 c.p.p. previsioni volte a differentemente disciplinare la legittimazione ad impugnare in capo alle parti del giudizio di revisione, essa spetta a ciascuna ex art. 568, comma 3, secondo periodo, c.p.p. (Cass. I, n. 5828/2018). L'attribuzione a detto organo del potere di proporre impugnazione sembra dovere escludere una concorrente potestà di impugnazione anche del P.G. che ha avanzato l'istanza avente sede presso altro distretto di Corte di appello. Oltre a tale organo della pubblica accusa sono legittimati a proporre impugnazione, ove ne abbiano interesse, il condannato ovvero i prossimi congiunti o eredi che abbiano proposto la domanda di revisione, la parte civile e il responsabile civile. Anche per il ricorso per cassazione avverso la sentenza che conclude il giudizio di revisione occorre fare applicazione del principio stabilito da S.U. secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 c.p.p. dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Cass. S.U., n. 8914/2017). Va poi segnalato che con una serie di decisioni la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale; e ciò essenzialmente perché in forza dell'art. 571, comma 3, c.p.p., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato (Cass. III, n. 18016/2019; Cass. V, n. 32814/2006).

Vizi denunciabili

Non essendo previste limitazioni di sorta, avverso la sentenza di accoglimento, rigetto o declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione il ricorso per cassazione può essere proposto per tutti i vizi elencati nell'art. 606 c.p.p. e cioè sia per violazione di legge che per vizio di motivazione e travisamento della prova.

Secondo l'interpretazione di legittimità in tema di revisione, la declaratoria d'inammissibilità della richiesta per essere le prove nuove palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risulti fondata su una motivazione adeguata e immune da vizi logici (Cass. IV, n. 41398/2024; Cass. III, n. 39516/2017; Cass. III, n. 20467/2007); infine va ricordato come sia stato affermato che la sentenza di revisione della cassazione è impugnabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p.; Il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione della Corte d'appello che, a sua volta, abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettato la richiesta di revisione dello stesso condannato (Cass. S.U, n. 13199/2016).  

Bibliografia

V. sub art. 637.

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